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Faq su "Norme in materia di inquinamento acustico"

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Domande frequenti (Frequently asked questions, Faq) sul Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)".
 

Per richieste di chiarimenti o domande: Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR.

 

1. Domanda - Con la frase, di cui all'articolo 16, comma 1 del Regolamento "…..risponda a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità…" che cosa si intende? Una notte Bianca, ad esempio, rientra nella suddetta fattispecie?

 

Risposta - La "Notte Bianca" è sicuramente una "esigenza locale" che interessa tutto il Comune o l'area dello stesso dove si svolge. In questo caso si deve tener conto che si abbassa il limite dei giorni in deroga per tutte le aree coinvolte (cosa si intende per "area" vedi punto 2).

 

ATTENZIONE: con la modifica di cui al DPGR 38/R/2014 la frase è stata eliminata.

 

2. Domanda - L'art. 16 del regolamento regionale n. 2/R del 2014 pone al comma 2 limiti relativi ai giorni autorizzabili per le deroghe nell'arco di un anno, "riferiti all'area interessata" (comma 3). Né il Regolamento né l'Allegato n. 4 dello stesso, relativo agli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni in deroga, danno una definizione del concetto di "area". Ci si riferisce alle "zone" caratterizzate dall'appartenenza alla medesima classe acustica? O ai singoli luoghi, locali, piazze o strade in cui si svolgono manifestazioni musicali o comunque rumorose?

 

Risposta - La norma ha come obiettivo quella di tutelare i recettori soggetti ai livelli sonori fissati dalla deroga. Lo scopo è di evitare che si ripetano per un numero ampio di volte condizioni di disturbo, che possono essere tollerate solo se occasionali. Per "area" si intende la regione dello spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che racchiude tutti i ricettori dove vanno applicati i nuovi limiti fissati dalla deroga. Il tecnico competente, nominato dal titolare della manifestazione, deve presentare la documentazione di impatto acustico con l'identificazione dell'area dove è richiesta la deroga, l'estensione dell'area dipenderà quindi dalla tipologia della manifestazione. L'individuazione dell'area è necessaria perché occorre sapere se per la stessa, il numero di deroghe concesse rimane nel numero massimo di quelle previste dal Regolamento.

 

3. Domanda - Il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 del Regolamento significa che, se per esempio in un'area di classe V ci fossero cinque locali e tutte e cinque volessero fare musica al chiuso in deroga ai valori limite di emissione, il comune potrebbe rilasciare a ciascun locale solo una autorizzazione in deroga all'anno?

 

Risposta - Come risposto al punto 2 va individuata l'area di impatto dell'attività per la quale viene richiesta la deroga. Nel caso di esempio solo se tutti e cinque i locali impattano sugli stessi ricettori hanno diritto ad una sola autorizzazione di un giorno all'anno.

 

4. Domanda - Si chiede se ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali in forma semplificata, di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento, sia necessario il suddetto parere AUSL.

 

Risposta - Il rilascio del parere AUSL va richiesto solo per le autorizzazioni comunali di cui all'articolo 15 per le quali può essere concessa la deroga come stabilito all'articolo 16, comma 1 del Regolamento, non per le forme semplificate di cui al comma 6 dello stesso articolo, per le quali non deve essere richiesto il parere AUSL.

 

ATTENZIONE: con la modifica di cui al DPGR 38/R/2014 che ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 16 del DPGR 2/R/2014 la seguente frase "Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competente" è stato fugato ogni dubbio.

 

5. Domanda - Se il Comune disciplina l'utilizzo delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, definendo fasce orarie e valori limite in deroga a quelli individuati per la classe di appartenenza dell'area stessa, come previsto dall'articolo 16, comma 7, le relative autorizzazioni rilasciate nel rispetto di quanto disciplinato, come prevede l'Allegato 4 al punto 4.2 "Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata ", lettera b), si configurano come autorizzazioni in deroga in forma semplificata escludendo quindi, all'esterno di tali aree, anche il rispetto del limite di immissione differenziale? Nel caso in cui non si tratti invece di autorizzazioni in deroga, ancorché in forma semplificata, il limite di immissione differenziale deve essere rispettato all'esterno di tali aree?

