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Acquisti verdi: le novità del Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016

Riduzioni delle garanzie a corredo dell'offerta, obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), modifiche ai criteri di valutazione dell'offerta più vantaggiosa.
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il 2 febbraio è entrato in vigore il cosiddetto Collegato ambientale alla legge di stabilità per l'anno 2016, la legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Il provvedimento contiene importanti novità anche in materia di acquisti verdi (Capo IV "Disposizioni relative al Green public procurement") e introduce rilevanti modifiche al Codice dei contratti pubblici, che saranno mantenute anche a seguito del recepimento della Direttiva 2014/24/UE   sugli appalti pubblici, della Direttiva 2014/25/UE  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei servizi  postali  e che  abroga  la  direttiva  2004/17/CE,  della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Queste le novità più importanti per gli affidamenti degli appalti, rinviando al testo integrale della legge n. 221/2015  capo IV articoli da 16 a 22 e al comunicato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana del 9 marzo 2016:

  • ulteriori riduzioni delle garanzie a corredo dell'offerta  (art. 16)
  • modifiche ai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 16)
  • obbligo applicazione dei CAM "Criteri Ambientali Minimi" (art. 18).

Con decreto ministeriale 24 dicembre 2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 21 gennaio 2016, n. 16) sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della Pubblica amministrazione e i Criteri minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza. Come ha il precisato il Ministero, i suddetti CAM rientrano tra quelli di cui al comma 1, ovvero tra quelli per i quali si prescrive l'obbligo di applicazione del 100 per cento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel decreto ministeriale, in quanto si tratta di categorie con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali.
A tale riguardo il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo una FAQ interpretativa per ricomprenderli tra i CAM previsti nel comma 1.

La legge n. 221/2015 contiene  misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. collegato ambientale). Il provvedimento è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame parlamentare..

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22.06.2016
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13259958
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