Pesca e acquacoltura, indennizzi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti

Pesca e acquacoltura, indennizzi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti

Riconoscimento di un indennizzo finanziario per i costi di produzione aggiuntivi derivanti dall’emergenza in Medio Oriente. Per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l’attività dell’impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026 (per complessivi 307 giorni).


Data di pubblicazione bando su Burt:

Numero e parte del Burt: 32, parte III

Data di scadenza presentazione domande:

Stato:
Stato: In corso

La Regione Toscana con decreto dirigenziale 17721 del 4 agosto 2026, ha approvato il bando che attua l'obiettivo specifico 2.2 , intervento 7, azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”, successivamente modificato con decreto 17971 del 10 agosto 2026 del Pn Feampa 2021-2027.
Con questo bando, e secondo il metodo di calcolo in esso contenuto, la Regione riconosce un indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l’attività dell’impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026 (per complessivi 307 giorni).
si evidenzia che gli indennizzi sono erogati attraverso almeno un pagamento intermedio e un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell’ente con risorse del Pn Feampa 2021-2027, sull’intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie.

  • L’indennizzo massimo per l’intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario può subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

Nell’ambito del PN FEAMPA 2021/2027, questo bando contribuisce all’attuazione, da parte dell’Organismo intermedio Regione Toscana, dell’Intervento codice 222507 “Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica”, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione all’indennizzo e alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026 - 31 dicembre 2026.

Soggetti ammissibili all’indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per l’intervento di cui al capitolo 1.2 del presente Bando le Micro e PMI afferenti alle:

  • imprese armatrici di imbarcazioni da pesca;
  • imprese di acquacoltura.

Localizzazione degli interventi ammissibili all’indennizzo (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale in base alla sede legale ovvero operativa dell’impresa richiedente. Si precisa che, nel caso delle imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni (imbarcazioni ovvero impianti acquicoli), queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare istanza per ottenere l’indennizzo finanziario per i costi di produzione aggiuntivi derivanti dall’emergenza in Medio Oriente è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

Si precisa che i richiedenti operanti in più regioni devono presentare istanza/e per tutti gli impianti gestiti (imbarcazioni da pesca ovvero impianti acquicoli) nella regione scelta in base alla sede legale ovvero una delle sedi operative. E’ vietata la presentazione di istanze in più regioni.

Scadenza e presentazione delle domande

Periodo di validità del bando. 
Il bando è pubblicato sul Burt del 12 agosto 2026; le domande posson essere presentate a partire dal 17 agosto 2026 e fino alle ore 13.00 del 15 settembre 2026.
Non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori del periodo indicato. Per tutto il periodo di apertura il bando rimarrà integralmente pubblicato sul sito web della Regione Toscana alle pagine dedicate al Piano nazionale Feampa 2021-2027: www.regione.toscana.it/feampa-2021-2027 alla voce Bandi aperti  e quando scaduto e quindi "in corso" alla pagina Bandi in attuazione 

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma web dedicata di Artea (https://www.artea.toscana.it/). 

Ogni richiedente deve preventivamente costituire e aggiornare il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), compilato nei suoi elementi necessari tra cui si evidenzia l’anagrafica aziendale, i dati bancari, la composizione strutturale, i mezzi di produzione, la manodopera e il piano di coltivazione grafico (PCG), quest’ultimo da presentare annualmente anche in caso di non possesso di superfici in conduzione.

  • Ogni richiedente può presentare una sola domanda in riferimento al bando per categoria di richiedente ammesso:
    impresa armatrice di pesca cod. Ateco 3.01 e impresa acquacoltura cod. Ateco 3.02

Per presentazione della domanda si intende la sottoscrizione della Dua (Dichiarazione unica aziendale) nella piattaforma web Artea (sistema informatico) mediante le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto Artea n. 70 del 30 giugno 2016 ed successive modifiche ed integrazioni. E’ inoltre possibile, in caso di necessità, la firma autografa dell’istanza chiusa sul sistema ARTEA; tale modalità prevede la stampa del pdf, la sottoscrizione autografa dell’istanza e l’upload nella DUA ARTEA dell’istanza sottoscritta e scansionata insieme a copia del documento di identità valido sul sistema Artea.