 

Risposta - Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

 

6. Domanda - L'articolo 11 "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto" stabilisce al comma 1, lettera b), che non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione, ma questo significa che al contorno sì? Oppure tali aree devono essere individuate in aree periferiche delle città dove, non solo al loro interno, ma anche nelle zone adiacenti non devono essere presenti edifici di civile abitazione?

 

Risposta - Per quanto riguarda la localizzazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto è preferibile che la loro collocazione arrechi il minimo disturbo alla popolazione residente, anche in considerazione del rumore generato dal traffico nello spostamento delle persone legate alle manifestazioni. Gli edifici abitativi non devono essere presenti all'interno delle aree destinate ma possono essere presenti al contorno. Per tali edifici deve essere garantito il rispetto dei limiti assoluti di immissione stabiliti per la zona di appartenenza del piano comunale di classificazione acustica, e la dove non possibile per tali aree va richiesta la deroga.

 

7. Domanda – Il procedimento di elaborazione del piano comunale di classificazione acustica o di una sua variate deve essere assoggettato, ai sensi della L.R. 10/2010 a procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità alla VAS?

 

Risposta - Il Piano comunale di classificazione acustica in base all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 1/2005, è un piano di settore e in quanto tale, atto di governo del territorio che può incidere sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore determinando modifiche o variazioni di essi. Quindi ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, lettera f) della Legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 va sottoposto a VAS. la procedura di VAS può essere preceduta dalla verifica di assoggettabilità per valutare se il piano possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale seconda i disposti della normativa vigente. Nel caso in cui la variante al PCCA si renda necessaria al fine di coordinare i contenuti della nuova strumentazione urbanistica comunale, per la quale sono state espletate le valutazioni ambientali che ne abbiamo confermato la compatibilità ambientale, il PCCA essendo un mero adeguamento allo strumento urbanistico non va sottoposto alle procedura di VAS.

 

8. Domanda – Nel caso di un palazzetto dello sport chiuso, con area di parcheggio circostante, qual'è il numero di giorni/anno in cui poter concedere eventuale deroga ai limiti acustici in occasione degli eventi che vi si possono svolgere? Tale struttura può essere considerata assimilabile ad un palazzetto all'aperto?

 

Risposta – Per strutture quali stadi, palazzetti dello sport chiusi o parzialmente chiusi, non si applicano le deroghe previste all'articolo 16, comma 2, lettera c) del Regolamento 2/R/2014, in quanto tale fattispecie si riferisce a situazioni in cui il ricettore e la sorgente di rumore appartengono allo stesso edificio o ad edifici strutturalmente collegati. Quindi, per le strutture suddette si applicano le condizioni di deroga per manifestazioni all'aperto di cui all'articolo 16, comma 2 lettere a) e b).

 

9. Domanda – I Comuni individuano le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto ma poi in realtà non le utilizzano, e possibile tutto questo?

 

Risposta – È possibile. Il Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della L.R. 89/98, è obbligato ad individuare nell'ambito del piano comunale di classificazione acustica le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto. Tali aree devono rispettare i criteri stabiliti dall'art. 11 del Regolamento 2/R/2014, questo non toglie che determinate manifestazioni possano essere svolte in altre zone del territorio comunale, al di fuori di quelle in questione, facendo ricorso al rilascio dell'autorizzazione comunale in deroga ai sensi dell'articolo 16 dello stesso Regolamento.

 

10. Domanda – Se in una strada comunale viene accertato il superamento del limite massimo della classificazione acustica, e nel tempo non ci sono variazioni di traffico e nemmeno interventi di bonifica/risanamento acustico, va bene così o il Comune deve intervenire?

