Riunire in un'unica normativa regionale le leggi in materia di sport attualmente vigenti, arricchire le finalità e gli obiettivi che stanno alla base del concetto di attività sportiva (maggiormente declinato negli aspetti sociali, salutistici ed etici), incentivare l'attività fisica all'interno dei percorsi scolastici. Sono questi alcuni dei punti più importanti della nuova legge regionale sullo sport.
Tra le finalità, contenute nell'articolo 1, il contrasto al doping, la valorizzazione del talento agonistico, l'educazione fisica diffusa nelle scuole di ogni ordine e grado, l'attuazione delle politiche comunitarie in materia sportiva, la valorizzazione delle tradizioni sportive locali e del volontariato.
L'articolo 3 dà una definizione di attività sportiva e, per la prima volta, anche di attività ludico-motoria-ricreativa mentre quello successivo indica come, attraverso lo strumento attuativo della legge, il Piano regionale per lo sport, debbano essere definiti gli indirizzi per il raccordo con la programmazione locale, per gli investimenti di mantenimento e miglioramento di impianti e attrezzature e per la loro accessibilità e sostenibilità, per il sostegno a manifestazioni e progetti regionali.
Viene potenziato l'Osservatorio regionale delle attività motorie (articolo 5) prevedendone una maggiore interazione con i sistemi informativi nazionali in materia di impianti, praticanti ed attività sportive.
E' istituito inoltre il Sistema informativo regionale dell'attività fisica (articolo 6), che diventa parte del sistema informativo regionale con l'obiettivo di censire, anche in collaborazione con il Coni regionale, luoghi pubblici e privati dello sport, praticanti e società, organizzazioni ed operatori economici del mondo sportivo toscano.
Per la prima volta inoltre (articolo 7) viene proposta l'attuazione di politiche specifiche per promuovere e sviluppare l'attività fisica all'interno dei percorsi universitari con lo scopo di incentivare e diffondere l'attività fisica nelle scuole primarie.
Il capo III è interamente dedicato alle modalità di esercizio ed alle caratteristiche degli impianti sportivi, con particolare attenzione a quelli destinati all'attività ludico-motoria-ricreativa.
Infine il capo IV riprende integralmente i contenuti della legge 6/2005, migliorandola sensibilmente in particolare per quanto riguarda la scelta dell'affidatario in gestione ed il regolamento attuativo locale, sollecitando l'Ente affidatario a prevedere criteri di scelta che tengano conto anche dell'esperienza maturata e del radicamento nel territorio.
La legge completa sul sito del Consiglio Regionale
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi
Link e allegati
Aggiornato al:
Article ID: 83485