Autorità competente per la VAS


La legge regionale n. 10/2010 (artt. 11 e 12) stabilisce che le competenze in materia di VAS sono attribuite nel seguente modo:

  • alla Regione per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
  • alle province per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
  • ai comuni e agli altri enti locali per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
  • agli enti parco regionali per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

Quindi ogni ente competente, nell'ambito della propria autonomia, individua il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei principi generali di separazione, autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa statale. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ovvero tramite convenzione con la provincia.

La Regione Toscana, per i piani e programmi da essa approvati, ha individuato (con legge regionale n.6/2012 art. 2) l'Autorità competente per la VAS nel Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV). Il Nucleo svolge, attraverso la Sezione VAS, le funzioni dell'Autorità competente in particolare:

  • si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piani o programmi alla VAS;
  • esprime un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;
  • esprime il parere motivato conclusivo del procedimento di VAS.

Inoltre il NURV si esprime, con un contributo valutativo, qualora la Regione Toscana sia consultata in qualità di soggetto con competenze ambientali, nell'ambito di procedimenti di competenza statale o di altra regione o di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale o degli enti parco regionali.

 

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Aggiornato al:
01.02.2021
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1163497