 

Risposta – In caso di accertato superamento dei valori di attenzione il Comune è obbligato ad intervenire approvando il piano comunale di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 89/98 entro un anno. In caso di mancata approvazione la Provincia competente per territorio esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'artico 10, comma 2 della stessa legge.

 

11. Domanda – Nel Regolamento 2/R non è chiara la suddivisione dei giorni di deroga per le manifestazioni tra soggetti pubblici e privati. Ad es. in classe III la norma prevede un massimo di 20 giorni derogabili: si intende, secondo quanto previsto alla lettera b), 10 per i privati e 10 per i soggetti pubblici?

 

Risposta – Si. Per le manifestazioni all'aperto, organizzate da soggetti privati, i giorni per le autorizzazioni in deroga nella stessa area, di cui al comma 2, lettera b), del Regolamento 2/R, per le aree di classe III, IV e V, sono ricompresi nel limite massimo di giorni di cui alla lettera a) dello stesso comma cioè i giorni per manifestazioni organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici.

 

ATTENZIONE: con la modifica di cui al DPGR 38/R/2014 è stato introdotto il comma 2 bis che da la possibilità al Comune, dandone adeguata motivazione, di aumentare i limiti di giorni di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 16 del DPGR 2/R/2014, fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

 

12. Domanda – Se un Comune è ancora sprovvisto di proprio regolamento delle attività rumorose, è corretto, pur non avendo disciplinato le modalità di presentazione attenersi a quanto previsto dall'Allegato 4, cioè rilasciare delle deroghe in forma semplificata e non? E per le aree destinate a spettacolo temporaneo individuate dal PCCA? In quest'ultimo caso vale sempre il numero di giorni previsto dall'art. 16, comma 2?

 

Risposta – Il Regolamento 2/R all'articolo 11, comma 3 stabilisce che i Comuni disciplinino le modalità di rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 per l'utilizzazione delle aree a spettacolo. Questo non preclude che sino a quando il Comune non ha approvato il regolamento comunale sulle attività rumorose non debba attenersi a quanto previsto ai citati articoli e agli indirizzi di cui all'allegato 4 del Regolamento regionale.

Per quanto riguarda le manifestazioni che si svolgono in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto individuate nel PCCA, e che comportano il superamento dei valori limite di immissione stabiliti dalla classe di appartenenza dei ricettori esterni all'area, le deroghe vanno rilasciate per il numero di giorni previsti dall'articolo 16, comma 2 del Regolamento

2/R.

 

13. Domanda - Sulla base del combinato disposto dell'art. 16 e dell'Allegato 4 del regolamento 2/R, la nuova regolamentazione non prevede più alcuna differenziazione sostanziale tra le autorizzazioni in deroga di tipo semplificato e quelle "ordinarie", l'iter procedurale e la documentazione tecnica richiesta per entrambe le tipologie di autorizzazione (fatta eccezione per eventi di durata inferiore a tre giorni) sono sostanzialmente gli stessi: in entrambi i casi, infatti, è richiesta l'acquisizione del parere ASL, ed in entrambi i casi il richiedente dovrà produrre documentazione tecnica a firma di tecnico competente in acustica ambientale".

 

Risposta: Per quanto riguarda la documentazione tecnica si fa presente che nel caso delle autorizzazioni in deroga "ordinarie" deve essere presentata, a firma del tecnico competente in acustica ambientale, una valutazione di impatto acustico ai sensi della DGR n. 857/2013, di cui il paragrafo 4.1 dell'Allegato 4 richiama i contenuti principali. Nel caso delle deroghe semplificate, invece, per manifestazioni di durata superiore a tre giorni consecutivi, la relazione tecnica a cui si rinvia, si deve limitare a riportare le conclusioni delle analisi effettuate dal tecnico competente sulla base delle quali il richiedente la deroga semplificata dichiara, con le modalità fissate dal Comune, il rispetto delle condizioni per il rilascio della stessa. Infine il rilascio del parere AUSL va richiesto solo per le autorizzazioni comunali "ordinarie" di cui all'articolo 15 per le quali può essere concessa la deroga come stabilito all'articolo 16, comma 1 del Regolamento, non per le forme semplificate di cui al comma 6 dello stesso articolo, per le quali non deve essere richiesto il parere AUSL (come chiarito con la modifica apportate al comma 6 dell'articolo 16 dal DPGR 38/R/2014).

