Indice
- Soggetti beneficiari e validità dell’esenzione
- Documentazione medica e requisito del carico fiscale
- Caratteristiche tecniche dei veicoli
- Modalità e termini di presentazione dell'istanza
- Esito istruttoria dell'istanza
- Obblighi di comunicazione, cessazione dell'esenzione e sanzioni
Guida di approfondimento esenzione per disabilità e minorenni trapiantati
1. Soggetti beneficiari e validità dell’esenzione
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica decorre dal periodo tributario in corso alla data di presentazione dell’istanza e non può avere effetto retroattivo. Non può essere presentata istanza per periodi tributari successivi a quello corrente.
Il beneficio fiscale è concesso per un solo veicolo intestato al disabile o alla persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico.
Soggetti beneficiari (Legge Regionale Toscana n. 49/2003)
- Art. 5, comma 1, lett. a): Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida.
Nota bene: la condizione di “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti” deve risultare dai verbali delle Commissioni Mediche Pubbliche. Il riconoscimento delle “ridotte o impedite capacità motorie” non è sufficiente ai fini del rilascio del beneficio fiscale, in quanto l’interessato deve essere anche in possesso o di patente speciale o di veicolo adattato al trasporto per disabili. In caso di patente speciale, tutti gli adattamenti alla guida prescritti in sede di rilascio, devono risultare annotati sul libretto di circolazione.
- Art. 5, comma 1, lett. b): Soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione.
Nota bene: il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) o dell’invalidità grave (100%) non è condizione sufficiente ai fini del rilascio del beneficio fiscale, in quanto la patologia deve comportare anche il contestuale riconoscimento dello status di “grave limitazione della capacità di deambulazione” (art. 30 comma 7 L. 388/2000), risultante dai verbali delle Commissioni Mediche Pubbliche.
- Art. 5, comma 1, lett. c): Soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
Nota bene: i verbali delle Commissioni Mediche Pubbliche devono riportare una delle seguenti condizioni: cieco totale (mancanza completa della vista, mera percezione di luce o ombra o residuo perimetrico binoculare <3%), cieco parziale (residuo visivo ≤1/20 in entrambi gli occhi anche con correzione o residuo perimetrico binoculare <10%) oppure ipovedente grave (residuo visivo ≤1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione o residuo perimetrico binoculare <30%).
- Art. 5, comma 1, lett. d): Soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381.
Nota bene: deve trattarsi di sordità congenita o acquisita in età evolutiva tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica né dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
- Art. 5, comma 1, lett. e): Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Nota bene: dai verbali delle Commissioni Mediche pubbliche, deve risultare che l’handicap psichico o mentale abbia determinato da solo il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. L’indennità di frequenza o qualsiasi altro emolumento riconosciuto per l’handicap psichico grave non è equiparabile all’indennità di accompagnamento.
- Art. 8 quinquies: Veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.
Nota bene: in caso di riconoscimento dell’esenzione, il beneficio fiscale permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato. Tale agevolazione non è prevista nel caso di soggetti maggiorenni.
2. Documentazione medica e requisito del carico fiscale
Documentazione medica
Per i soggetti maggiorenni, l’esenzione è concessa solo in caso di riconoscimento permanente, senza ipotesi di revisione, della condizione di disabilità. Pertanto, in caso di documentazione sanitaria con revisione, l'esenzione non potrà essere concessa.
Per i soggetti minorenni con verbali soggetti a revisione, l’esenzione è concessa fino alla data stabilita per la revisione e comunque non oltre la maggiore età.
Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità devono essere rilasciati esclusivamente dalle Commissioni Mediche Pubbliche (Invalidità Civile, Handicap L. 104/92, INAIL). Per i minori trapiantati è sufficiente la certificazione medica attestante l’avvenuto trapianto nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
Documentazione medica non ammessa per la certificazione delle disabilità: certificazioni mediche rilasciate da medici di base, specialisti o strutture ospedaliere.
Requisito del disabile/minore trapiantato fiscalmente a carico
L'esenzione spetta alla persona disabile o alla persona di cui il disabile/minore trapiantato risulti fiscalmente a carico, residenti in Regione Toscana, a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del suddetto disabile.
Il requisito di essere “fiscalmente a carico” deve essere dimostrato attraverso la documentazione fiscale del soggetto richiedente, da cui si evinca che il disabile/minore trapiantato sia indicato tra i familiari a carico. Tale condizione si rileva dal prospetto dei familiari a carico del Modello Redditi (730, Unico) o della Certificazione Unica (CU). Il disabile/minore trapiantato si considera fiscalmente a carico se è in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili, soglia elevata a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni. Non è ammessa la certificazione ISEE.
Nota bene: Nel caso di cointestazione del veicolo, il disabile/minore trapiantato deve risultare fiscalmente a carico di ciascun intestatario.
3. Caratteristiche tecniche dei veicoli
Sono esentati dal bollo auto i veicoli di proprietà di persone disabili, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della L. 99/2009, entro i seguenti limiti di cilindrata/potenza:
- 2.000 cc se alimentati a benzina o ibrido
- 2.800 cc se alimentati a gasolio o ibrido
- 150 kW se con motore elettrico
Categorie ammesse: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, veicoli per uso di invalidi con le caratteristiche di cui all'art. 196 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" (velocipedi con motore ausiliario, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere).
Nota bene: per i soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi (art. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138) e sordi (articolo 1, comma 2, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381), l’esenzione spetta solo per autovetture e autoveicoli.
