Deposito legale
(L. 106/2004 e regolamento attuativo D.P.R. 252/2006)
La nuova legge sul deposito legale prevede la creazione di due archivi della produzione editoriale italiana, uno nazionale e uno regionale.
Il regolamento di attuazione specifica per ciascuna tipologia di documento gli istituti che svolgono le funzioni di "Archivio nazionale della produzione editoriale". Il Decreto Ministeriale 28.12.2007, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14.2.2008 ha poi individuato gli istituti destinati a conservare i documenti a livello regionale e a svolgere le funzioni di "Archivio regionale della produzione editoriale" che per la Regione Toscana sono i seguenti:
- Biblioteca Città di Arezzo
- Biblioteca Marucelliana di Firenze
- Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto
- Biblioteca Comunale ‘Francesco Domenico Guerrazzi' di Livorno
- Biblioteca Statale di Lucca
- Biblioteca Civica ‘Stefano Giampaoli' di Massa
- Biblioteca Universitaria di Pisa
- Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia
- Biblioteca Comunale ‘Alessandro Lazzerini' di Prato
- Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena.
- Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio
- Fondazione Mediateca Regionale Toscana
- Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato
La Regione Toscana ha individuato questi istituti tenendo conto della loro articolazione territoriale e delle loro competenze specialistiche.
Documenti soggetti al deposito legale (art. 1 L. 106/2004)
Sono soggetti al deposito legale tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
L'art. 4 della L. 106/2004 specifica le categorie di documenti destinate al deposito: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d'arte, video d'artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, documenti diffusi su supporto informatico, documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti tra quelli delle categorie precedenti.
Soggetti obbligati (art. 3 L. 106/2004)
Soggetto obbligato è l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, il tipografo (in assenza dell'editore), il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari, il produttore di opere filmiche.
Per responsabile della pubblicazione si intende la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione. Per produttore di opere filmiche, si intende la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalità italiana (art. 2 D.P.R. 252/2006).
Modalità di consegna (art. 7 D.P.R. 252/2006)
La consegna dei documenti deve essere eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla loro prima distribuzione al pubblico.
I soggetti obbligati al deposito consegnano agli istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo.
Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
I plichi di consegna devono recare all'esterno la dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106", nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
- All'interno di ogni plico deve essere inserito un elenco in due copie dei documenti inviati utilizzando la modulistica allegata.
Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.
Elementi identificativi dei documenti consegnati
Il regolamento indica, a seconda della categoria di appartenenza, gli elementi identificativi da apporre sui documenti per la consegna (artt. 10, 17, 24, 29 e 35)
Strumenti di controllo e sanzioni (Capo VIII e IX D.P.R. 252/2006)
Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale è svolto dagli istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza (art. 41).
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi violi le norme della legge e del regolamento (art. 43).
Le somme dovute per le sanzioni dovranno essere versate con le modalità che saranno indicate nel verbale di accertamento della violazione contestata che sarà inviato dal Settore Biblioteche, Archivi, Istituzioni culturali e Catalogo dei Beni culturali.
Documenti stampati (capo II D.P.R. 252/2006): libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa
Due copie dei documenti stampati sono destinate all'Archivio nazionale (Biblioteca nazionale centrale di Roma e Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
- Le due copie dell'Archivio regionale dovranno essere consegnate agli istituti sopra indicati secondo il territorio provinciale di appartenenza. I libri di letteratura per ragazzi andranno inviati alla Biblioteca Marucelliana di Firenze e alla Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio specializzate in materia.
Si intende per letteratura per ragazzi l'insieme dei "libri destinati a bambine/i e ragazze/i riferibili allo specifico segmento di mercato dell'editoria rivolto a questo target di utenti: dai primi libri (cartonati, sagomati, libri in materiali non cartacei, libri-gioco, pop-up o animati) alle opere di letteratura per ragazze/i, compresi i libri di divulgazione scientifica e con esclusione dei testi scolastici di apprendimento. Rientrano in questa categoria anche i documenti diffusi su supporto informatico quali audiolibri, video libri, video interattivi di divulgazione scientifica per bambine/i e ragazze/i."
