Indennità compensative per le aziende agricole delle zone montane: bando annualità 2020

E' possibile presentare le domande entro il 10 luglio 2020 senza applicazione delle penalità solitamente previste in caso di presentazione tardiva. Bando che attua la sottomisura 13.1 "Indennità compensative  in  zone  montane" del Psr Feasr 2014-2020


BANDO CON ATTUAZIONE
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Data di scadenza presentazione domande

10 luglio 2020

In evidenza: approvata la graduatoria. Con decreto Artea n. 134 del 30 settembre 2020 sono stati approvati gli elenchi delle istanze a valere sul bando della sottomisura 13.1 "Indennità compensative in zone montane" - campagna 2020:

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La Regione Toscana, con decreto dirigenziale 4989 del 2 aprile 2020 ha approvato il bando che sostiene le aziende agricole che operano in zone montane (allegato A del decreto) attraverso un’indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende stesse. Il bando attua, per l'annualità 2020, la sottomisura 13.1 del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020.

Finalità. Il bando è finalizzato ad erogare per un anno un'indennità a ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) all'interno delle zone montane, al fine di attenuare il rischio di abbandono dell'attività agricola in queste zone.

Scadenza e presentazione domanda. La domanda deve essere presentata entro il 15 giugno 2020, ma è possibile presentare le domande entro il 10 luglio senza applicazione delle penalità solitamente previste in caso di presentazione tardiva", impiegando esclusivamente, mediante procedura informatizzata, la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.


Soggetti destinatari / beneficiari. Sono ammessi a presentare la domanda di aiuto agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Reg. UE 1307/2013 e del decreto 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”- art. 3 “Agricoltore in attività” e successive modifiche e integrazioni

Superfici ammesse. La superficie agricola ammissibile deve ricadere all'interno della perimetrazione delle zone montane consultabile alla pagina del Geoscopio del sito web della Regione Toscana consulta perimetrazione zone montane  su geoscopio (solo zone montane).
Sulle superfici oggetto di aiuto è necessario condurre attività agricola.


Indennità compensativa: entità, minimali e massimali. Il premio massimo erogabile ad ettaro è pari a 150 euro.
Questo importo può ridursi in base all'estensione della superficie ammissibile per beneficiario (maggiore è la superficie in conduzione all'azienda, minore è l'importo).
Inoltre, nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta proporzionalmente in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Dotazione finanziaria. Le risorse stanziate per l’attivazione della sottomisura 13.1 per il 2020 sono di 4 milioni e 500.000 euro. Tali risorse sono stabilite con delibera di giunta 430 del 30 marzo 2020 e rappresentano una modifica finanziaria del Psr Feasr 2014-2020 che sarà effettiva solo a seguito di approvazione della modifica stessa da parte della Commissione Europea.

Per tutti i dettagli necessari consultare integralmente il bando approvato con decreto dirigenziale n. 4989 del 2 aprile 2020

Per saperne di più compila e invia il  >>> modulo online Scrivici per i bandi aperti

Organismo emittente:
Regione Toscana

Aggiornato al:
02.10.2020
Article ID:
24684176