Valutazione ambientale strategica (Vas)

In data 5 marzo 2016 è entrata in vigore la legge regionale 17/2016 "Nuove disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas, Valutazione di impatto ambientale (Via), Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e di Autorizzazione unica ambientale (Aua), in attuazione della legge regionale  22/2015. Modifiche alla legge regionale 10/2010 e alla legge regionale 65/2014).

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la Vas ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

In Italia la Direttiva Vas è stata recepita con il decreto legislativo. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", modificato e integrato con il d.lgs. 4/2008 e con il d.lgs. 128/2010.
La Regione Toscana ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con legge regionale 10/2010, modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012.

Ai sensi della normativa regionale, la Vas viene effettuata obbligatoriamente per tutti i piani e programmi:

  • che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a Via;
  • per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
  • per le modifiche dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la Vas, salvo le modifiche minori.

É invece prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas,

  • per i piani e programmi, che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche;
  • per le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la Vas obbligatoria;
  • per i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

qualora l'autorità competente valuti (Verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

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Aggiornato al:
11.03.2022
Article ID:
8917003

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