FAQ per i ragazzi

FAQ per i ragazzi

Il servizio civile regionale è compatibile anche con altre attività? 

  • Sì è compatibile, per questo i volontari possono svolgere attività di studio e/o lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento della prestazione di servizio civile e solo nel caso in cui il servizio civile sia finanziato da fondi regionali;
  • nel caso in cui il servizio civile regionale sia finanziato con fondi europei i giovani dovranno essere in possesso dei requisiti specifici previsti dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore, e nel caso in cui sia richiesto lo stato di disoccupazione, inoccupazione e inattività, il volontario dovrà astenersi da svolgere attività lavorativa (la verifica del mantenimento dello stato di disoccupazione dovrà essere effettuata recandosi presso il centro per l’impiego competente).

Quali sono le categorie che non possono fare domanda di Servizio Civile?

  • I soggetti che hanno prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana e che lo abbiano prestato per una seconda volta, presso un altro ente diverso dal precedente, non posso presentare una nuova domanda (ovvero è consentito il suo svolgimento per due volte e con le modalità sopra descritte).
  • I soggetti che entro l’anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, abbiano prestato, a qualunque titolo, attività presso un ente, retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti, non possono presentare domanda di servizio civile al medesimo ente.

Possono in ogni caso presentarla presso un ente diverso.

Quali documenti devo allegare alla domanda?  
Innanzi tutto la presentazione della domanda da parte del volontario avviene online, collegandosi ad uno specifico link.
I soggetti interessati, presentano domanda direttamente agli enti che realizzano il progetto, compilando una “dichiarazione sostitutiva” ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,dichiarando nella stessa:

  • le proprie generalità;
  • il luogo di residenza o il domicilio in Toscana;
  • l'ente ed il progetto scelto; 
  • di non aver svolto attività di servizio civile regionale o di aver prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana presso un altro ente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 35/2006;
  • di non aver riportato le condanne di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b bis) della legge regionale 35/2006; 
  • di non avere prestato entro l’anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, a qualunque titolo, presso l’ente a cui chiedono di prestare servizio, attività retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente presso il quale chiedono di prestare servizio;
  • di aderire alle modalità attuative del progetto.

L’accesso alla domanda online, può avvenire con o senza CNS, Spid o Cie (in questi casi di autenticazione forte non è necessario allegare la carta di identità; se avviene senza CNS, deve essere  allegato anche il documento d’identità. In entrambi i casi deve essere allegato il Curriculum Vitae.

Si può presentare una sola domanda per un unico progetto, scegliendo tra quelli approvati e finanziati dalla Regione. La presentazione di più domande equivale all’inammissibilità di tutte quelle inviate.

Nel caso in cui siano state presentate sia una domanda per il Servizio Civile Universale che per il Regionale, qualora il giovane risulti idoneo selezionato in entrambi i progetti, dovrà obbligatoriamente effettuare una scelta in quanto per Legge è vietato svolgere contemporaneamente i due servizi.

Alla domanda va allegato il curriculum vitae.

Come avvengono le selezioni? 
In seguito alla domanda, ogni candidato dovrà sostenere una selezione ad opera dell’Ente presso il quale ha fatto richiesta. Sarà compito dell’Ente comunicare al candidato la data e la sede in cui avverrà il colloquio. In caso di mancata presentazione del volontario, questo verrà automaticamente escluso dal progetto.

La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto, tramite colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità, trasparenza ed imparzialità secondo i criteri definiti con apposita delibera di Giunta regionale. 

In sede di colloquio, ai fini di stilare la graduatoria, verrà attribuito un punteggio al candidato in base ai titoli di studio conseguiti ed alle attitudini personali poste in relazione al progetto per il quale concorre.

Mentre attendo la graduatoria definitiva relativa al progetto per il quale ho fatto domanda, posso presentare domanda per un progetto inserito in un bando successivo?
Sì, è possibile.

Tuttavia, se si viene selezionati per entrambi i progetti non si potrà optare per la seconda scelta nel caso si sia già preso servizio.

Quando le graduatorie provvisorie divengono definitive?
Le graduatorie stilate dagli Enti in fase di colloquio, divengono definitive in seguito alla verifica da parte dell’ente, secondo le modalità previste dalla Legge, dei requisiti delle auto dichiarazioni fornite dai giovani in sede di domanda: possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, assenza di condanne penali.

Successivamente gli enti procedono ad esaminare gli aspiranti volontari, mediante colloquio e valutazione dei titoli al termine del quale redigono apposito verbale di tutte le operazioni svolte. Terminata tale fase gli enti generano sul sistema informatico SCR le graduatorie dei giovani.

Gli enti inviano le graduatorie alla Regione Toscana con allegata tutta la documentazione richiesta nel relativo bando.