 

14 Domanda - Si evidenzia che l'aver previsto, all'articolo 16, un limite tassativo inderogabile massimo per il numero di giorni annui autorizzabili in deroga nella stessa area penalizza fortemente la programmazioni delle attività culturali e ricreative promosse dagli enti locali. In alcuni casi, ad esempio, a tali condizioni risulta quasi impossibile riuscire a programmare le proiezioni estive dei cinema all'aperto. Inoltre, dato che l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni prevede l'obbligo di acquisizione del parere ASL può costituire una garanzia sufficiente al fine di evitare esposizioni eccessive e comunque insostenibili dei cittadini a livelli sonori consentiti in deroga.

 

Risposta - Il regime della deroga previsto dal Regolamento è un regime di tipo eccezionale e non può essere la norma. Nell'esempio in questione, considerato che le proiezioni cinematografiche sono presumibilmente previste da luglio a settembre è necessario che il Comune provveda a predisporre gli opportuni interventi di mitigazione in modo da assicurare il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso preme precisare che il Regolamento n. 2/R/2014, salvo che per il numero delle deroghe previste riconsiderate in base alle aree individuate dalla classificazione acustica, mantiene sostanzialmente il precedente quadro normativo. Per quanto riguarda le opere di mitigazione, se il cinema è svolto su proprietà comunale, le stesse possono trovare collocazione nell'ambito del piano comunale di risanamento. Per quanto riguarda il parere ASL si fa presente che non può essere sufficiente alla tutela del cittadino in quanto non è richiesto per le autorizzazioni in forma semplificata (vedi risposta alla domanda 13), che per una determinata "area" si sommano alle non semplificate.

 

15 Domanda – quale è la definizione, in termini spaziali, del concetto "in prossimità" riportato al punto 4.2 lettera c, dell'Allegato 4 del Regolamento n. 2/R dell'8 gennaio 2014, nel quale viene stabilito che il Comune può rilasciare autorizzazioni in deroga alle attività temporanee e manifestazioni ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo?

 

Risposta - La distanza dei ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo dall'area di svolgimento delle attività temporanee e manifestazioni dipende dall'area di impatto della manifestazione stessa. Per detta area si deve intendere la regione dello spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che racchiude tutti i ricettori dove vanno applicati i nuovi limiti fissati dalla deroga che però non devono interessare i ricettori sensibili in II o I classe acustica prevista dal piano comunale di classificazione acustica. Il tecnico competente, nominato dal titolare della manifestazione, deve presentare la documentazione di impatto acustico con l'identificazione dell'area dove è richiesta la deroga, e i necessari interventi ed accorgimenti tali da permettere il rispetto dei limiti della II/I classe per i possibili ricettori sensibili interessati.

 

ATTENZIONE: con la modifica di cui al DPGR 38/R/2014 si da la possibilità al Comune di rilasciare autorizzazioni in deroga, nella stessa area, per un totale di giorni l'anno non superiore a quindici giorni (manifestazioni organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici) o cinque giorni (manifestazioni organizzate da soggetti privati) per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 16. Si ribadisce che per tali classi acustiche non possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga in forma semplificata come stabilito dal punto 4.2 dell'Allegato 4 al Regolamento.

 

16 Domanda - Nel nuovo regolamento il numero di autorizzazioni in deroga non è più riferito alla sorgente come nella previgente normativa (facente capo alla DCR 77/2000), (ovvero ad ogni singolo gestore venivano concesse un numero di giorni di deroga all'anno), ma all'area in cui si trova il ricettore.

