Pesca e acquacoltura, Lattococcosi nel 2024 e 2025 assimilabile a calamità naturale: domande entro le ore 13 del 26 settembre

Pesca e acquacoltura, Lattococcosi nel 2024 e 2025 assimilabile a calamità naturale: domande entro le ore 13 del 26 settembre

Domanda delle micro e Pmi entro le ore 13 del 26 settembre 2026, solo online sul portale dell'Agenzia regionale toscana per l'erogazione in agricoltura (Artea), compilando e sottoscrivendo il modello ID 72 disponibile nella sezione "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia" dell'Anagrafe delle aziende sul sito di Artea


Data di scadenza presentazione domande:

Stato:
Stato: In corso

Il Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e Foreste (Masaf) con il decreto 373963 del 30 luglio 2026 "Decreto di declaratoria di riconoscimento dell'evento assimilabile a calamità naturale dell'epizoozia inerente alla diffusione della batteriosi "Lattococcosi" verificatasi nel corso del 2024 e del 2025 negli impianti di acquacoltura/maricoltura della regione Toscana", ha riconosciuto il carattere eccezionale – assimilabile a una calamità naturale – dell'epidemia di lattococcosi che ha colpito gli impianti di acquacoltura e maricoltura in Toscana nel 2024 e nel 2025.

I territori interessati, come risulta dal decreto ministeriale pubblicato l'11 agosto 2026 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica,  sono quelli dei Comuni di Piombino (Golfo Follonica), Orbetello e Castiglione della Pescaia. 

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa.

Le domande possono essere presentate, da parte dei beneficiari, fino alle ore 13:00 del 26 settembre 2026; le domande presentate oltre detto termine non potranno essere prese in considerazione.
La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente per via telematica sul portale di Artea www.artea.toscana.it, mediante compilazione  e sottoscrizione del modello ID 72 disponibile nella sezione "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia" accessibile nell'Anagrafe delle aziende scegliendo (con overmouse) la voce "Agricoltura e pesca" (percorso per accedere all'Anagrafe delle aziende: nella home page www.artea.toscana.it scegliere "Servizi online").

La decisione del Ministero accoglie la proposta avanzata dalla Regione Toscana con la delibera di giunta 785 del 22 giugno 2026 "Richiesta a Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 25/2026, della declaratoria di riconoscimento di evento assimilabile a calamità naturale dell’epizoozia inerente la diffusione della batteriosi “Lattococcosi” negli impianti di acquacoltura/maricoltura della Regione Toscana, verificatasi nel corso del 2024 e del 2025".

Accesso al contributo compensativo dei danni

Come previsto dal Regolamento (UE) n.2022/2473,  ai fini del calcolo della soglia per l’accesso al contributo, l’evento dannoso oggetto di declaratoria deve aver comportato la riduzione per ciascun anno interessato (2024 e 2025) di più del 30 % della produzione lorda vendibile,

  • ​​​​​​calcolata tenendo conto della media triennale basata sul quinquennio precedente a ciascuna annualità, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Ai fini della verifica della soglia per l’accesso al contributo il richiedente presenta all’ente competente della fase istruttoria apposita perizia asseverata, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo Albo professionale dalla quale risulti detta riduzione del 30%.

Gli interventi compensativi, si riferiscono ai danni subiti negli anni 2024 e 2025;  la determinazione  della perdita di reddito, ai sensi di quanto previsto dal sopracitato Regolamento (UE) n. 2022/2473 e dalla Circolare ministeriale 176128 del 17 aprile 2024, è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti dell'acquacoltura nell'anno dell'evento dannoso oggetto di declaratoria, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi derivanti dalla media triennale dei prodotti dell'acquacoltura calcolata sul quinquennio precedente l'evento, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita.

Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una Pmi sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, si fa riferimento alla produzione di acquacoltura realizzata e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento dannoso oggetto di declaratoria.
Ai fini del calcolo della perdita del reddito devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della fase istruttoria e da una perizia attestante sia la soglia per l'accesso all'aiuto che la perdita di reddito.

 

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