Aggiornamento in: Ambiente Energia

Prestazione energetica negli annunci immobiliari

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Già il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 stabiliva che da 1° gennaio 2012 nei nuovi annunci di vendita di immobili andava indicato l'indice di prestazione energetica degli stessi. Non prevedeva però sanzioni.

La legge 90/2013 ha modificato il quadro precedente prevedendo quanto segue:

  • Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (nuovo art. 6 comma 8 del dlgs 192/2005).
  • "In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro." (nuovo art. 15 comma 10 del dlgs 192/2005).

Gli Indici di prestazione energetica sono contenuti nell'APE (ex ACE) e forniscono una informazione in più, utile a chi va a contrattare l'acquisto o l'affitto di un immobile sulla qualità energetica dell'immobile stesso e sui costi per climatizzarlo.

L'art. 31 del Regolamento 17/R del 2023 specifica che, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare. Inoltre dispone che gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre alle precedenti informazioni, anche il numero identificativo progressivo dell’APE generato dal SIERT.


Etichetta Energetica per gli annunci di vendita /locazione

Il DM 26/06/2015, in relazione agli obblighi di pubblicità succitati, prevede l'utilizzo di un format standard contenuto all'Appendice C dello stesso decreto. Tale format è obbligatorio, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa.

Casi particolari di esclusione.


Oltre all’esclusione dall’obbligo di pubblicare gli indici prestazionali energetici nel caso di locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,si ricorda che la stessa norma nazionale prevede edifici ed immobili non soggetti all’insieme degli obblighi di “certificazione energetica”: si veda a tale proposito la pagina sugli obblighi di attestazione di prestazione energetica.

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Aggiornato al:
11.07.2023
Article ID:
64859