Contributi per i territori montani: il bando 2022 del Fondo per la montagna

Scorrimento completo delle graduatorie dei progetti ammissibili (delibera del 28 aprile 2023). Fondo regionale per la montagna.  Domande online dal 3 agosto ed entro il 30 settembre 2022. Il fondo ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo e tutela delle zone montane ed è destinato alle spese di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata come montana


BANDO CON ATTUAZIONE
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Data di scadenza presentazione domande

30 settembre 2022

La Regione Toscana,  con il decreto dirigenziale 14926 del 22 luglio 2022, certificato il 27 luglio 2022, ha approvato il bando per la concessione dei contributi a favore dei territori montani (allegato A del decreto) indicati nell'allegato B "Territori montani" della legge regionale 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", per l'annualità 2022 del Fondo regionale per la montagna.

Gli elementi essenziali ed i criteri di valutazione del bando sono stati approvati dalla Regione Toscana con delibera di giunta 784 del 11 luglio 2022 (pubblicata sul Burt n. 29 del 20 luglio 2022 Parte II)

In evidenza: scorrimento completo della graduatoria dei progetti (delibera del 28 aprile 2023)


Finalità del bando

Il Fondo regionale per la montagna a norma dell’articolo 87 della legge regionale 68 del 2011 ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo e tutela delle zone montane ed è destinato alle spese di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata come montana

Beneficiari

Ai sensi dell’articolo. 87 comma 4 della legge regionale 68/2011, gli enti destinatari del Fondo regionale per la montagna sono:

  • a) le unioni di comuni di cui all’articolo 67 legge regionale 68/2011 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della legge regionale 37/2008;
  • b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il 30% del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
  • c) i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).

Scadenza e presentazione domande

Le domande di contributo possono essere presentate via piattaforma web dal 3 agosto 2022 (data di pubblicazione sul Burt n. 31, Parte III  del 3 agosto 2022 del bando stesso) fino alle 23.59 di venerdì 30 settembre 2022, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 lettera b) del citato Regolamento, i progetti devono essere presentati utilizzando il modello di istanza con i relativi allegati appositamente predisposti. Gli enti interessati presenteranno la domanda di  contributo  esclusivamente online utilizzando il Formulario telematico domanda contributi Fondo regionale montagna 2022 accessibile via internet, mediante un browser aggiornato  e  con Spid di secondo livello o Cns, all'indirizzo web https://servizi.toscana.it/formulari/#home.
Il tipo di  Formulario  telematico si seleziona in alto da "Scrivania Formulari-compila formulario
scegliendo poi “Avviso pubblico Fondo regionale montagna 2022”


Ai fini della scadenza del bando fa fede la data della ricevuta di acquisizione al sistema informatico restituita, protocollata, dal sistema stesso.
Non sono ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella telematica sopra indicata e comunque quelle presentate oltre il 30 settembre 2022.

Presentazione progetti in forma aggregata

Regolamento n. 4/R del 28 gennaio 2020 "Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna" prevede all’articolo 1 comma 2 che:

  • 1. gli enti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (le Unioni con le Unioni);
  • 2. gli enti di cui alla lettera c) dell’art. 2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (i comuni montani e parzialmente montani con uno o più comuni montani e parzialmente montani);
  • 3. non possono essere presentati i progetti in forma aggregata fra enti di diversa natura fra di loro, ovvero fra un’Unione ed un comune o più comuni non facente/i parte di Unione;
  • 4. ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l’ente risulta partecipante;
  • 5. in caso di progetto presentato in forma associata, deve presentare la richiesta di contributo il soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale. Il capofila è il soggetto cui sono attribuite le risorse e la responsabilità della corrispondenza dell’impiego delle medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato ai sensi dell’art.1 comma 3 del Regolamento.

Dell’aggregazione degli enti deve esser dato conto all’atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione allo stesso di ognuno degli enti associati, sottoscritta dal legale rappresentante


Progetti ammissibili

Gli interventi ammissibili possono essere selezionati fra uno o più degli ambiti di seguito elencati, definiti ai sensi dell’articolo 85 comma 1 bis della legge regionale 68/2011 ed in conformità con quelli indicati all’articolo 1 comma 593 della legge 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", aventi quale finalità generale il contrasto al fenomeno dello spopolamento:

  • la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
  • la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, ivi compresi gli impianti per la produzione di energia, e del patrimonio forestale ed il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali;
  • la qualità delle infrastrutture viarie;
  • il potenziamento dei servizi pubblici locali, ivi comprese le infrastrutture digitali, ed i servizi socio-sanitari;
  • la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere, commerciali e della cooperazione;
  • la tutela dell'identità storica e culturale dei territori, la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile,   ambientale,   responsabile,   ivi   comprese le attività stagionali,   ed   il sostegno all'impiantistica sportiva;
  • il sostegno all'economia circolare e la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.

Qualora il progetto interessi più ambiti l’ente proponente è tenuto a dare adeguata spiegazione della trasversalità tematica

Spese ammissibili

Ai sensi dell’art. 87 commi 5 e 6 della legge regionale 68/2011 sono finanziabili con il Fondo:

  • esclusivamente le spese connesse all’investimento,  nonché le spese generali attinenti e indicate negli interventi;
  • le spese sostenute successivamente alla data di definitiva approvazione delle graduatorie con il decreto dirigenziale del settore competente della Regione Toscana.

Le risorse del fondo per la montagna possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale.
Le tipologie di spese per investimento ammissibili sono quelle previste dalla legge 350/2003 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004 art. 3 comma 18.
L’Iva attinente alle spese di realizzazione dell’intervento costituisce un costo ammissibile


Tipo di agevolazione

Il finanziamento con le risorse del fondo non può superare il 90% del costo complessivo del singolo progetto.
Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto. Tale compartecipazione è assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private e dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa.
Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in:

  • 400.000 euro per le Unioni di comuni;
  • 200.000 euro per i comuni montani e parzialmente montani


Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie della Regione Toscana disponibili per il finanziamento degli interventi sono pari a euro 2.000.000.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) del Regolamento, tale dotazione finanziaria è destinata, sulla base della popolazione montana e della superficie montana di cui all’allegato B della legge regionale 68/2011 nel modo seguente:

  • il 70%, pari a 1.400.000 euro ai progetti presentati dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell’art.2 precedente;
  • il 30%, pari a 600.000 euro, ai progetti presentati dagli enti di cui alla lettera c) dell’art.2 precedente.


Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda di contributo e il progetto consultare integralmente il bando e i suoi allegati:

>>> Manuale d’uso formulario versione 6 per presentare la domanda di contributo


Per saperne di più scrivere a


Anna Luisa Freschi

Organismo emittente:
Regione Toscana

Aggiornato al:
11.05.2023
Article ID:
121292410