Chiarimenti sugli atti di accertamento della tariffa fitosanitaria 2006 e 2007-2011

Condividi



Agli uffici del Serviizio fitosanitario regionale (Sfr) stanno giungendo numerose richieste di chiarimento circa gli atti di accertamento inviati dalla Regione Toscana per omesso, ritardato o incompleto versamento della tariffa fitosanitaria dovuta per l'anno 2006 dalle aziende iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori, Rup (ex articolo 20 d.lgs. 214/2005).
 
Nota: Ulteriori atti di accertamento saranno inviati per le annualità successive (dal 2007 al 2011) alle aziende che non risulteranno in regola con il pagamento: è consigliabile, pertanto, che i destinatari degli atti di accertamento verifichino ed eventualmente rettifichino al più presto la propria posizione riguardo all'iscrizione al Rup e al pagamento della tariffa per gli anni successivi al 2006.

Consulta

- chiarimenti sugli atti di accertamento, forniti all'utenza dal Servizio fitosanotario regionale

- risposte ai casi più frequenti

- la pagina Tariffa fitosanitaria: Tempi e modalità di versamento, ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento
 

Chiarimenti


1) Le richieste di accertamento in corso fanno riferimento all'anno 2006 quando titolare del servizio fitosanitario era Arpat (Agenzia regionale per l'erogazione in agricoltura)
Dal 1° marzo 2011 la titolarità del Servizio fitosanitario è passata direttamente alla Regione Toscana.

2) Qualora il destinatario dell'atto di accertamento ritenesse l'atto illegittimo o infondato, l'eventuale memoria difensiva dovrà essere indirizzata, entro 60 giorni dalla notifica, a:
Regione Toscana - Direzione generale Organizzazione e risorse, settore Tributi e sanzioni
Via di Novoli 26, 50127 Firenze, fax 055 4383118

Per ulteriori informazioni su modalità e termini per presentare memorie difensive, consultare la pagina Contenzioso tributario.

3) La tariffa fitosanitaria: riferimenti normativi

E' prevista dall'articolo 55 del decreto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e il suo ammontare è indicato all'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Il comma 3 dell'articolo 55 prevede, per il mancato o tardivo pagamento della tariffa, l'applicazione delle disposizioni e delle procedure dei decreti legislativi 471 e 472 del 1997, recepiti in Regione con la legge regionale 18 febbraio 2005 n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali.

La legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali contiene la stessa disposizione all'articolo 12 bis stabilisce ceh "la Regione è l'ente competente al recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria e all'irrogazione delle sanzioni tributarie relative al ritardato o mancato pagamento della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 31/2005".
L'articolo 10 "Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso" della l.r. 31/2055 determina l'entità della sanzione amministrativa tributaria: pari al 30% dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.
Il soggetto inadempiente deve poi versare la somma dovuta a titolo di tributo. La sanzione tributaria non è trasmissibile agli eredi.

Con il ravvedimento da parte del soggetto obbligato vi è riduzione dell'importo. In caso di cessione di azienda il cessionario è obbligato in solido con il cedente.
 

Risposte ai casi più frequenti

I casi più frequentemente segnalati dalle aziende iscritte al Rup tenute al pagamento della tariffa fitosanitaria e relative risposte

1) Il contribuente dichiara di avere effettuato il versamento
Sono pervenuti bollettini postali che non riportavano i dati minimi necessari (codice fiscale del titolare, partita IVA , numero di iscrizione al R.U.P., ecc.) per associare i versamenti effettuati con le rispettive aziende. L'invio dell'atto di accertamento potrebbe quindi essere stato determinato dalla mancata associazione del bollettino incompleto all'azienda iscritta al R.U.P. che ha effettuato il versamento.
E' sufficiente inviare la memoria difensiva al settore Tributi e sanzioni della Regione Toscana, secondo le modalità previste, allegando copia della ricevuta del versamento effettuato.

2) Il contribuente dichiara che l'azienda ha cessato l'attività prima del 31 dicembre 2005
La cessazione dell'attività deve essere comunicata e l'autorizzazione restituita al Servizio fitosanitario regionale, con le modalità e nei termini (60 giorni) previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 214/2005 e dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della L.R. 57/2000. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54 del D.Lgs. 214/2005 e dall'articolo 11 della L.R. 57/2000.

Qualora il destinatario dell'atto di accertamento ritenesse di avere effettuato questa comunicazione, occorrerà produrre una memoria difensiva al settore Tributi e sanzioni della Regione Toscana, allegando copia della comunicazione e della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Nel caso in cui, invece, la comunicazione di cessazione non sia stata effettuata, si consiglia di allegare all'eventuale memoria difensiva gli atti utili a comprovare l'effettiva cessazione dell'attività, quali la cancellazione dal registro delle imprese o la chiusura della partita IVA. Il Settore Tributi e sanzioni della Regione Toscana valuterà se gli atti prodotti sono sufficienti a determinare l'annullamento dell'atto.

Sarà comunque necessario regolarizzare la propria posizione riguardo all'iscrizione al Rup
rivolgendosi al Servizio fitosanitario regionale, per non incorrere in ulteriori atti di accertamento per omesso pagamento della tariffa fitosanitaria relativa alle annualità successive al 2006.

3) Il contribuente contesta l'importo della tariffa riportato sull'atto di accertamento
4) Il contribuente dichiara che l'attività esercitata dall'azienda non è soggetta a tariffa
L'importo della tariffa fitosanitaria annuale per i controlli alla produzione è stabilito dall'Allegato XX al D.Lgs. 214/2005 per le aziende semplicemente iscritte al R.U.P. (25 euro) o anche titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette (50 euro) o per zone protette (100 euro). L'appartenenza dell'azienda a una di queste tre tipologie risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale a seguito della richiesta dell'azienda stessa.

Eventuali discordanze tra quanto riportato in autorizzazione e l'attività effettivamente svolta dall'azienda dovranno essere oggetto di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 214/2005 e dall'articolo 5 della L.R. 57/2000, ma non influiscono sulla legittimità e sulla fondatezza dell'atto di accertamento, che determina l'importo dovuto esclusivamente sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione. Come per la cessazione dell'attività, anche la ritardata comunicazione delle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative richiamate al punto precedente.

5) Il contribuente dichiara di voler procedere al ravvedimento operoso per l'omesso pagamento delle annualità successive
vedi la pagina Tariffa fitosanitaria: Tempi e modalità di versamento, ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento


 

Aggiornato al:
13.01.2013
Article ID:
68682