Feampa 2021-2027 intervento 2 azione 1 "˝Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di Ppc (Piccola pesca costiera) in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti”."
Con decreto dirigenziale 27527 del 5 dicembre 2024 la Regione ha approvato il bando attuativo dell'intervento 2 obiettivo specifico 1.1 azione 1 ˝Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di Ppc in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti” del Feampa 2021-2027.
In evidenza: approvata la proroga della scadenza fino alle ore 13 del 18 febbraio 2025, con decreto dirigenziale 590 del 14 gennaio 2025.
- “La domanda di aiuto dev’essere presentata a partire dal giorno 31 dicembre 2024. Il termine ultimo per la presentazione è previsto per il giorno 18 febbraio 2025 alle ore 13.00. Le domande presentate oltre detto termine saranno considerate irricevibili”
Finalità del bando
E' quella di di rendere le imprese di piccola pesca costiera più competitive e resilienti. L’azione, quindi, da un lato, punta a migliorare e qualificare i mezzi di produzione e a fornire valore a questa produzione, dall’altro, a sviluppare attività fuori dal settore della pesca, ma pur sempre in settori affini della blue economy.
Destinatari / beneficiari
Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:
- Imprese di piccola pesca costiera per tutte le operazioni previste;
- Proprietari e armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, per le operazioni di codice 1,2,47,48,54,55, 66 comma 3.
Scadenza e presentazione domande
La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno 31 dicembre 2024 fino alle ore 13.00 del 18 febbraio 2025 (in seguito a proroga approvata con decreto dirigenziale 590 del 14 gennaio 2025), pena la non ammissibilità della domanda stessa.
Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma informatica di Artea https://www.artea.toscana.it/).
Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento a questo bando.
La domanda potrà riguardare più motopesca qualora detti motopesca, alla data di presentazione della domanda, risultino in armamento da parte del richiedente.
Attività ammissibili
Per il raggiungimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l’obiettivo specifico 1.1 e delle finalità specifiche, nell’ambito della presente azione, il sostegno del Feampa 2021-2027 sosterrà investimenti per:
- fornire più valore al prodotto, migliorare trasparenza, tracciabilità e marketing es: prima lavorazione del pescato, vendita diretta e digitale, tracciabilità del prodotto con sistemi IT e codici a barre e scanner;
- diversificare l’attività di impresa nel settore turistico (es. trasporto nautico, ricettività, gastronomia, pesca-turismo) e per servizi in aree marine protette (es. centri visite, musei, escursioni, aree ormeggio, educazione ambientale, servizi alla ricerca scientifica) nell’ambito dell’economia blu;
- ristrutturare la flotta a favore della qualità delle produzioni, di migliori condizioni di salute e sicurezza a bordo e di stoccaggio del prodotto specificatamente all’obbligo di sbarco1; per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS, il sostegno per 36l’adeguamento del peschereccio è condizionato all’adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed.
Operazioni attivabili
Le operazioni (Tabella 7 del Regolamento UE 2022/79) attivabili nella presente azione sono quelle dettagliate al paragrafo 1.3 del testo del bando.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il primo gennaio 2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell’istanza, come stabilito dall’articolo 63 del Regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando l’ammissibilità della stessa.
Nell’ambito delle operazioni di cui al paragrafo 1.3 (da pagina 37 del testo del bando) , le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:
- a) l’esecuzione di lavori;
- b) l’acquisizione di beni e servizi;
- c) l’acquisto di terreni;
- d) l’acquisto di edifici
- e) l’imposta sul valore aggiunto (se non recuperabile)
- f) le spese generali
Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a f) sopra elencate.
Per dette categorie di spesa, in fase di istruttoria sarà preso a riferimento quanto previsto dai documenti di coordinamento nazionali di cui alla seguente pagina web https://www.regione.toscana.it/feampa-2021-2027/documenti-utili
Si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:
1) per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nella specifiche del paragrafo 1.3;
2) acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di pesca;
3) investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
4) acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell’intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
5) servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
6) acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico3;
7) acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l’acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero;
8) allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
9) opere, attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
10) strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche (solo per operazione di codice 12);
11) spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
12) spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
13) acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione dell’intervento
I costi relativi alla strumentazione e attrezzature, per l’operazione 07 "Investimenti per migliorare la tracciabilità" sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
Per quanto riguarda l’acquisto di edifici, i costi relativi agli edifici, per le operazioni 07 sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli edifici non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
Tipo di agevolazione
Misura del contributo. Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando sono pari a un milione 12mila 566,54 euro.
Nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi a terra, a eccezione di quelli riguardanti l’operazione 12, il contributo massimo ammissibile è pari ad 150.000 euro.
Nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi a bordo, a eccezione di quelli riguardanti l’operazione 12, il contributo massimo ammissibile è pari a 40 mila euro/motopesca fino ad un massimo complessivo di 150.000 euro.
In caso di domande riguardanti interventi sia a bordo che a terra, fermo restando il limite per motopesca di cui al punto precedente, il contributo massimo ammissibile è pari a 200.000 euro.
Per domande riguardanti l’operazione 12 (diversificazione) il contributo massimo ammissibile è pari ad 75.000 euro.
Intensità di aiuto. L’aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come previsto nell’allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al 100% della spesa ammissibile.
Nel caso dell’operazione con codice 12 “Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l’acquacoltura o l’innovazione” l’aliquota massima del contributo pubblico è pari al 50% della spesa massima ammissibile.
Gli interventi previsti dall’operazione codice 12 “Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l’acquacoltura o l’innovazione” sono ammissibili qualora venga garantita la complementarietà dell’attività di pesca.
Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie messe a disposizione del bando sono pari ad un milione 12mila 567 euro. Dette risorse potranno essere integrate nel periodo di operatività del bando qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche.
Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda, consultare integralmente
- il testo del bando e i suoi allegati (allegato A del decreto 27527/2024).
Organismo emittente: Regione Toscana