Controlli sugli impianti termici
Controlli sugli impianti termici
Ambiente
Tutte le informazioni e i servizi della Regione che riguardano l‘ambiente e, in particolare, acque, energia, sostenibilità, inquinamento, mare, parchi, rifiuti, suolo e biodiversità.Controlli sugli impianti termici
Dal 1° gennaio 2017, a seguito della lr 85/2016, la Regione Toscana riassume le competenze degli enti locali in materia di controlli di efficienza energetica degli impianti termici e cambiano alcune modalità di tali controlli. Vedi di seguito.
Gli "impianti termici" sono gli impianti per il riscaldamento (come le caldaie) o il condizionamento (i condizionatori fissi) dei nostri immobili: approfondisci >>
Forniscono servizi essenziali alle nostre case ma, se non curati, possono diventare non efficienti, inquinanti, o addirittura in alcuni casi pericolosi.
Sono quindi necessari controlli periodici da parte di manutentori qualificati
Ogni quanto il responsabile di impianto deve far controllare dai manutentori il proprio impianto termico?
Innanzitutto dipende dal tipo di controllo. Le norme distinguono:
a) i controlli periodici e le eventuali manutenzioni ai fini della sicurezza;
b) i controlli di rendimento energetico.
Per i controlli di cui alla let. a) bisogna fare riferimento alle istruzioni d'uso e manutenzione che l'installatore deve fornire al proprio committente: sia come periodicità che come elementi da controllare differiscono da impianto ad impianto: approfondisci >>
I controlli "di rendimento energetico"
1. Sono obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva (condizionamento) di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW.
2. I contenuti e la periodicità (vedi Tabella A sotto) di tali controlli sono stabiliti dalle norme.
3. In occasione dei Controlli di Rendimento Energetico, in base alla normativa vigente, si paga un contributo (importi in Tabella B sotto)
4. Dal 1° gennaio 2017 la Regione Toscana riassume tutte le competenze degli enti locali in materia di controlli di efficienza energetica e dal 1° gennaio 2019 esercita tali funzioni per il tramite dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) S.p.A che gestisce il portale internet SIERT (vedi SIERT sotto).
5. Il responsabile dell'impianto, nel rispetto delle scadenze indicate in Tabella A, deve incaricare un manutentore, abilitato dal DM 37/2008:
- di predisporre, operando i relativi controlli, il Rapporto di efficienza energetica – RCCE;
- di pagare, in tale occasione, il contributo/bollino alla Agenzia di riferimento che esamina gli RCEE ed esegue ispezioni sul campo;
- di trasmettere copia del RCCE, completo di bollino pagato, alla Agenzia entro 60 giorni dalla firma dello stesso RCCE.
- Il manutentore rilascia copia del RCEE, con il bollino pagato, al responsabile di impianto.
6. L'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) S.p.A :
- effettua gli accertamenti documentali dei Rapporti di Efficienza energetica pervenuti (art. 20 comma 1 del Regolamento Regionale 17/2023);
- sugli impianti per i quali è pervenuto nei termini regolari il Rapporto di Efficienza energetica, effettua ispezioni a campione, senza alcun onere per gli utenti (art. 20 comma 8 del Regolamento Regionale 17/2023);
- effettua invece ispezioni con onere a carico dell'utente (art. 20 comma 7 lettera a del Regolamento Regionale 17/2023) sugli impianti per i quali non è stato presentato il Rapporto di Efficienza Energetica nei termini previsti;
- nei casi di non rispetto delle norme saranno applicate sanzioni amministrative (art.15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i e dalla Legge Regionale 39/2005).
Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica – Tabella A
Il contenuto dei controlli varia secondo il tipo di impianti termici installati. I manutentori utilizzeranno il modello di rapporto di efficienza energetica pertinente(RCEE): RCEE Tipo 1 (gruppi termici), Tipo 2 (gruppi frigo ), Tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori). Per i generatori a biomassa solida verrà utilizzato lo RCEE Tipo 1 B (decreto regionale 19/12/2016 n. 14115).
Il rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici va obbligatoriamente redatto nei seguenti casi:
- prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima indicata di seguito: approfondisci >>
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza[1] in kW |
Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
10 [2] ≤100 |
2° |
P >100 |
1° |
||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10 ≤100 |
- 4° dal controllo di "prima accensione" |
|
P >100 |
2° |
||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12 ≤100 |
4° |
P >100 |
2° |
||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P >12 |
4° |
|
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P >12 |
2° |
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P >10 |
4° |
Impianti cogenerativi |
Microcogenerazione |
Pel[4] <50 |
4° |
Unità cogenerative |
Pel≥50 |
2° |
NOTE:
1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)
2 P = Potenza termica utile nominale
3 Attenzione: termine cambiato rispetto al 2016
4 Pel = Potenza elettrica nominale
Contributo dovuto alla Regione in occasione della compilazione del RCEE - Tabella B
Gli importi del contributo sotto riportati valgono in tutto il territorio regionale.
Il contributo deve essere versato in occasione della compilazione e invio di un RCEE secondo le modalità indicate nel portale SIERT .
a) Impianti con generatore di calore a fiamma | 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00 |
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00 |
c) Impianti alimentati da teleriscaldamento | euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005. |
d) Impianti cogenerativi | 1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00 |
SIERT – Agenzia regionale per i controlli di efficienza energetica
Tutte le funzioni di controllo degli impianti termici di competenza regionale sono svolte tramite il modulo CIT (Catasto Impianti Termici) del SIERT - Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica – attraverso il suo portale www.siert.regione.toscana.it. Come già detto l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) S.p.A , tramite tale portale, si occupa dei controlli di efficienza energetica. Sul portale SIERT, a cui si rimanda, sono indicate modalità, informazioni, contatti (vedi anche contatti)
Buone pratiche da tenere per una corretta gestione del proprio impianto termico
Il controllo periodico dell'efficienza energetica è fondamentale per evidenziare problemi e carenze del proprio impianto di riscaldamento (o grande impianto di raffrescamento).
I vantaggi che si conseguono con le operazioni di manutenzione degli impianti termici sono i seguenti:
- minori spese per consumi,
- migliore qualità dell'aria,
- maggiore sicurezza degli impianti.
Inoltre si ricorda che gli impianti per i quali non è inviato alla Regione il regolare rapporto di efficienza energetica nei tempi prescritti, sono soggetti per legge ad ispezione a pagamento da parte di tecnici incaricati dalla Regione e alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 quinquies della Legge Regionale 39/2005.
Le disposizioni normative di Riferimento sono riportate sul sito del SIERT
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