Indicazioni geografiche artigianali e industriali: pubblicato il regolamento di attuazione

Indicazioni geografiche artigianali e industriali: pubblicato il regolamento di attuazione

Il regolamento di applicazione per la protezione delle indicazioni geografiche artigianali e industriali è stato pubblicato il 28 novembre nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa entra in vigore il primo dicembre 2025, data di avvio del regime relativo alle indicazioni geografiche per l'artigianato e l'industria.§

Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, in particolare per quanto riguarda la registrazione, la modifica del disciplinare e le procedure di cancellazione, il registro dell'Unione, l'uso del simbolo dell'Unione, le tariffe e l'assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri nei controlli e nell'applicazione delle norme. 

Si tratta di un passo importante verso l'avvio, del nuovo regime di protezione dei prodotti artigianali e industriali con radici geografiche.

Contesto

Dal primo dicembre 2025 i prodotti artigianali e industriali beneficeranno pienamente di una protezione delle indicazioni geografiche (IG) a livello dell'UE a norma del regolamento (UE) 2023/2411. Le indicazioni geografiche sono una protezione della proprietà intellettuale che collega determinati prodotti, che sono europei, locali e autentici, alla loro origine geografica, garantendo che tali prodotti possiedano qualità, reputazione o caratteristiche intrinsecamente legate a tale luogo.

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2023/2411 il 18 ottobre 2023, i beni artigianali e industriali possono beneficiare pienamente di un sistema di protezione delle IG a livello dell'UE. Il regolamento istituisce un titolo unificato dell'UE per proteggere i nomi dei prodotti artigianali e industriali in tutti i paesi dell'UE.

Consente ai produttori di impedire l'uso di tali denominazioni per prodotti simili realizzati al di fuori delle aree geografiche designate, aiutandoli a combattere le contraffazioni sia online che offline. Inoltre, il regime delle IG consente ai produttori dell'UE di chiedere protezione internazionale per le loro IG e consente ai produttori di paesi terzi di chiedere protezione se soddisfano i requisiti dell'UE.

Prima di avviare il processo di registrazione delle IG, i produttori dovranno concordare le specifiche dei prodotti. Successivamente le sottoporranno alle rispettive autorità nazionali, tranne in alcuni paesi in cui la Commissione ha concesso una deroga. 

A differenza del sistema per i prodotti agricoli, l’Ufficio  dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) sovrintenderà alle fasi nazionali e a livello dell’UE dell’esame e della registrazione. In casi specifici, la Commissione mantiene l'autorità di decidere in merito all'approvazione delle domande di IG. 

Una volta registrate dall’EUIPO, le autorità pubbliche a livello nazionale effettueranno controlli e verifiche di mercato per garantire la conformità alle specifiche dei prodotti e individuare i prodotti fraudolenti o contraffatti. I produttori possono autodichiarare la loro conformità. Le autorità regionali forniranno un forte sostegno e potranno agire in qualità di richiedenti in casi eccezionali.

Le IG nazionali esistenti per i prodotti artigianali e industriali scadranno un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, nel dicembre 2026. L'UE, i suoi paesi membri, l'EUIPO, la Commissione e i portatori di interessi dispongono di un periodo di preparazione prima che il nuovo sistema si applichi pienamente il primo dicembre 2025.

Come depositare un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali

Qualsiasi associazione di produttori che produce principalmente lo stesso prodotto può presentare domanda di registrazione delle indicazioni geografiche (IG). A determinate condizioni, anche un singolo produttore o un ente locale o regionale può presentare domanda in via eccezionale. 

Per i prodotti di paesi terzi, i produttori di paesi terzi o le loro autorità competenti possono presentare domande, a seconda della legislazione applicabile nel loro paese.

Per presentare una domanda di IG, i produttori dell'UE devono rivolgersi all'autorità  nazionale competente del paese dell'UE in cui il prodotto è originario.

Elenco delle autorità nazionali competenti 

In casi eccezionali in cui un paese dell’UE non abbia nominato un’autorità nazionale competente (cfr. le corrispondenti decisioni della Commissione nel menu a discesa di cui sopra), i produttori dell’UE devono presentare la domanda direttamente all’EUIPO.  I produttori di paesi terzi che chiedono la protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali dovrebbero presentare le loro domande direttamente all’EUIPO.

Le domande devono comprendere un disciplinare che specifichi le condizioni che i prodotti devono soddisfare per recare l'indicazione geografica, compreso il loro legame con la zona geografica, un documento  unico che riassuma il disciplinare e alcuni documenti  di accompagnamento  (ad esempio, i recapiti del richiedente).

La procedura di  registrazione prevede 2 fasi. L'autorità nazionale competente esamina la domanda e conduce una procedura nazionale di opposizione se soddisfa i requisiti. Se questa fase viene completata con successo, la domanda viene inoltrata all’EUIPO, che gestisce la procedura di opposizione a livello dell’UE e, in ultima analisi, approva o nega la registrazione.
Nei casi in cui un paese dell’UE non disponga di un’autorità nazionale competente, l’EUIPO svolgerà la fase nazionale della procedura con il sostegno di un unico punto di contatto nel paese dell’UE.

Una volta registrato, qualsiasi produttore situato nella zona geografica che soddisfi le condizioni stabilite nel disciplinare di produzione avrà il diritto di utilizzare l'IG registrata.
Una volta che la registrazione dell'indicazione geografica è pubblicata nel registro dell'Unione, i produttori possono apporre il seguente simbolo dell'Unione sul prodotto e sulla sua etichettatura.

Maggiori informazioni

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