L'ufficio competente per l'attuazione del bando Piani di welfare e altre misure per la conciliazione vita-lavoro (pagina del bando) ha predisposto, per tutti gli interessati al bando, una nota di chiarimento circa le spese ammissibili e le spese non ammissibili relative ai servizi di conciliazione vita-lavoro di cui all'articolo 4 punto 2) del testo del bando (testo integrale pdf, aggiornato alle modifiche approvate con decreto dirigenziale 15458 del primo luglio 2024):
1) Per i Servizi di cura / assistenza agli anziani
- Sono ammissibili : spese per centri diurni per anziani, assistenza a domicilio, spese per servizi di trasporto/accompagnamento a visite mediche
- Non sono ammissibili: spese per soggiorni in case di riposo di lunga degenza, spese per visite mediche, per prestazioni fisioterapiche, infermieristiche o sanitarie.
2) Per i Servizi per l’educazione e istruzione dei figli
- Sono ammissibili: spese per attività relative a servizi dopo scuola (ripetizioni, corsi di lingua, attività sportive e ricreative extra scolastiche), spese di trasporto o della mensa se il servizio è reso al termine dell'orario scolastico, centri estivi/invernali, baby sitting.
- Non sono ammissibili: rette per asili nido, scuola materna, elementari, medie e superiori, gite scolastiche e più in generale spese per attività scolastiche (inclusa la mensa se il servizio è erogato in orario scolastico), spese per acquisto testi scolastici, spese per Università, Master e borse di studio di ogni genere e grado.
- Non sono inoltre ammissibili: spese per attività del dipendente legate allo sport, al tempo libero e alla cultura e al wellness (es. palestre, abbonamenti al teatro e/o al cinema, buoni spesa), spese di trasporto, spese per corsi di formazione, riconoscimenti economici/premi produttività.
3) Per i Servizi di conciliazione a supporto dell’organizzazione familiare
- Sono ammissibili: spese per servizio di sportello in azienda (ad es. per supporto psicologico alla genitorialità o per il disbrigo di pratiche amministrative, fiscali e finanziarie, etc.), spese per servizi al dipendente che prevedano il ritiro e consegna in azienda (convenzioni con produttori locali per consegna in azienda, servizio lavanderia/stireria/sartoriacon ritiro e consegna in azienda), o servizi di pulizia a domicilio del lavoratore.
- Nono sono ammissibili: spese per servizi on line (es. supporto psicologico on line), spese servizi di assistenza fiscale/disbrigo pratiche, etc. erogati fuori dalla sede aziendale, agevolazioni per assistenza presso strutture convenzionate, spese per buoni carburante, buoni pasto, buoni libro, buoni spesa c/o catene di supermercati, buoni per acquisto abbigliamento, fringe benefits in generale, spese per bollette.
I costi di utilizzo di una eventuale piattaforma potranno essere rendicontati solo in presenza di spese per servizi di conciliazione ammissibili.
In caso di incertezza rispetto all’ammissibilità delle spese, l'ufficio comptente suggerisce agli interessati di
- contattare l'ufficio in via preliminare scrivendo a welfare.conciliazione@regione.toscana.it
al fine di evitare di non vedere riconosciute spese già sostenute.
Scarica Nota di chiarimento in file pdf.