Esonero. Sono escluse dall'obbligo di deposito le seguenti categorie di documenti: estratti, bozze di stampa, registri e modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio e le ristampe inalterate (art. 8). L'art. 9 del regolamento prevede i casi di esonero parziale per i quali l'obbligo di deposito viene o può essere ridotto a una copia.
Documenti sonori e video (capo III D.P.R. 252/2006)
La copia destinata all'Archivio nazionale deve essere consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo.
- La copia destinata all'Archivio regionale deve essere consegnata alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana.
Esonero. Il regolamento prevede l'esonero dall'obbligo di deposito per i documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari (art. 16).
Grafica d'arte, video d'artista e documenti fotografici (capo IV D.P.R. 252/2006)
La copia destinata all'Archivio nazionale deve essere inviata all'Istituto nazionale per la grafica.
- La copia destinata all'Archivio regionale deve essere consegnata al Centro per l'arte contemporanea "L. Pecci" di Prato.
Esonero. L'art. 22 del regolamento esclude dal deposito gli esemplari di opere a stampa divulgative che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, le opere prodotte in un solo esemplare o che non superino per limiti tecnici le dieci copie, le ristampe inalterate, i documenti fotografici riproduttivi di fotografie o di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi la cui matrice sia già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche. Il regolamento indica all'art. 23 i casi in cui il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o alla Regione Toscana di essere parzialmente esonerato dal deposito.
Film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società Italiana Autori ed Editori (capo V D.P.R. 252/2006)
Una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, delle opere filmiche è consegnata alla Cineteca Nazionale. In caso di film riconosciuti di interesse culturale deve essere consegnata anche una copia negativa del film.
- La copia destinata all'Archivio regionale deve essere consegnata alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana.
Documenti diffusi su supporto informatico (capo VI D.P.R. 252/2006)
Due copie dei documenti stampati sono destinate all'Archivio nazionale.
- Le due copie destinate all'Archivio regionale della Toscana sono consegnate, secondo il territorio provinciale di appartenenza, agli istituti indicati al paragrafo 1. Fanno eccezione i prodotti editoriali per ragazzi quali audio libri, video libri, video interattivi di divulgazione scientifica per bambini e ragazzi, che devono essere inviati alla Biblioteca Marucelliana di Firenze e alla Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio.
Delle due copie previste per i documenti sonori e video una è destinata all'Archivio nazionale (Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo) l'altra all'Archivio regionale (Fondazione Mediateca Regionale Toscana).
I film diffusi su supporto informatico sono consegnati per l'Archivio nazionale alla Cineteca nazionale e per l'Archivio regionale alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana.
Delle due copie previste per i documenti fotografici, di grafica d'arte e i video d'artista quella destinata all'Archivio nazionale deve essere inviata all'Istituto nazionale per la grafica mentre quella destinata all'Archivio regionale deve essere consegnata al Centro per l'arte contemporanea "L. Pecci" di Prato.
Esonero. Sono esonerati i documenti su supporto informatico indicati all'art. 8 del regolamento.
Documenti diffusi tramite rete informatica (capo VII D.P.R. 252/2006)
- Nessun deposito è dovuto all'Archivio regionale in attesa della disciplina prevista all'art. 37 del regolamento di attuazione.
Esonero. Con riferimento al deposito di questa tipologia di documenti, i casi di esonero totale e parziale dall'obbligo di deposito saranno definiti sulla base degli esiti della fase di sperimentazione promossa dal Ministero.
Documenti
Legge 15 aprile 2004, n.106, "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" (G.U. n. 98 del 27 aprile 2004)
DPR 3 maggio 2005, n.252, "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" (G.U. n. 191 del l'8 agosto 2008)
Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 28 dicembre 2007 di individuazione degli istituti depositari della produzione editoriale (G.U. n. 38 del 14 febbraio 2008)
"Proposta per la costituzione dell'Archivio della produzione editoriale regionale della Toscana" approvata con Deliberazione Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 14 maggio 2007