Con Sentenza 313 del 2010 depositata in data 11/11/2010, in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
a)dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'art. 16, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha inserito i numeri 1 e 2 della lettera f).
"3.…… sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'articolo 17:
f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 , quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:
1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;
OMISSIS"
b)dell'art. 11, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009.
"1 quater. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili:
a) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
b) l'installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
c) l'installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt."
Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte (art. 136 Cost.) le norme in questione cessano di avere efficacia.
Quindi
- in relazione alla decisione sub a), fermo restando gli altri casi di attività libera e di DIA previsti dalla normativa vigente, le soglie di potenza da applicarsi per discriminare tra DIA e autorizzazione unica saranno quelle stabilite dal Dlgs 387/2003 tabella A: ovvero rispettivamente, 20 kW per gli impianti fotovoltaici e 60 kW per gli impianti eolici.
- in relazione alla decisione sub b), agli impianti di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili si applicheranno le stesse regole previste per gli altri operatori