Importante aggiornamento sulla normativa Xylella fastidiosa: cosa cambia per i vivaisti toscani
Importante aggiornamento sulla normativa Xylella fastidiosa: cosa cambia per i vivaisti toscani
In data 16 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della commissione del 14 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa".
Tale modifica è stata definita dalla Commissione europea per garantire un approccio più efficace ed impedire l'ulteriore introduzione e diffusione del batterio nel territorio dell'Unione europea; la decisione della Commissione europea è in corso di recepimento con un apposito decreto ministeriale..
Si ricorda che la Toscana, come il resto del territorio italiano con l'eccezione di alcune zone delimitate della Puglia, è riconosciuta con DM 18/02/2016 area indenne da X. Fastidiosa.
Al fine di preservare le zone indenni dalla introduzione e diffusione del batterio la Decisione introduce, fra l'altro, le prescrizioni sotto riportate:
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le specie Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea, risultate periodicamente infette dall'organismo specificato, per poter essere spostate all'interno dell'UE devono essere state soggette ad almeno una ispezione annuale comprendente campionamento per analisi volte a confermare l'assenza dell'organismo specificato;
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Gli operatori professionali che forniscono/ricevono specie di Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata, devono registrare le partite fornite/ricevute, conservando le registrazioni per tre anni. A tale proposito si conferma che il registro dei passaporti previsto dall'art 21.1.b del D.lgs 214/05, correttamente compilato ai sensi dell'allegato XI dell D.lgs, assolve anche la funzione relativa alla tracciabilità prevista dalla nuova decisione 2352/2017, a condizione che venga conservato per tre anni.
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Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante appartenenti alle specie Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018
Per favorire l'applicazione della Decisione e consentire la movimentazione sul territorio dell'Unione delle piante delle specie sopra riportate, i vivaisti toscani iscritti al RUP al momento della presentazione sul sistema ARTEA della dichiarazione annuale della lista delle piante coltivate ai sensi dell'art. 21.1.n-bis del DM 214/2005 e ss.mm. dovranno dichiarare in una apposita scheda, già presente nella modulistica, la eventuale coltivazione delle specie suddette e indicarne la consistenza prevista (numero di piante) per l'anno in corso.
Al fine di semplificare questa operazione si ricorda che se il numero totale previsto delle piante appartenenti alle sei specie vegetali sopra riportate è uguale o superiore alle 6000 unità sarà sufficiente mettere un segno di spunta solo nella riga relativa al "Numero totale di piante stimate maggiore o uguale a 6000". Nei casi diversi da questo è necessario dichiarare la consistenza delle singole specie.
In base alla dichiarazione saranno effettuate le verifiche e le ispezioni ufficiali, i campionamenti e le analisi necessarie ad autorizzare lo spostamento all'interno dell'Unione europea delle piante appartenenti alle suddette specie, ovviamente munite di passaporto delle piante.