Attenzione qui attraversiamo

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Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

3 - LA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 C.S.)

A) SEGNALI VERTICALI IN GENERALE

Art. 77. - Norme generali sui segnali verticali (art. 39 C.s.)
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

Art. 79. - Visibilità dei segnali (art. 39 C.s.)

5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

Art. 81. - Installazione dei segnali verticali (art. 39 C.s.)

1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a i 50 km/h per le strade nei centri abitati, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

B) SEGNALI DI PERICOLO

Art. 84. - Segnali di pericolo in generale (art. 39 C.s.)

1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto.

Art. 88. - Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile (art. 39 C.s.)

2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.

 

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