Aggiornamento in: Turismo

Turismo, ecco il testo unico

Tra le novità il prodotto turistico omogeneo, l'ampliamento delle attività degli alberghi per i non alloggiati, l'abolizione della classificazione degli alberghi diffusi e un nuovo criterio per approvarli

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La legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) ha innovato la disciplina del turismo, sostituendo il precedente "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ossia la legge regionale 42/2000, che risultava ormai strumento inadeguato, pur essendo stata oggetto di modifiche nel corso degli anni.

La nuiva normativa, in virtù delle sue numerose innovazioni, ha attraversato una prima fase applicativa nella quale si è valutato l'impatto delle nuove disposizioni. Nel corso del 2017 c'è stata una prima revisione, sostanzialmente circoscritta alla disciplina di affittacamere e bed and breakfast ed operata con due interventi modificativi, ovvero:

- Legge regionale 34/2017 (Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla legge regionale. 86/2016);

- Legge regionale 58/2017 (Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale 86/2016).

Successivamente, nel corso del 2018, in esito alla composizione del conflitto con il Governo vertente sulla legittimità costituzionale delle norme sulla locazione turistica e sulla guida ambientale, si è proceduto ad ulteriori puntuali modifiche con la legge regionale 24/2018 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla legge regionale 86/2016).

L'ultimo intervento emendativo è stato effettuato con la legge di manutenzione 2018, avente sostanzialmente lo scopo di adeguare la legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta.

Alla lucedi questiinterventi, abbiamo attualmente un complesso normativo organico ed adeguato.

Tra le principali novità del Testo unico registriamo: la divisione del territorio toscano in ambiti turistici di destinazione (vedi allegato A); il prodotto turistico omogeneo; l'ampliamento delle attività degli alberghi e dei campeggi per i non alloggiati; la rivisitazione della disciplina degli alberghi diffusi; l'introduzione di nuove tipologie di strutture ricettive, quali i condhotel e i marina resort; la differenziazione tipologica tra affittacamere e bed and breakfast; la previsione della comunicazione a fini ricognitivi per chi esercita la locazione turistica; la parificazione delle modalità di accesso alla professione di accompagnatore turistico a quelle delle altre professioni, quali la guida turistica e quella ambientale.

L'operatività delle disposizioni della legge regionale è stata poi completata nel 2018 con l'adozione del Regolamento di attuazione: d.p.g.r. 47/R/2018 del 7 agosto 2018 "Regolamento di attuazione della legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)".

Indice


Obiettivi e finalità della legge

Gli obiettivi che si prefigge il nuovo Testo unico sono:

  • ridisegnare la nuova governance del settore, necessariamente incentrata sui Comuni, dopo lo scioglimento delle Aziende di promozione turistica (APT) nel 2010 e la cessazione delle competenze in materia da parte delle province a seguito della 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - cd. legge Delrio), che è divenuta effettiva dal 2016
  • migliorare la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero attraverso una semplificazione delle norme e un ampliamento dei servizi offerti
  • chiarire ruolo e funzioni delle strutture ricettive extralberghiere, in particolare per quanto concerne gli affittacamere ed i B&B, compreso il loro esercizio a livello non professionale
  • introdurre alcune disposizioni specifiche per le locazioni turistiche, alla luce dell'esplosione della cosiddetta sharing economy
  • aggiornare le normative in tema di agenzie di viaggio, comprese quelle online, e di professioni turistiche.
     

Le finalità della legge regionale 86/2016 sono indicate per la prima volta in modo esplicito.

Tra queste, degne di rilievo sono:

  • riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
  • promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
  • definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale;
  • favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
  • favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
  • orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
  • riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale.


Turismo accessibile

La legge definisce per la prima volta il concetto di "turismo accessibile" precisando che, al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive alberghiere forniscano le informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime. Le informazioni da fornire sono state poi dettagliate nel Regolamento di attuazione.
 

La nuova governance

La nuova governance prevede la ripartizione di funzioni tra i vari livelli istituzionali:

Regione

  • la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo
  • l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti l'offerta turistica regionale;
  • le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;
  • il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;
  • l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale
  • la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici

Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitana di Firenze

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • classificazione delle strutture ricettive;
  • istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro loco;
  • raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

Comuni

  • esercizio delle strutture ricettive;
  • esercizio delle attività professionali;
  • accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

Ai comuni, inoltre, è affidata la possibilità di svolgere in forma associata con altri comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale. Queste funzioni sono esercitate all'interno di uno dei 28 ambiti territoriali definiti nell'Allegato alla legge.

L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale. Se un comune non aderisce alla convenzione, dovrà limitarsi ad esercitare tali funzioni solo a livello del proprio territorio.