 

Risposta – Non è così. Tale concetto era già presente nelle precedenti linee guida di cui alla DCR n. 77/2000. Infatti, al punto 3.2.3 della Parte 3 dell'Allegato della DCR si dice in merito: "Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro".

 

17 Domanda - Non è scontato che le attività temporanee e le manifestazioni di cui tratta il regolamento, si svolgano tutte "di notte". Leggendo ad esempio le ARPATNews in merito all'argomento, si ha l'impressione che tale regolamento sia stato emanato per far fronte ai fenomeni della "movida" notturna. Potrebbe invece verificarsi il caso, che in un'area sia necessario concedere deroghe a manifestazioni o attività come un cantiere edile o stradale che si svolgono di giorno mentre di notte sono normalmente ferme. Nel regolamento non c'è distinzione per il periodo del giorno in cui si chiede la deroga ma si contano i giorni nell'anno. È opportuno distinguere quelle concesse durante il periodo diurno da quelle concesse per il periodo notturno. Di fatto un cantiere che chiede la deroga per venti giorni in un'area appartenente alla classe V esaurisce per l'anno e rapidamente (i venti giorni saranno presumibilmente consecutivi) tutte le deroghe previste per quell'area. Anche se in base alla norma attuale sembrerebbe esclusa la somma fra le varie deroghe (allegato 4 punto 4.2 lettere a), b) e c)), è comunque utile una precisazione in tal senso.

 

Risposta - Il regime di deroga per cantieri e manifestazioni è separato. Infatti l'art. 16, comma 2 del Regolamento stabilendo i giorni di deroga fa riferimento alle sole manifestazioni e non in generale alle attività e manifestazioni di cui all'art. 15 "Autorizzazioni comunali" dello Regolamento. Per i cantieri esiste solo la differenziazione tra cantieri in deroga semplificata e non.

In ogni caso il concetto di differenziare tra deroghe per manifestazioni che si svolgono in periodo diurno e manifestazioni temporanee che si svolgono in periodo notturno è condivisibile.

 

ATTENZIONE: con la modifica di cui al DPGR 38/R/2014 si consente al Comune di applicare distintamente ad ognuno dei due periodi di riferimento diurno e notturno previsti dalla vigente normativa il numero massimo di giorni fissato.

 

18 Domanda - Il concetto di "area" in cui si concede la deroga non è definito nel regolamento ma rimandato alle FAQ pubblicate sul sito della Regione. È opportuno inserire una definizione o almeno un riferimento al concetto di "area" nel Regolamento per evitare interpretazioni differenti dalle singole amministrazioni comunali".

 

Risposta – Il concetto di "area" utilizzato nel regolamento deriva dalle "Definizioni" e "Calcolo dell'indice" di cui all'Allegato 1 del DM 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore" e per tale motivo non riportato tra le definizioni del Regolamento. Per l'individuazione dell'area/area di impatto (Ricettori interessati dalla stessa/stesse manifestazioni), in via preventiva da parte del Comune non è peraltro obbligatoriamente richiesto l'impiego di modelli di calcolo. Il Comune in accordo con i gestori e i interessati, pianifica ad inizio anno, sulla base degli anni precedenti, le deroghe autorizzabili per area nel rispetto del numero massimo di giorni specificato dal Regolamento.

 

19 Domanda - Sarebbe opportuno portare a 30 i giorni di deroga per tutte le aree a prescindere dalla classificazione dell'area e del soggetto che effettua l'evento".

 

Risposta - Riguardo alla richiesta di eliminazione della differenziazione dei giorni di deroga per classe acustica del PCCA riportando a 30 il limite massimo dei giorni per tutte le classi come nella previgente DCR 77/2000, e opinione dello scrivente Settore, come avuto modo di sottolineare in diverse risposte date ai Comuni, che sia più corretto che l'amministrazione comunale riconsideri l'adeguatezza del proprio PCCA con l'effettivo utilizzo delle zone interessate dalle attività/manifestazioni in deroga. Questo è tanto più vero per i Comuni a vocazione turistica per i quali alcune tipologie di manifestazioni si sono fortemente sviluppate negli ultimi tempi, mentre il PCCA per la maggior parte sono stati approvati a partire dal 2004.

