Il 28 luglio 2025 la Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare n. 1 “D.Lgs 190 del 25 novembre 2024 art. 12 - Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri – Informativa preliminare al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto Regionale.
Con l'informativa ha preso avvio il percorso di elaborazione del Piano Regionale Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri della Toscana (PRIZAT).
Il Piano è stato introdotto a livello europeo dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RED III) che “modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 (RED II) e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (RED III)”.
La direttiva RED III introduce l’articolo 15 quater alla direttiva RED II.
Tale articolo prevede che entro il 21 febbraio 2026, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti adottino uno o più piani che designano, come sottoinsieme delle zone di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili.
Tale disposizione è stata recepita a livello nazionale dal Testo unico “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, adottato con Dlgs novembre 2024, n. 190 (TU FER) che all'articolo 12, “Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi” al comma 5 prevede che entro il 21 febbraio 2026, nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri.
La definizione di zone di accelerazione per le rinnovabili risponde e si coordina con l’obiettivo europeo di raggiungere una quota di energia prodotta da FER sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030 (direttiva (UE) 2023/2413, c.d. RED III), allo scopo di ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.
Per le zone di accelerazione valgono le procedure speciali di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 bis della sopra richiamata Direttiva, in particolare:
- tempi minori di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile e di sei mesi per nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e per gli impianti di stoccaggio co-ubicati.
- Esenzione dalla procedere di Valutazione di Impatto Ambientale a determinate condizioni (adeguate misure di mitigazione)
Il PRIZAT, in coerenza con gli obiettivi posti a livello europeo e nazionale, individuerà le zone di accelerazione di cui alla Direttiva (UE) 2023/2413 art. 15 quater.
ll Piano individuerà zone di accelerazione solo per gli impianti fotovoltaici. Per le altre tipologie di impianti da FER infatti, si ritengono sufficienti le semplificazioni di cui al Dlgs 199/2021 art. 22.