Agenzia regionale toscana per l'impiego, anno 2024
Agenzia regionale toscana per l'impiego, anno 2024
Ente di cui all'articolo 22, comma 1 lettera a) decreto legislativo 33/2013
Ragione sociale: Agenzia regionale Toscana per l'impiego
Funzioni attribuite: gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché delle misure di politica attiva e dei servizi erogati a cittadini e imprese.
Legge di riferimento: legge regionale n.28 dell'8 giugno 2018 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro". Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamentoi, formazione professionale e lavoro" e ss.mm..
Durata dell'impegno: indeterminato
Onere complessivo gravante sul bilancio regionale anno 2023: € 66.156.034,33
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo:
- Direttore, nominato dal presidente della giunta regionale
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante:
Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 1/2009, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui art. 7 della stessa legge.
Risultato di bilancio:
2020 | 2021 | 2022 |
€ 5.997.155 | € 1.162.575 | € 14.396.460 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico:
- Direttore generale: Simonetta Cannoni nominata con decreto del presidente della giunta regionale 109 del 29 aprile 2021
- Dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità (decreto legislativo 39/2013, art. 20, comma 1)
- Dichiarazione annuale sull'assenza di cause di inconferibilità (decreto legislativo 39/2013, art. 20, comma 2)
- Compenso annuo omnicomprensivo pari a 130.000 euro (delibera di giunta 646/2018).
- Dichiarazione annuale 2024 sull'assenza di cause di inconferibilità
(decreto legislativo 39/2013, art. 20, comma 2)
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