Le farmacie disagiate del territorio regionale possono accedere ad apposito contributo regionale e al Fondo regionale di solidarietà a favore delle farmacie a basso fatturato.
Accesso al contributo annuale per le farmacie disagiate
La somma stanziata per l'anno 2026 è pari a 800.000 euro.
Possono accedere al contributo le farmacie pubbliche e private che:
- nell'anno 2025 hanno registrato un volume d'affari non superiore a 441.270,00 euro, rilevabile dalla dichiarazione IVA
- abbiano aderito, entro la scadenza di presentazione della domanda, agli accordi tra Regione Toscana e Associazioni Farmacisti relativi alla DPC Farmaci e Vaccini e alla DPC Assistenza integrativa
Importo del contributo
L’importo del contributo spettante ai beneficiari risultanti dalla graduatoria è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:
- effettuazione di turni in orario notturno e festivo
- fruizione di periodo di ferie
- farmacia unica operante in zona insulare
Il contributo massimo erogabile è pari a 12.000 euro. Per le farmacie risultanti SEDE UNICA operante su tutto il territorio insulare, il contributo massimo erogabile è pari a 30.000 euro
Accesso al Fondo regionale di solidarietà
Le farmacie a basso fatturato possono accedere al Fondo regionale di solidarietà di cui all’art. 23 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) sulla base dello schema di accordo regionale integrativo di cui delibera della giunta regionale 229 del 02/03/2026.
La somma stanziata per l'anno 2025 è pari a 345.997,17 euro.
Possono accedere al fondo regionale le farmacie pubbliche e private che:
- nell'anno 2025 hanno registrato un volume d'affari non superiore a 299.999,00 euro, rilevabile dalla dichiarazione IVA;
Importo del fondo regionale di solidarietà
L’importo del fondo regionale viene ripartito alle farmacie in possesso dei requisiti, secondo il criterio di erogazione inversamente proporzionale al fatturato.
La liquidazione degli importi spettanti ai titolari aventi diritto del contributo regionale e del fondo di solidarietà avverrà previo accertamento della veridicità delle dichiarazioni contenute rispettivamente nelle domande allegato A e allegato B.
Presentazione della domanda e definizione della graduatoria
I titolari di farmacie in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per il contributo regionale e per il fondo di solidarietà con apposita modulistica (allegato 1) entro il 3 luglio 2026.
Entro il 31 dicembre 2026 la Regione definisce la graduatoria degli aventi diritto.
Modalità di invio
L'invio dei moduli e del documento allegato dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it
Ciascun modulo di domanda deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante tramite firma digitale o firma autografa per esteso ed acquisito mediante scansione (in questo ultimo caso deve essere allegata altresì, la scansione del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).
Nell’inviare la domanda indicare come oggetto: “Domanda per la richiesta del contributo regionale 2026 a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana e per l’utilizzo del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato”.
Nota bene:
Le domande presentate con modalità diverse saranno considerate irricevibili e non verranno prese in esame.
Per informazioni
Alessandra Calieri - tel. 055.4383286 alessandra.calieri@regione.toscana.it
Delibera Giunta regionale 522/2026
“Approvazione per l'anno 2026 dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo regionale previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana e per l’utilizzo del Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie a basso fatturato di cui all’art. 23 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN)”.
Allegato A ►►
Allegato B ►►
Modulistica approvata con Decreto dirigenziale 9317/2026
Approvazione per l’anno 2026 della modulistica utilizzabile per la domanda per il contributo regionale ai sensi della L.R. 37/2004 e per l’accesso al fondo di solidarietà di cui all’art. 23 dell’accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie.
Allegato 1 - Modulo di domanda [file editabile .pdf ►►]