 

20 Domanda – É corretto che nel caso in cui più soggetti organizzino eventi o manifestazioni concomitanti nella stessa zona la deroga concessa dal Comune si intenda come unica deroga e quindi sia sottratta un'unica giornata al totale dei giorni previsti per l'area di impatto?

 

Risposta – Sì. Il Comune nell'ambito del proprio regolamento delle attività rumorose potrà specificare le modalità di richiesta e concessione delle deroghe in tale situazione. La pianificazione, richiamata nella risposta alla domanda 18, è auspicabile anche a tale fine in caso di concomitanza di eventi. Tipica è la situazione ad esempio delle feste patronali e delle notti bianche.

 

21 Domanda - L'allegato 4 al DPGR fornisce indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici. L'ultimo capoverso del punto 4.2 (Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata) fa riferimento alla documentazione da presentare nel caso in cui la manifestazione o attività abbia una durata superiore a tre giorni. Nel merito si chiede se la richiesta di documentazione è riferita soltanto a quanto disciplinato al capoverso c) oppure anche a quello b) del punto 4.2.

 

Risposta - In merito alla richiesta si fa presente che la disposizione riguarda esclusivamente le attività temporanee/manifestazioni di cui al paragrafo 4.2, lettera c). Si precisa inoltre che tra le attività e manifestazioni regolamentate dalla lettera c) non sono compresi i cantieri edili, stradali o assimilabili in quanto regolamentati dalla lettera a) del paragrafo 4.2.

 

22 Domanda – Per le manifestazioni o attività temporanee di durata fino a tre giorni è necessario accompagnare la richiesta di deroga con una relazione redatta da un tecnico competente?

 

Risposta – Per le manifestazioni o attività temporanee di durata inferiore a tre giorni è sufficiente la dichiarazione del rispetto delle condizioni per il rilascio della deroga semplificata, per cui non è necessaria la presentazione di una relazione redatta dal tecnico competente. Ovviamente la dichiarazione stessa dovrà basarsi su una valutazione di un tecnico competente. Per i contenuti della dichiarazione in mancanza di specifiche indicazioni da parte del Comune si può fare riferimento alla certificazione di cui al paragrafo A.4 dell'Allegato A della DGR 857/2013.

 

23 Domanda – L'articolo 16, comma 2 del Regolamento riporta solo il numero massimo di giorni autorizzabili in deroga al di fuori delle aree destinate a spettacolo e non riporta nessun numero massimo di giorni autorizzabili in deroga all'interno delle stesse. C'è un numero massimo di giorni autorizzabili in deroga ai limiti del PCCA anche all'interno delle area a spettacolo?

 

Risposta – In merito al quesito posto si fa presente che l'utilizzo delle aree destinate a spettacolo deve essere regolamentato dal Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento. Per le manifestazioni in aree destinate a spettacolo che rispettano le condizioni fissate per le deroghe di tipo semplificato nell'Allegato 4, paragrafo 4.2, lettera b) non è fissato un limite massimo di giorni di deroga. Non è fissato univocamente un limite massimo di giorni di deroga anche nel caso di deroghe non semplificate, in quanto esso dipende dalla classe di appartenenza dei ricettori presso i quali si ha il superamento a causa del non rispetto di quanto stabilito nell'allegato 4, paragrafo 4.2 lettera b) circa i limiti esternamente all'area che coincidono con i limiti di zona. In questo caso quindi il numero massimo di giorni di deroga è quello previsto per la classe di appartenenza dei ricettori esterni all'area destinata a spettacolo.

 

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07.02.2024
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11570694