LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 53

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Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
17.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 17

ARTICOLO 1
(Finalita’)

1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute, quale
fondamentale diritto della persona, promuove tutte le azioni
necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e
per l’ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e
dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M.).

ARTICOLO 2
(Divieto di coltivazione e di produzione)

1. Per i fini di cui all’articolo 1 e per mantenere e preservare
la presenza dei geni naturali, anche secondo quanto previsto
dalla legge regionale 16 luglio 1997, n.50 "Tutela delle risorse
genetiche autoctone", la Regione Toscana vieta la coltivazione e
la produzione di specie che contengono la presenza di organismi
geneticamente modificati (O.G.M.).

ARTICOLO 3
(Etichettatura)

1. In attuazione delle norme comunitarie in materia di
etichettatura e, in particolare, del Reg.( CE) n. 1139/98 del
Consiglio, del 26 maggio 1998, i prodotti alimentari
commercializzati nel territorio della Regione, se contenenti
O.G.M. o prodotti derivati, dovranno indicare tale presenza in
un’apposita etichetta da apporsi su ogni singolo prodotto.

2. A tal fine, e’ fatto obbligo ai gestori degli esercizi
commerciali che operano sul territorio regionale, di verificare
che i prodotti messi in vendita siano dotati dell’apposita
etichetta.

ARTICOLO 4
(Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.)

1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla
valutazione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, e’
vietata la somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. nelle
attivita’ di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica,
degli ospedali e luoghi di cura della Regione, degli uffici della
Regione, delle Province e dei Comuni.

2. I soggetti gestori delle attivita’ di cui al comma 1 hanno
l’obbligo di verificare, attraverso la richiesta di apposita
dichiarazione del fornitore, l’assenza di O.G.M.

ARTICOLO 5
(Informazione ed educazione)

1. Per il conseguimento delle finalita’ di cui alla presente
legge la Giunta regionale organizza e realizza, all’interno dei
propri programmi sull’educazione alimentare e nella divulgazione
agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino,
dirette in maniera particolare agli operatori agricoli,
scolastici e sanitari, sui rischi possibili derivanti
dall’introduzione di prodotti contenuti O.G.M. nell’alimentazione
e nell’ambiente.

ARTICOLO 6
(Controlli e sanzioni)

1. Il controllo su quanto previsto all’articolo 2 e’ esercitato
dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel
settore agricolo forestale (ARSIA), di cui alla legge regionale
10 giugno 1993, n.37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo
sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) e
successive modificazioni. A tal fine, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
emanera’ apposito regolamento contente la disciplina del
controllo.

2. Le imprese agricole che utilizzano O.G.M. dovranno restituire,
entro sei mesi dalla comunicazione dei risultati del controllo, i
contributi finanziari, maggiorati degli interessi legali,
ottenuti dalla Regione negli ultimi cinque anni a far data dal
momento del controllo stesso e di provenienza, oltre che
regionale, anche nazionale e comunitaria.

3. Gli esercizi commerciali che commercializzano prodotti
contenti O.G.M. senza l’apposita etichetta sono sanzionati con la
chiusura dell’esercizio commerciale fina ad un massimo di
quindici giorni.

4. Nei contratti di appalto di ristorazione nelle mense
scolastiche, degli istituti ospedalieri e degli uffici della
Regione, delle Province e dei Comuni, dovranno essere previste
norme che stabiliscano la risoluzione del contratto stesso a
seguito dell’accertamento di violazione del divieto previsto
all’articolo 4.
Aggiornato al:
08.08.2008
Article ID:
62843