4. Modalità e termini di presentazione dell'istanza
Indirizzi per presentare l'istanza
- Portale regionale: www.regione.toscana.it/bolloauto (accesso con SPID, CIE, CNS)
- PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
- Raccomandata: Regione Toscana, Settore Politiche Fiscali e Riscossione, Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
Tipologie di istanze e termini
- Nuova attivazione: da presentare entro 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento del periodo in corso. Modelli: E1 (proprietario disabile), E2 (disabile fiscalmente a carico), E6 (minore trapiantato).
Nota bene: i 180 giorni si calcolano a partire dalla data ultima prevista per il pagamento del bollo relativo al periodo in corso. Ad esempio, se il periodo tributario corrente è Gennaio 2025 – Dicembre 2025, per cui la data ultima prevista per il pagamento è il 31/01/2025, il termine di presentazione dell’istanza sarà il 30/07/2025 (31/01/2025 + 180 giorni).
- Trasferimento da altra Regione, presso cui è stata riconosciuta l'esenzione: da presentare entro 1 anno dal trasferimento di residenza in Toscana. Modelli: E1 (proprietario disabile), E2 (disabile fiscalmente a carico).
- Trasferimento per nuovo veicolo: da presentare entro 180 giorni da vendita/radiazione/perdita di possesso del veicolo già in esenzione. Modelli: E3 (proprietario disabile), E4 (disabile fiscalmente a carico), E7 (minore trapiantato).
Nota bene: il trasferimento dell’esenzione su un nuovo veicolo non è automatico ma deve essere richiesto tramite la presentazione della relativa istanza. Non è possibile trasferire l’esenzione su un nuovo veicolo mantenendo il possesso del precedente mezzo, su cui è già stata riconosciuta l’esenzione. Il diritto all'esenzione spetta qualora vi sia una sovrapposizione temporale di proprietà di entrambi i veicoli per un massimo di 30 giorni.
Documentazione da allegare all'istanza
- modulo di istanza compilato e firmato (E1, E2, E3, E4, E6, E7 secondo tipologia)
- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
- copia del libretto di circolazione del veicolo
- copia della patente speciale (se veicolo adattato)
- copia dei verbali rilasciati dalle Commissioni Mediche Pubbliche completi e senza omissis (nel caso di ricorso al verbale, allegare anche il decreto di omologa del Tribunale e la relazione del CTU) o in caso di minori trapiantati, copia del certificato medico attestante la condizione richiesta
- copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti il carico fiscale: Modello redditi 730 o Unico, CU (nel caso di disabile diverso dal proprietario del veicolo)
- copia dell'attestazione di esenzione rilasciata da altra Regione (nel caso di trasferimento di residenza da altra Regione)
Nel caso di impossibilità a presentare la dichiarazione dei redditi, è possibile procedere ad autocertificare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 445/2000 "Testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la qualità di "fiscalmente a carico" riferita al disabile, nel caso di veicolo intestato ad altro soggetto.
Per la modulistica da scaricare, vai alla pagina Modulistica tributi.
Nota bene: I documenti devono essere in formato PDF – max 3 MB per file. Non è ammessa la condivisione tramite link o file esterni. Non è possibile procedere all’istruttoria nel caso di presentazione di istanza non correttamente compilata e di documentazione mancante.
5. Esito istruttoria dell'istanza
La Regione definisce l’istruttoria entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario del periodo in cui è stata presentata la domanda.
In caso di accoglimento, il provvedimento è trasmesso via PEC, email o posta ordinaria e l’esenzione decorre dal periodo in corso, senza necessità di rinnovo.
In caso di diniego, il provvedimento è notificato via PEC o raccomandata. Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, l’interessato può pagare la tassa senza sanzioni o proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado.
6. Obblighi di comunicazione, cessazione dell'esenzione e sanzioni
Obblighi di comunicazione
I beneficiari dell'esenzione devono comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione, tra cui:
- scadenza dei verbali con revisione
- decesso del beneficiario
- variazioni di proprietà o radiazione o perdita di possesso del veicolo (furto, confisca, sequestro o altre cause)
- trasferimento della residenza fuori Regione
- cessazione dei requisiti di disabilità
- patente speciale scaduta per esenzioni di veicoli con adattamenti alla guida
Termini: entro 60 giorni dall’evento; entro 90 giorni in caso di decesso disabile da parte degli eredi.
Indirizzi per comunicare la variazione/cessazione dell'esenzione
- Portale regionale: www.regione.toscana.it/bolloauto (accesso con SPID, CIE, CNS)
- PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
- Raccomandata: Regione Toscana, Settore Politiche Fiscali e Riscossione, Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
Documentazione da allegare per la cessazione dell'esenzione
- modulo di cessazione compilato e firmato E5 (Cessazione) o E8 (cessazione per minore trapiantato)
- copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità
- in caso di vendita/radiazione/perdita di possesso per furto del veicolo, copia del documento attestante l’evento
- in caso di decesso del beneficiario, copia del certificato di morte
Per la modulistica da scaricare, vai alla pagina Modulistica tributi.
Sanzioni per omessa o tardiva comunicazione della variazione/cessazione dell'esenzione
- Omessa comunicazione: comporta il pagamento del tributo e l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- Comunicazione tardiva: comporta il pagamento del tributo e l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa.
Nota bene: Nel caso la violazione sia compiuta da più eredi, ciascuno di essi soggiace alla sanzione disposta ai sensi dell' art. 5 della L. 689/1981.