Tasse sulle concessioni regionali Caccia (esercizio venatorio) e Pesca

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli di competenza dello Stato.
Con l'art. 1 della legge regionale n. 86/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determina zione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario)

A) Caccia  (esercizio venatorio)

  1. Abilitazione all'esercizio venatorio
    Per quanto riguarda la Licenza di porto fucile ad uso caccia il versamento della tassa annuale di concessione regionale dev'essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Tale versamento non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento dev'essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio e l'importo attualmente in vigore è pari a euro 23,00.

  2. Licenza di appostamento fisso di caccia
    Costituisce appostamento di caccia ogni preparazione di sito destinato all'esercizio venatorio con o senza richiami costruito con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione di caccia. Gli appostamenti fissi di caccia devono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso dalla Amministrazione provinciale competente per territorio previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale che ammonta attualmente a euro 56,00.

Per tutte le tipologie di esercizio della caccia i versamenti sono da effettuarsi sul c.c.p. n. 109504 intestato a: Regione Toscana – Tesoreria regionale – TASSA PER L'ESERCIZIO VENATORIO.


B) Pesca
L'esercizio della pesca dilettantistica
Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura, all'uccisione o al richiamo della fauna ittica per i fini predetti, mediante l'impiego di arnesi o sostanze a ciò destinati o comunque in qualsiasi modo. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale. I versamenti della tassa di concessione regionale si effettuano sul c.c. postale n. 26730507 intestato a Regione Toscana - Tesoreria regionale - TASSA PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA.

La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui devono essere riportati oltre al nome, cognome e residenza anche la data ed il comune di nascita.
La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.
La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta a:
a) incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da Enti locali;
b) minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
c) chi pratica la pesca a pagamento negli impianti di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/2005 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne".

L'importo delle tasse di concessione regionali dovute è così determinato:
a) euro 50,00 per la licenza di tipo A
b) euro 35,00 per la licenza di tipo B
c) euro 10,00 per la licenza di tipo C
d) euro 1,00 per la licenza di tipo D
La durata della licenza di pesca decorre dalla data del versamento della tassa di concessione regionale.

I mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e le diverse licenze (tipo A, tipo B, tipo C, tipo D)
I mezzi consentiti per praticare tale pesca sono quelli elencati all'art. 2 del Regolamento regionale n. 54/2005 di attuazione della legge regionale n. 7/2005, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R).
L'esercizio della pesca, così come riportato all'art. 15 della legge regionale n. 7/2005, è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e bilancia;
c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2005.

Per informazioni relative a:

  • atti di accertamento e cartelle esattoriali, emessi per il recupero delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio, per appostamento fisso di caccia e per l'esercizio della pesca;

  • rimborsi relativi alle suddette tasse:

scrivere a deaf@regione.toscana.it



Modulistica per richiesta di rimborso delle tasse sulle concessioni regionali: richiesta di rimborso (file pdf)

Condividi
Aggiornato al:
16.01.2024
Article ID:
638709