Gli enti prima dell’invio delle graduatorie all’Ufficio del servizio civile, devono pubblicizzarle sui loro siti.

Quando viene pubblicata la graduatoria?
L’ente entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei giovani selezionati.

È possibile partecipare al Servizio Civile Regionale, se si è già svolto il Servizio Civile Nazionale o Universale?
Si, è possibile perché con l’aggiornamento della normativa regionale; è stata abolita tale incompatibilità, pertanto chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale può svolgere successivamente il servizio civile regionale.

Cosa succede se non mi presento in servizio nel giorno e nella data indicati sul contratto?
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto a fornire una giustificazione in merito alle cause che gli hanno impedito di prendere servizio.

Non presentarsi presso l’Ente nella data stabilita dal contratto equivale alla rinuncia, fatto salvo nel caso in cui i motivi dell’assenza siano da attribuire ad una malattia debitamente certificata.

In questo caso, il volontario viene considerato in servizio, ma gli verranno scalati i giorni di assenza dai 20 giorni di malattia di cui dispone durante l’anno: la malattia è 48 giorni complessivi di cui 20 retribuiti e i restanti da 21 sino a 48 non retribuiti; al compimento del 49° giorno il giovane cessa dal servizio. Nel caso venissero superati i 48 giorni, il giovane cessa dal servizio.

Cosa si intende per rinuncia?
La rinuncia avviene nel caso in cui il volontario non prenda servizio o dichiari di non voler prendere servizio. In questo caso non deve aver svolto neppure un solo giorno di servizio. La rinuncia dà diritto di presentare domanda in un bando successivo. 

Cosa si intende invece per interruzione o ritiro?
L’interruzione avviene quando il volontario prende servizio e solo successivamente dichiari di non voler mantenere il rapporto di collaborazione con l’ente.

In questo caso, il volontario può ripresentare domanda in un bando successivo ma presso un ente diverso da quello presso cui ha svolto il precedente il servizio civile regionale solo per una seconda volta.

Nell’ipotesi in cui il servizio venga interrottoper superamento dei sei mesi a causa di maternità, la giovane può ripresentare domanda per una seconda volta anche presso l’ente presso cui lo ha svolto in precedenza, e per una terza volta presso un ente diverso da quello  presso cui lo ha già svolto.

In alcuni casi il ritiro o la cessazione dal servizio del giovane viene disposto d’ufficio; questo può avvenire quando si superano i giorni di malattia consentiti.

Il giovane può usufruire fino a 20 giorni di malattia retribuita, e dal 21 al 48 giorno per malattia non retribuita, anche non consecutivi, dopodiché viene disposta, dagli Uffici Regionali,la sua cessazione dal servizio.

Quali sono gli orari di servizio?
Gli orari dipendono dal progetto al quale si è scelto di aderire, da articolare su 5 o 6 giorni.

Per i volontari non è prevista né l’applicazione della disciplina dello straordinario né del recupero ore aggiuntive.
Non è prevista la presenza in giorni festivi tranne casi eccezionali (come esposizioni, partecipazione ad eventi etc…).

Posso usufruire di permessi retribuiti?
Il giovane che presta servizio può usufruire di giorni di permesso retribuito, (per maggiori informazioni si può consultare il d.p.g.r. 10/R/2009 capo V art. 17).

Lo svolgimento del servizio civile regionale costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici? 
La legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", ha previsto una riserva di posti pari al 15% nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale, in favore dei soli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito.

Tale modifica normativa è stata inserita nel’art.18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40.
Dal tenore testuale della normativa si evidenzia che la riserva ivi prevista è applicabile solo a chi ha
svolto il Servizio Civile Universale.

In questa ottica, la riserva dei posti nei concorsi pubblici e nelle graduatorie GPS per il servizio civile universale non risulta estensibile al servizio civile regionale, poiché i due ordinamenti costituiscono istituti distinti con proprie leggi e finalità differenti. 

Nei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette da enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, il periodo di servizio civile effettivamente prestato, verrà valutato i con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

Come posso richiedere il rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio?
Il competente ufficio della Regione rilascia l'attestato di effettuazione del servizio a seguito di richiesta del giovane inviata tramite l’ente ove il giovane ha svolto il servizio. Al termine del servizio, quindi il giovane riceve dall’ente il proprio attestato.

L'attestato è rilasciato ai giovani che hanno svolto almeno l’80 per cento delle ore indicate nel progetto.

Nella sola eventualità che il giovane abbia perduto l’attestato a suo tempo ricevuto può inviare la richiesta, di un nuovo rilascio dello stesso,per mail a serviziocivile@regione.toscana.it, specificando l’anno e l’ente presso cui è stato effettuato il servizio.

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