A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto della L.R. 37/2022, non sarà più necessario spedire l'elenco dei veicoli consegnati per la rivendita (c.d. “RIVENDI”), in quanto la formalità di minivoltura verrà acquisita direttamente dal PRA e sarà sufficiente per ottenere il riconoscimento automatico della sospensione. Parimenti, le formalità di vendita o di radiazione (per rottamazione o esportazione) saranno acquisite dal PRA e automaticamente interromperanno la sospensione precedentemente aperta.
Si precisa che la minivoltura deve essere registrata al PRA entro il mese successivo al quadrimestre con scadenza ad aprile, agosto e dicembre dopo l'acquisto (come disposto dall'articolo 5, comma 47, del D.L. 953/1982).
A titolo esemplificativo:
• un veicolo acquistato nel primo quadrimestre dell'anno deve essere registrato al PRA entro il 31 maggio del medesimo anno;
• un veicolo acquistato nel secondo quadrimestre dell'anno deve essere registrato al PRA entro il 30 settembre del medesimo anno;
• un veicolo acquistato nel terzo quadrimestre dell'anno deve essere registrato al PRA entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Qualora i suddetti termini ricadano in un giorno festivo, il termine per l'adempimento è spostato al primo giorno feriale successivo .
Si precisa, altresì, che se i suddetti termini non fossero rispettati, il regime di sospensione verrà riconosciuto a decorrere dal periodo tributario successivo alla data di presentazione al PRA della minivoltura.
Tenuto conto di quanto sopra, per beneficiare del regime di sospensione, si ricorda in particolare che:
- per i veicoli facenti parte dei beni strumentali è necessario trascrivere al PRA una nuova formalità di minivoltura all’azienda stessa: con questa operazione, il veicolo cessa di essere un bene strumentale dell’azienda e viene destinato alla vendita, con il relativo beneficio della sospensione;
- per i veicoli acquisiti in prima immatricolazione, nel mese di scadenza, per attivare la sospensione nel caso in cui ancora i mezzi non siano già stati venduti, è necessaria la trascrizione della minivoltura all’azienda stessa, fermo restando, comunque, il pagamento del primo bollo;
- per i veicoli concessi a noleggio o in leasing, nel momento in cui il veicolo viene restituito e si
chiude il relativo contratto, è necessaria la trascrizione della minivoltura all’azienda stessa;
- per i veicoli acquisiti a noleggio o in leasing, non è prevista l’agevolazione.
Nel caso di vendita già trascritta al PRA ma successivamente annullata per rientro in possesso del veicolo da parte del venditore, si invita a segnalare tale evento allo scrivente Ufficio, indicando la targa per la quale il passaggio di proprietà non si è effettivamente concretizzato, così da consentire la verifica della riapertura della sospensione, evitando così di trascrivere nuovamente una minivoltura.
Sempre con decorrenza 1° gennaio 2023, per i veicoli di cui all'articolo 8, comma 2 bis della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49, è abrogato l'obbligo di corrispondere il diritto fisso di € 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita.
Per informazioni e chiarimenti è possibile chiamare il numero 055/4383584 (opzione 4 - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedi al venerdì)