Decreto Legge 152/2021 e Decreto Legge 77/2021, Modifica della disciplina concernente la VAS

Il decreto legge 152/2021 in vigore dal 7 novembre 2021, convertito e modificato con legge 233/2021, all’art. 18, prevede ulteriori modifiche alla disciplina concernente la Valutazione Ambientale Strategica, normata al Titolo II del decreto legislativo 152/06, rispetto a quanto già apportato dal decreto legge 77/2021, art.28, convertito con legge 108/2021. Tali modifiche riguardano prevalentemente la riduzione dei tempi nelle fasi di consultazione e valutazione del Rapporto preliminare e del Rapporto ambientale a 45 giorni.

Di seguito si riportano in sintesi le modifiche apportate al Titolo II del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) dagli ultimi due decreti legge che sono attualmente in vigore e si ricorda di consultare sempre la normativa in vigore sul sito www.normattiva.it:

articolo 12 Verifica di assoggettabilità a VAS  (modifica apportata dall’art. 18 D.L. 152/2021 e dall’art. 28 D.L. 77/2021)
La modifica apportata dal D.L. 77/2021 al comma 4, nel quale era stata tolta la possibilità di definire prescrizioni nell'ambito del provvedimento di verifica in caso di esclusione da VAS, viene mitigata dalla legge di conversione del D.L. 152/2021 che introduce il comma 3-bis, in vigore dal 1 gennaio 2022, il quale prevede che “Qualora l'autorita' competente  stabilisca  di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi  principali di tale  decisione  in  relazione   ai   criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per  evitare  o prevenire  effetti  significativi  e negativi sull'ambiente".
Quindi, in sintesi, nel provvedimento di verifica viene sostituita la possibilità di definire eventuali prescrizioni con la possibilità di specificare eventuali raccomandazioni al fine di evitare effetti significativi negativi sull’ambiente.

articolo 13 Redazione del rapporto ambientale (modifiche  apportate dall’art. 18 D.L. 152/2021 e dall’art. 28 del D.L. 77/2021)
Le modifiche al comma 1 riguardano la fase preliminare di VAS che dovrà essere avviata dall'Autorità Competente e i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale dovranno essere inviati sia all'Autorità Procedente che all'Autorità Competente; viene indicato che la durata delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale ha una durata di 30 giorni. Sempre al comma 1 si prevede che il Rapporto preliminare contenga  i possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri.
Al comma 2 è previsto che la  consultazione,  salvo  quanto   diversamente  comunicato dall'autorità  competente,  si  conclude  entro quarantacinque giorni (invece che novanta) dall'invio del Rapporto preliminare di cui al  comma  1  dello stesso articolo. 
Viene inoltre modificato, in riferimento alla fase di avvio della consultazione sul rapporto ambientale e sul piano, il comma 5 e introdotto il comma 5-bis nei quali vengono specificati i contenuti e i documenti oggetto della trasmissione/comunicazione all'Autorità Competente.
Viene abrogata al comma 5 la lettera f) che prevedeva la trasmissione da parte dell’Autorità Procedente all’Autorità Competente della copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo relativo ad oneri istruttori, di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 33.

articolo 14 Consultazione   (modifiche  apportate dall’art. 18 D.L. 152/2021 e dall’art. 28 del D.L. 77/2021)
Vengono modificati i commi 1, 2 e 3. Le principali modifiche prevedono la pubblicazione solo sui siti web dell'avviso al pubblico relativo all'avvio della consultazione sul rapporto ambientale e sui documenti di piano: non è più prevista la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'avviso. Al comma 1 vengono disciplinati più chiaramente i contenuti dell'avviso al pubblico. 
Al comma 2 il termine di sessanta giorni per le consultazioni a partire dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1 è ridotto a quarantacinque.
Il comma 3 evidenzia la necessità di coordinamento con le procedure di partecipazione e consultazione previste dalle norme settoriali.

articolo 15 Valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni (modifiche apportate dall’art. 18 D.L. 152/2021)
Al comma 1 il termine di novanta giorni previsto per l’espressione del parere motivato da parte dell’Autorità competente è ridotto a quarantacinque.

articolo 18 Monitoraggio   (modifica apportata dall’art. 28 D.L. 77/2021)
Le principali novità sono disciplinate dai nuovi commi 2-bis e 2-ter: viene previsto l'invio dei rapporti di monitoraggio all'Autorità Competente la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’Autorità procedente.
Il nuovo comma 3-bis indica che l'Autorità Competente dovrà verificare lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

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Aggiornato al:
14.01.2022
Article ID:
40007740