La domanda di indennizzo, ferma restante la scelta di una sola Regione in cui presentare la/e domande di sostegno di cui al paragrafo 1.3, può essere presentata per più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall’impresa acquicola.
Nella Dichiarazione unica aziendale (Dua), che deve essere compilata in ogni sua sezione, devono essere riportati i dati identificativi di ogni singola imbarcazione interessata ovvero di ogni tipologia di impianto di acquacoltura.

Nella sezione “Compensazione richiesta” dovranno essere inseriti i giorni utili ai fini della determinazione dell’indennizzo complessivo riconoscibile per l’intero periodo dal 28 febbraio 2026 – 31 dicembre 20026.
Dovrà quindi essere inserita la somma dei giorni relativi al periodo 28 febbraio 202631 agosto 2026 e dei giorni di armamento/giorni di attività per impianti di acquacoltura previsti per il periodo primo settembre 2026 – 31 dicembre 2026.

In ogni caso, l’eventuale rideterminazione non potrà comportare il riconoscimento di una compensazione maggiore di quella indicata dal richiedente nella sezione della domanda informatica presente sul portale ARTEA (DUA).
La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori e ogni altro documento per cui è richiesta firma devono si intendono sottoscritti dal titolare per l’impresa individuale o dal legale rappresentante per le società, con la sottoscrizione della Dua.

Interventi ammissibili all’indennizzo 

Sono ammissibili:

  • gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.

Tipo di agevolazione

Intensità dell’aiuto, importo massimo e cumulo. L’intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell’acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139 è pari al 100% dell’indennizzo riconosciuto fatta salva la disponibilità finanziaria, ai sensi del par.2 dell’art.41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio 2026 – 31 dicembre    2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

  • 80.000,00 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
  • 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola.

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente bando.

L'indennizzo concesso con il bando è cumulabile

  • a) con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi;
  • b) con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1, nel limite 100% dei costi ammissibili;

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti. A tale scopo andranno compilati:

  • l’apposito campo nella sezione “Compensazione richiesta” della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA ARTEA);
  • i modelli di cui agli allegati A e B relativi rispettivamente alle imprese di pesca e a quelle di acquacoltura.

Eventuali altri aiuti riguardanti i medesimi costi, comporteranno la riduzione proporzionale dell’aiuto riconosciuto nell’ambito del presente Intervento.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad euro 238.440,00 allocata sull’intervento codice 222507; dette risorse potranno essere implementate in presenza di nuove risorse rese disponibili per l'intervento 7 dell'OS 2.2 a seguito di riprogrammazione del piano finanziario FEAMPA nazionale e/o regionale. L’Amministrazione procederà a indennizzare le imprese beneficiarie laddove la platea dei beneficiari comprenda le due categorie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. Tale dotazione finanziaria è oggetto di incremento, a seguito di modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27, in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione; pertanto, qualora non ci sia un diniego da parte della Commissione, l’importo previsto sull’intervento 222507 sarà pari ad euro 3.485.957,00 (comprendente i sopracitati euro 238.440,00). Si precisa che l’erogazione dell’indennizzo potrà avvenire anche per stati di avanzamento in relazione alla disponibilità finanziaria.

Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda consultare integralmente

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​​​​​​​​​​​​​​La modifica del testo del bando riguarda la parte Disposizioni preliminari, il paragrafo 1.6 e il paragrafo 4 del testo del bando:
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1) nella parte "Disposizioni preliminari - Introduzione" la frase “per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale utilizzato nell’anno 2026 e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo” è sostituita con la frase “per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale presente in licenza alla data di pubblicazione del bando e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo”


2) nel paragrafo 1.6 del testo del bando, dove:

a) nella Sezione “Calcolo indennizzo per le imprese di acquacoltura” la frase “ Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l’indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l’indennizzo complessivo potrà essere ottenuto mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzata per tutte le tipologie di impianto per le quali si richiede l’indennizzo, per il relativo valore di k” è sostituita con la frase “Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l’indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita”

b) la nota a piè di pagina numero 6 “Il valore delle tonnellate di prodotto è computato su base annua (anno 2025), da questo valore si ottiene quello mensile dividendo il valore annuo per 12” è eliminata

3) nel paragrafo 4 del testo del bando, la frase “per le imprese da pesca: i periodi di disarmo del peschereccio o di arresto temporaneo saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto” è sostituita con la frase “i giorni di armamento nel periodo compreso tra il 28 Febbraio 2026 e il 31 Dicembre 2026”.

 

Organismo emittente:
Regione Toscana

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