Dal 6 luglio scatta l’obbligo di riportare le dichiarazioni addizionali sugli ORNQ

Dal 6 luglio scatta l’obbligo di riportare le dichiarazioni addizionali sugli ORNQ

A partire dal 6 luglio 2026, su tutti i certificati fitosanitari relativi alle spedizioni in entrata nell'UE da paesi terzi saranno obbligatorie dichiarazioni aggiuntive che specifichino la conformità ai requisiti relativi agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ).

Sebbene i requisiti tecnici relativi agli ORNQ rimangano invariati, le misure adottate devono ora essere esplicitamente riportate sul certificato fitosanitario. Tale modifica è coerente con l'approccio già adottato per gli organismi nocivi da quarantena e garantisce maggiore chiarezza e certezza alle autorità competenti, agli operatori professionali e ai paesi terzi in merito all'applicazione delle norme relative agli ORNQ e alle piante da impianto interessate.

La novità normativa è prevista dall'articolo 71, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/2031, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3115. Tale obbligo, come nel caso degli Organismi da Quarantena, vale solo nel caso in cui la dichiarazione prevede più opzioni alternative.

Nell'allegato V del Regolamento (UE) 2019/2072 sono elencati i vegetali soggetti agli ORNQ e le dichiarazioni necessarie per l'introduzione nell'UE. Di seguito un esempio esplicativo.

Per l'importazione di sementi di fagiolo da un paese terzo è necessaria una dichiarazione relativa a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, scegliendo una delle seguenti opzioni previste dall'allegato V del Regolamento (UE) 2019/2072:

  • a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al
     
  • b) la coltura da cui sono state raccolte le sementi è stata sottoposta a ispezione visiva in periodi opportuni durante il periodo vegetativo ed è risultata esente da Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.
     
  • c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove e, in seguito a tali prove, è risultato esente da Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

La dichiarazione deve essere riportata per esteso nel certificato fitosanitario; non è sufficiente indicare soltanto la lettera corrispondente (a), b) o c)).

Tutte le importazioni che arrivano nell'UE a partire dal 6 luglio 2026 dovranno riportare nel certificato fitosanitario le dichiarazioni aggiuntive relative agli ORNQ, indipendentemete da lla data di emissione del Certificato.

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