Crisi bancarie, contributi agli obbligazionisti danneggiati, accesso ai contributi

Un contributo di 100 euro alle persone danneggiate dalle crisi di Banca Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti.

BANDO CON ATTUAZIONE
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Data di pubblicazione bando su BURT

11 ottobre 2016

Data di scadenza presentazione domande

05 gennaio 2017

La Regione sostiene le persone danneggiate dalle crisi di bancarie che hanno interessato Banca popolare Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti. La richiesta del contributo di 100 euro va inviata ad una Associazione di consumatori. Entro il 5 gennaio 2017 le associazioni verificano la documentazione delle domande e le inviano alla Regione.


La Regione, attraverso la legge regionale n. 82/2015 come modificata dalla legge regionale n. 49 del 2 agosto 2016  "Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie" , offre, stanziando la somma complessiva di 200 mila euro, un sostegno alle persone fisiche residenti in Toscana che hanno contratto obbligazioni subordinate e sono state danneggiate da situazioni di crisi degli istituti bancari interessati dal riordino operato dallo Stato:

  • Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
  • Banca delle Marche spa
  • Cassa di Risparmio di Ferrara
  • Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti.

Per agevolare l'accesso al contributo la Regione ha individuato come intermediari le Associazioni dei consumatori iscritte nell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2008. Il rapporto tra Regione e associazioni è disciplinato da un'apposita convenzione.
Tutto il budget messo a disposizione dalla legge regionale è destinato al rimborso, senza nessun ulteriore onere per il cittadino, né compenso per le Associazioni dei consumatori.

Il contributo. Il sostegno è stato fissato nella somma di 100 euro, un ristoro che sarà possibile riconoscere a 2mila obbligazionisti, tenuto conto della platea di obbligazionisti da soddisfare, delle spese da sostenere per l'accesso alle forme di risarcimento previste dall'art. 1, commi da 854 a 861, della legge n. 208/2015 e dall'art. 9 della legge n. 119/2016, nonché del costo medio per le attività preliminari necessarie all'azione legale condotte da un professionista / organizzazione.

Destinatari del contributo. Il ristoro di 100 euro è concesso indistintamente agli obbligazionisti che:

  • hanno agito in proprio;
  • sono assistiti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale;
  • sono assistiti da associazioni dei consumatori non iscritte nell'elenco regionale;
  • sono assistiti da professionisti o altre organizzazioni.

E'  concesso anche agli obbligazionisti che:

  • accedono al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (indennizzo forfettario)  ai sensi dell'art. 9 "Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta" del decreto legge  3 maggio 2016, n. 59 "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione";
  • ricorrono alla procedura arbitrale prevista ai sensi dell'art. 1 commi da 857 a 859 della legge n. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016"
  • intendano adire le vie legali.


Criteri di priorità. Gli elementi di priorità per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al contributo sono:

  • la data di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta;
  • in subordine data di presentazione della lettera di messa in mora / lettera di richiesta mediazione

Qualora il budget non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute a parità di data di presentazione della domanda, il contributo sarà riconosciuto prioritariamente a

  • ultra-sessantacinquenni

e in subordine

  • in base all'importo delle obbligazioni sottoscritte, vale a dire che avranno priorità i richiedenti con l'importo delle obbligazioni più alto.

Presentazione delle domande e documentazione. I cittadini presentano le istanze di contributo alle  Associazioni dei consumatori, queste formano l'elenco degli aventi diritto e lo inviano entro il 5 gennaio 2017 alla Regione Toscana.
La richiesta di contributo deve essere fatta utilizzando il Modello diistanza contributo per l'assistenza agli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi bancarie  (decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 Disposizioni urgenti per il settore creditizio).

La documentazione attestante l'avvio dell'azione da parte del risparmiatore può essere alternativamente una delle seguenti:
- lettera di messa in mora;
- lettera di richiesta mediazione;
- richiesta di indennizzo forfettario presentata al FITD (quest'ultima dà diritto alla priorità nella liquidazione del contributo)
La documentazione deve essere completa delle attestazioni di invio / ricevimento e della copia del documento di identità del richiedente o copia del mandato all'associazione.
Se il cittadino non ha agito può allegare semplicemente la lettera di comunicazione della Banca all'obbligazionista (solo in alcuni casi è stata ricevuta).

Istruttoria e graduatoria. L'Associazione a cui il cittadino si è rivolto verifica la completezza e pertinenza della documentazione. Entro il 5 gennaio 2017 l'associazione invia alla Regione Toscana l'elenco. La Regione Toscana verifica la residenza dei risparmiatori, stila una graduatoria unica e, entro il 16 gennaio 2017 approva gli elenchi di liquidazione.

Liquidazione agli obbligazionisti.  L'Associazione consumatori liquida a ciascun obbligazionista l'intero importo del contributo 100 euro entro il 30 aprile 2017. La liquidazione può avvenire, a scelta del cittadino, in contanti o con bonifico bancario
1) liquidazione con bonifico bancario, dai 100 euro sono detratte le spese per effettuare il bonifico.
2) liquidazione in contanti, il risparmiatore è tenuto a sottoscrivere una ricevuta compilata sulla base del modello predisposto dalla Regione Toscana. La ricevuta è emessa in duplice copia di cui una rimane al risparmiatore.

Per saperne di più: contattare le Associazioni consumatori-utenti dell'Elenco sedi regionali associazioni consumatori
oppure il settore Tutela dei consumatori della Regione Toscana, scrivendo a crcu@regione.toscana.it


Anna Luisa Freschi

Organismo emittente:
Regione Toscana

Aggiornato al:
19.03.2019
Article ID:
16191157