Auto storiche e veicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico

Veicoli ultraventennali


In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la legge 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di costruzione o immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
 

 

Veicoli ultratrentennali: auto storiche

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
    • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), ovvero quelli che compiono trenta anni nell'anno solare in cui è dovuto il pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno di costruzione o di  immatricolazione, senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione.
    • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda e non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico.
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche,  in base alla L.R.  2/11/2006 n. 52,  è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

    • Euro 29,82 per gli autoveicoli
    • Euro 11,93 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

 

 

 

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Aggiornato al:
05.09.2022
Article ID:
16097190