Payback sui dispositivi medici 2015-2018 ridotto al 25%

Payback sui dispositivi medici 2015-2018 ridotto al 25%

Nella G.U, n. 184 del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la L. n. 118 del 08 agosto 2025, che ha convertito in legge, con modifiche, il D.L. 30 giugno 2025 n. 95.

L’art. n. 7 di tale norma introduce importanti novità in merito alle modalità di pagamento del payback dispositivi medici relativo agli anni 2015 – 2018.

In particolare, nel comma 1 del suddetto articolo si stabilisce che l’obbligazione di pagamento del payback in esame si intende assolta effettuando, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2025 (quindi, entro il 9 settembre 2025) il pagamento del 25% degli importi a carico di ciascuna azienda fornitrice quantificati dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 (nel caso della Regione Toscana dal già richiamato decreto dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022, allegato n. 5).

Dal pagamento del 25% degli importi inizialmente dovuti deriva automaticamente anche la rinuncia, da parte dei fornitori di dispositivi medici, ai ricorsi esperiti contro i provvedimenti regionali di determinazione del payback .

In caso di mancato pagamento delle quote di payback dovute dalle aziende fornitrici (ridotte a seguito del D.L. n. 95/2025) entro i 30 giorni prescritti, le Regioni sono autorizzate ad effettuare le compensazioni con i debiti che le aziende sanitarie (nel caso della Regione Toscana l’ESTAR) hanno nei confronti dei fornitori di dispositivi medici per i rapporti di fornitura attualmente in corso.

Importi Payback ridotto

Per quanto riguarda gli esatti importi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2025, si precisa che ciascun fornitore è in grado di determinare autonomamente l’importo dovuto calcolando il 25% di quello riportato nellallegato n. 5 al decreto dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022, comunicato, a suo tempo, tramite P.E.C. a tutti i fornitori per i quali è stato possibile reperire l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Di seguito si riporta la tabella dei fornitori (inclusi quelli che, in precedenza, hanno già pagato importi superiori al 25%) con il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25% - Consulta la Tabella

IVA

Si conferma, infine, che, come stabilito dall’art. 9 del D.L. n. 34/2023 (convertito dalla L. n. 56/2023), la Regione, una volta ricevuto il pagamento (o effettuata la compensazione, con i debiti delle aziende sanitarie), comunicherà a ciascun fornitore, senza che sia necessaria una richiesta da parte di quest’ultimo, l’importo dell’IVA scorporabile e detraibile dall’ammontare del payback pagato. Ovviamente tale operazione (per l’espletamento della quale, peraltro, la norma richiamata non stabilisce un termine temporale ben definito) avverrà in tempi non brevissimi, tenuto conto del numero elevato dei fornitori per i quali deve essere effettuato il calcolo e del fatto che i dati sulle singole fatture sulle quali è stato calcolato il payback non sono nella disponibilità della Regione, ma devono essere richiesti alle aziende sanitarie ed all’ESTAR).

Come effettuare il pagamento ridotto

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

  • Regione Toscana
    Tesoreria Regionale - Banco BPM S.p.A.
    IBAN:  IT 08 W 05034 02801 000000005563
    Causale: “Saldo payback dispositivi medici 2015 – 2018”

Qualora il pagamento avvenga per conto di più aziende, si prega di aggiungere alla causale sopra indicata anche le denominazioni di tali aziende.

Pagamenti eccedenti

In base a quanto stabilito dall’art. 7, comma 1-bis del D.L. n. 95/2025 le aziende fornitrici che abbiano già provveduto, negli anni precedenti, al versamento del 100% o del 48% degli importi indicati nel decreto dirigenziale  n. 24681 del 14/12/2022 non hanno diritto al rimborso delle quote versate in eccesso rispetto al 25% stabilito dal medesimo art.7, comma1, ma tali quote eccedenti sono riconosciute in detrazione rispetto a quanto risulterà dovuto a titolo di payback dispositivi medici per gli anni successivi al 2018.

Documentazione

DL 95/2025 convertito in L. 118/2025-art 7 – testo coordinato

Aggiornato al: Article ID: 245403654