Gli obblighi che comporta l'esercizio in forma associata sono:

  • la stipula di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica per coordinare le attività di promozione, che non sono esercitabili dai comuni (la legge conferma che la Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica "Toscana Promozione Turistica", costituita con legge regionale n. 22/2016) ;
  • il collegamento con la piattaforma informatica regionale per uniformare e sviluppare le piattaforme di turismo digitale;
  • la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD), quale strumento tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale. L'OTD è il luogo deputato al dialogo sociale sul territorio.


Cabina di regia del turismo

La Regione, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale, istituisce una cabina di regia del turismo composta da:

  • l'assessore regionale al turismo
  • 5 rappresentanti dei comuni
  • 1 membro designato dalla Città metropolitana di Firenze
  • 1 membro designato dalle camere di commercio
  • 4 membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo
  • 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
  • 1 membro designato dalle associazioni agrituristiche.


La cabina di regia del turismo:

  • esprime parere consultivo ai fini dell'approvazione degli indirizzi da impartire a Toscana Promozione Turistica per l'elaborazione del proprio programma operativo;
  • esprime parere consultivo sul Regolamento di attuazione dello stesso Testo unico;
  • esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo;
  • raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;
  • propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo;
  • effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica.


Prodotto turistico omogeneo

A completamento del sistema di governance del turismo in Toscana, si introduce il prodotto turistico omogeneo. Per realizzare un'offerta turistica di qualità, i Comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione.

Per prodotto turistico omogeneo s'intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un esempio di prodotto turistico omogeneo è la Via Francigena.


Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sono le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  • alberghi;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • alberghi diffusi;
  • condhotel;
  • campeggi;
  • villaggi turistici;
  • marina resort;
  • aree di sosta;
  • parchi di vacanza.

La legge regionale introduce la definizione di apertura stagionale, con la quale si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.

Per gli alberghi la novità principale è l'ampliamento delle attività erogabili anche ai non alloggiati.

In particolare viene prevista:

  • l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
  • l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nei limiti di un esercizio di vicinato;
  • l'attività di centro benessere.

Per gli alberghi diffusi (già previsti dalla legge regionale n. 71/2013 "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso", che è stata abrogata) il nuovo Testo unico ridefinisce i criteri per la localizzazione: essi dovranno essere localizzati nei centri storici, in nuclei insediativi in ambito costiero e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5mila abitanti. La classificazione viene abolita. Il Regolamento di attuazione ha poi stabilito gli standard minimi necessari.

Il condhotel è stato introdotto a livello nazionale con la legge n. 164/2014. Successivamente è stato adottato il decreto ministeriale attuativo (d.p.c.m. 22/1/2018 n.13). Gli esercizi alberghieri già esistenti (alberghi e residenze turistico-alberghiere) possono pertanto riqualificarsi - alienando alcune unità abitative, dotate di servizio autonomo di cucina, che assumono la destinazione d'uso residenziale - trasformandosi in condhotel: infatti tale nuova tipologia di struttura ricettiva ricomprende sotto un'unica gestione di tipo alberghiero anche unità abitative di proprietà privata, che fruiscono dei servizi alberghieri.

Per i campeggi, è superata la definizione di struttura temporaneamente ancorata al suolo con il rinvio al rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Inoltre si consente al gestore di offrire (oltre al 40% di case mobili) tende e relativi accessori di proprietà del gestore per un ulteriore 20% delle piazzole. Laddove le strutture a temporaneamente ancorate al suolo siano in percentuale superiore al 30% delle piazzole, il campeggio può denominarsi "camping village".Per i campeggi è prevista la possibilità – come per gli alberghi - di esercitare attività anche per i non alloggiati.

La legge regionale definisce i marina resort (introdotti a livello nazionale dalla legge 164/2014) cioè strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Il Regolamento di attuazione dispone sulla loro classificazione.


Strutture ricettive extra alberghiere

Sono strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:

  • case per ferie; ostelli; rifugi escursionistici; rifugi alpini; bivacchi fissi.
  • Sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
  • affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca; i residence.

Case per ferie

La legge regionale precisa meglio i soggetti gestori delle case per ferie: soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Vengono poi definiti i soggetti che possono esservi ospitati. Le case per ferie sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali.

Ostelli

Non più solo "per la gioventù" - anche se prevalentemente orientati all'accoglienza di tale segmento turistico – anche gli ostelli possono essere gestiti solo da soggetti collettivi individuati (che sono gli stessi previsti per le case per ferie).

Rifugi escursionistici

La legge regionale ribadisce che sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati. Anch'essi possono essere gestiti solo da soggetti collettivi individuati (gli stessi che per le case per ferie e gli ostelli). E' una tipologia di struttura funzionale ad un segmento turistico sempre più emergente, quello del turismo itinerante (si pensi, ad esempio, all'ospitalità lungo la Via Francigena).

