Riferimenti normativi della concertazione istituzionale

Alla fine degli anni ‘90 la legge 59 del 15 marzo 1997 ed il decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 (in particolare art. 3 comma 5) hanno stimolato la collaborazione e l'azione coordinata tra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, richiamando la necessità di attivare tra di loro forme di raccordo, di concertazione e di cooperazione.
In attuazione di tali disposizioni normative la Giunta regionale toscana e le Associazioni toscane degli Enti Locali in data 1 aprile 1998 e 2 maggio 2000, sottoscrissero dei Protocolli d'intesa aventi quale loro criterio fondante il principio di sussidiarietà ed il principio della leale collaborazione tra gli enti.
La riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, ha incentivato il pluralismo istituzionale paritario, affermando il principio della leale collaborazione tra istituzioni e prefigurando un rapporto tra i livelli istituzionali non più gerarchico e discendente, ma di integrazione e coordinamento.
Nel corso degli anni '2000 si sono succeduti dei protocolli di Intesa che hanno individuato nel Tavolo Istituzionale uno strumento di cooperazione e di garanzia tra le istituzioni pubbliche in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e verticale.
L'ultimo e vigente protocollo di intesa tra la Giunta regionale toscana e le Associazioni toscane degli Enti Locali è stato stipulato il 6 febbraio 2006, dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, che agli articoli 48 e 46 ha dettato norme importanti in tema di procedure di concertazione e degli atti di programmazione. Due intese transitorie rispettivamente del 27 settembre 2010 (Intesa tra la Giunta regionale, l'ANCI Toscana, l'UNCEM Toscana, l'UPI Toscana sul funzionamento del tavolo di concertazione istituzionale) e del 1 ottobre 2013 (Intesa transitoria tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali per l'esercizio delle attività di concertazione istituzionale di cui al Protocollo d'Intesa del 6 febbraio 2006), hanno poi integrato meglio alcuni aspetti applicativi del suddetto protocollo di intesa del 2006.
Il tavolo è stato poi disciplinato dall’articolo 4 della legge regionale 68 del 27 dicembre 2011"Norme sul sistema delle autonomie locali" e dall’articolo 3 della legge regionale 1 del 7 gennaio 2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla LR 20/2008".

I provvedimenti di iniziativa o di competenza della giunta oggetto di concertazione e confronto sono:

  • le proposte di legge che attribuiscono o disciplinano competenze amministrative degli enti locali o per le quali viene comunque in discussione l'applicazione del principio di sussidiarietà istituzionale. Sono da sottoporre alla concertazione istituzionale anche le proposte di legge che prevedono l'esercizio diretto di funzioni da parte della Regione e la costituzione di enti strumentali o di agenzie, dal momento che gli enti locali sono direttamente interessati alla scelta che sostanzialmente li esclude dallo svolgimento di funzioni;
  • le proposte di regolamenti, di atti della programmazione e di altri atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, quando intervengono in ambiti di competenza degli enti locali o ne condizionano l'esercizio delle funzioni o stabiliscono criteri generali per l'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali.

Oltre alla procedura ordinaria nella quale la discussione del provvedimento avviene in occasione della riunione del Tavolo di Concertazione, il Protocollo di intesa del 2006 prevede le seguenti procedure abbreviate:

  • Procedura informazione preventiva (Articolo 13 del protocollo): che comporta un onere di comunicazione per provvedimenti di minore rilevanza. Le Associazioni degli enti locali possono richiedere di sottoporre il provvedimento all'esame del Tavolo;
  • Procedura semplificata (Articolo 14 del protocollo): che ha luogo mediante una relazione del provvedimento, nel caso non risulti possibile l'effettuazione di una riunione del Tavolo. Anche in questo caso, le Associazioni degli enti locali possono richiedere si sottoporre il provvedimento all'esame del Tavolo;
  • Procedura per situazioni d'urgenza (Articolo 15 del protocollo): che comporta, in casi eccezionali, la possibilità per la Regione Toscana di adottare un provvedimento in assenza di preventivo esame da parte delle Associazioni degli enti locali. In questo caso il provvedimento verrà successivamente sottoposto all'esame del Tavolo.

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Aggiornato al:
20.10.2022
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24298548