Cos’è
Il Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo è una misura di attivazione e reinserimento lavorativo, definita con delibera della Giunta regionale n. 200 del 2 marzo 2026.
Il RRRL prevede l’erogazione di un beneficio economico di 500 euro al mese, entro il limite massimo di 9 mensilità, ed è rivolto a coloro che risiedono in Toscana disoccupati che hanno esaurito nell’anno di presentazione della domanda una prestazione NASPI/DISCOLL di durata compresa tra 1 e 9 mesi.
L'opportunità rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
La domanda di accesso al beneficio va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale regionale Toscana Lavoro, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle Modalità applicative, approvate con decreto ARTI 275 del 25 marzo 2026, a partire dal 2 aprile, giorno successivo alla data di pubblicazione delle Modalità applicative sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
I richiedenti dovranno sottoscrivere un Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego competente.
Tale beneficio è incompatibile con le misure nazionali di contrasto alla povertà e di attivazione al lavoro quali l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui al d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, nonché con il “Bonus Lavoro e Inclusione” di cui alla delibera di Giunta regionale 929 del 7 luglio 2025 alla data di presentazione della domanda.
Per informazioni contattare il Centro per l’impiego competente per domicilio
Requisiti di accesso
Il Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo è rivolto a persone disoccupate residenti e domiciliate in Toscana che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.
- residenza in Toscana da almeno tre mesi e domicilio nel territorio regionale;
- stato di disoccupazione con pregressa esperienza lavorativa e rilascio della DID, con disponibilità alla partecipazione alle misure di politica attiva previste;
- assenza, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, o di un tirocinio;
- assenza di dimissioni volontarie nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa e le dimissioni nel periodo “protetto” di maternità/paternità);
- ISEE ordinario in corso di validità non superiore a euro 15.000, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; in presenza di variazioni del nucleo familiare o della situazione economica, si applicano gli obblighi di aggiornamento della DSU previsti dalla normativa vigente;
- Indicatori di situazione patrimoniale in corso di validità non superiori a: 30 mila euro, con riferimento al patrimonio immobiliare (prima casa esclusa); 6 mila euro, aumentati di 2 mila euro per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 10 mila euro, per il patrimonio mobiliare;
- avvenuto esaurimento nell’anno di presentazione della domanda, di un trattamento di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, di durata non inferiore a un mese e non superiore a nove mesi continuativi;
- non avere beneficiato di un trattamento NASpI/DIS-COLL per più di una volta nei tre anni antecedenti rispetto la data della domanda;
- non beneficiare di misure nazionali di contrasto alla povertà e di attivazione al lavoro quali l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui al d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
- non beneficiare del “Bonus Lavoro e Inclusione” di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 929 del 7 luglio 2025.
Come fare domanda
La domanda di accesso al Beneficio potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle Modalità applicative approvate da Arti, attraverso il portale regionale Toscana Lavoro a cui sarà necessario autenticarsi come cittadino tramite strumenti di identità digitale (SPID/CIE/CNS).
Patto di servizio e condizionalità
I richiedenti il Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo devono sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio o aggiornare il Patto se già sottoscritto.
La convocazione dei beneficiari del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo da parte dei Centri per l'Impiego avviene per SMS o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari all’atto della domanda.
La fruizione del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo è subordinata alla partecipazione attiva del beneficiario alle misure di politica attiva del lavoro previste nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP), in particolare in ciascun mese solare di fruizione il beneficiario è tenuto a svolgere almeno due politiche attive tra quelle previste nel PSP, secondo la programmazione concordata con il Centro per l’Impiego. La partecipazione a corsi di formazione equivale a 2 politiche se svolta per 8 o più ore nel mese, mentre equivale a una politica se svolta per una durata tra 4 e 7 ore.
Il mancato rispetto dell’obbligo mensile, salvo giustificato motivo, comporta l’applicazione delle conseguenze previste in materia di condizionalità dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.200 del 2/03/2026.
Costituiscono cause di decadenza dal Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo:
- mancata presentazione alle convocazioni senza giustificato motivo;
- mancata partecipazione, abbandono o rifiuto delle misure di politica attiva e/o formative previste dal PSP senza giustificato motivo;
- rifiuto di un’offerta di lavoro congrua;
- mancata comunicazione di variazioni rilevanti (in particolare, avvio di attività lavorativa) nei termini previsti;
- accertata perdita dei requisiti di accesso.
Il giustificato motivo ricorre in caso di:
a. documentato stato di malattia o di infortunio;
b. servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c. stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d. citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
e. gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f. casi di limitazione legale della mobilità personale;
g. ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.
N.B. Nella casistica di cui alla lettera g) di cui sopra rientra anche lo svolgimento di attività lavorativa, che deve pertanto essere comunicata dal Beneficiario al Centro per l'Impiego con le modalità ed i tempi sotto descritti.
Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro, il giustificato motivo ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a, b, c, e, f, di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.
Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità sopra riportate.
Tali comunicazioni devono pervenire al soggetto che ha inviato la convocazione o con il quale è stata concordata l’attività (Centro per l’Impiego o Agenzia per il Lavoro/Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro) tramite una delle seguenti modalità:
a. posta elettronica;
b. Posta Elettronica Certificata (PEC);
c. consegna a mano anche da parte di terzo delegato agli indirizzi presenti nell'intestazione del patto di servizio personalizzato.
Si ricorda che in caso di posta ordinaria o mail la responsabilità della mancata ricezione è a carico del mittente. Ai fini del rispetto dei termini farà fede il timbro postale.