Affittacamere e Bed&breakfast

La legge regionale precisa che possono essere esercitati sia in forma imprenditoriale, sia in forma non professionale. In entrambi sono forniti l'alloggio e i servizi minimi e nei B&B viene anche somministrata la prima colazione. Nei B&B gestiti in forma imprenditoriale è possibile anche somministrare alimenti e bevande.

Case e Appartamenti Vacanze

La legge regionale ribadisce che sono gestite esclusivamente in forma imprenditoriale, e che tale forma di ospitalità non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.

Residenze d'epoca

Anche per tali strutture si ribadisce che la gestione è esclusivamente in forma imprenditoriale; le residenze d'epoca possono somministrare alle persone alloggiate alimenti e bevande.


Locazioni turistiche

La necessità di stabilire una qualche regolazione delle locazioni turistiche è dovuta al fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni inimmaginabili anche grazie alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme informatiche. Mentre negli anni passati la locazione turistica costituiva essenzialmente una forma di integrazione al reddito familiare per chi possedeva uno o pochi appartamenti, oggi essa rappresenta un'offerta di ospitalità che si pone in diretta concorrenza con le strutture ricettive (alberghiere o meno).

La norma regionale precisa che gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

  • i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente.


La novità maggiore della legge riguarda l'obbligo comunicazione al Comune - che sarà effettuata con modalità telematica nelle forme che la Giunta regionale ha stabilito con delibera 1267 del 19 novembre 2018, in modo da semplificare l'adempimento per i cittadini – concernente l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività e alcune informazioni relative all'attività svolta (quali, ad esempio: il periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e dei posti letto; i siti web su cui si pubblicizza l'alloggio).


Stabilimenti balneari

Non sono state apportate variazioni significative. Il problema delle concessioni non rientra nella disciplina del Testo unico del turismo, ma in quella del demanio marittimo.

Una novità è la facoltà per gli stabilimenti balneari di esercitare le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali.

Il Regolamento di attuazione ha poi definito, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricettiva.


Agenzie di viaggio e turismo

Le variazioni introdotte riguardano: una più precisa definizione delle attività e la riscrittura della norma sulle garanzie assicurative e di quella sull'organizzazione occasionale di viaggi.

Tali variazioni tengono conto sia della soppressione del Fondo di Garanzia Nazionale presso il Ministero del Turismo che, soprattutto, della normativa statale in vigore dal 1 luglio 2018 (d.lgs. 62/2018, di attuazione della Direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici) che ha sostituito interamente le norme sui contratti del turismo organizzato del Codice del turismo (di cui all'Allegato 1 al d.lgs 79/2011).

Per le agenzie di viaggio online è stato previsto che non sia necessario disporre di un locale aperto al pubblico.


Professioni turistiche

E' opportuno ricordare che trattasi di materia concorrente fra Stato e Regioni, per cui spetta allo Stato individuare i principi secondo i quali la legislazione regionale può articolarsi; in particolare, è compito del legislatore statale definire i profili delle singole professioni.

Sulle guide turistiche si è proceduto ad un semplice adeguamento alla disposizione di legge statale (articolo 3 della legge 97/2013) che prevede che l'esercizio della professione è consentito nell'intero territorio nazionale, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

Una novità è l'introduzione dell'esame d'accesso anche per la professione di accompagnatore turistico, per sanare il disallineamento con la disciplina delle altre professioni che emergeva dalle previgenti disposizioni.

La nostra Regione era, tra l'altro, l'unica tra quelle che hanno disciplinato la professione (tutte, eccetto Sardegna, Trentino e Alto Adige) che consentiva l'accesso alla professione a chi possedeva determinati titoli di studio con la sola presentazione della SCIA.


La legge regionale non apporta infine modifiche sostanziali alle figure di guida ambientale, maestro di sci e guida alpina.


Obblighi di comunicazione dei dati statistici

Sono da evidenziare alcune disposizioni per rendere effettivo l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, prevedendo sanzioni pecuniarie per gli inadempienti.
 

Contratti di lavoro nel comparto turistico

La legge regionale introduce una norma sui contratti di lavoro del comparto, che richiama l'obbligo di applicare i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e degli accordi sindacali si secondo livello.

Con il Regolamento di attuazione del Testo unico - entrato in vigore l'11 agosto 2018 - si è completato il quadro normativo concernente la materia del turismo.

Il Regolamento detta le disposizioni attuative in materia di:

  • informazione e accoglienza turistica e associazioni pro-loco;
  • strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
  • stabilimenti balneari;
  • professioni turistiche.

Da evidenziare anche gli allegati, in particolare quello contenente le informazioni obbligatorie sull'accessibilità e quelli sui requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle strutture ricettive.

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
13.12.2019
Article ID:
13990074