Gli organi preposti al controllo sull’osservanza di specifiche disposizioni di legge provvedono ad effettuare l’accertamento di eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale di contestazione a carico del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla normativa violata.
Ai sensi dell’art. 14 della L 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all’obbligato in solido; l’interessato potrà richiedere l’inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all’infrazione contestata.
Qualora non sia possibile effettuare l’immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall’accertamento, pena l’estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per coloro che sono residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dal sopraluogo.
Ai sensi dell’art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l’interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell’atto, lo stesso si intende comunque notificato.