Flotta peschereccia, contributi per l'ammodernamento, migliorare operatività degli addetti e sicurezza attività di pesca

Proroga della scadenza fino alle ore 13 del 18 febbraio 2025 (decreto del 14 gennaio 2025). Intervento 2 azione 3 del Programma Feampa 2021-2027.


BANDO CON ATTUAZIONE
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Data di scadenza presentazione domande

18 febbraio 2025

Feampa 2021-2027 intervento 2 azione 3 "Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”.

Con decreto dirigenziale 27596 del 5 dicembre 2024 la Regione ha approvato il bando che attua l'intervento 2 obiettivo specifico 1.1 azione 3 “Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”. del Feampa 2021-2027.

In evidenza: approvata la proroga della scadenza fino alle ore 13 del 18 febbraio 2025, con decreto dirigenziale 592 del 14 gennaio 2025

  • “La domanda di aiuto dev’essere presentata a partire dal giorno 31 dicembre 2024. Il termine ultimo per la presentazione è previsto per il Q Le domande presentate oltre detto termine saranno considerate irricevibili”.


Finalità del bando

E' quella di favorire l'ammodernamento della flotta peschereccia, non appartenente al segmento della piccola pesca costiera, per migliorare la operatività degli addetti a bordo e rendere più sicure le attività di pesca anche nei luoghi di sbarco. Sono ammessi interventi a terra limitatamente a quelli di cui ai punti 11 e 12 dell’Operazione codice 55 descritta al successivo paragrafo 1.3 del testo del bando


Destinatari / beneficiari

Soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno sono:

  • Imprese di pesca. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera.
     
  • Armatori di imbarcazioni da pesca. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera.
     
  • Proprietari di imbarcazioni da pesca professionale marittima. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera. 


Scadenza e presentazione domanda

Il termine ultimo per la presentazione è previsto per le ore 13 del 18 febbraio 2025 (in seguito a proroga approvat con decreto dirigenziale 592 del 14 gennaio 2025. Le domande presentate oltre detto termine saranno considerate irricevibili.  

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma informatica ARTEA ( https://www.artea.toscana.it/). Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

La domanda potrà riguardare più motopesca qualora detti motopesca, alla data di presentazione della domanda, risultino in armamento da parte del richiedente.

Per presentazione della domanda si intende la sottoscrizione della DUA nel sistema informatico Artea mediante le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto Artea n. 70 del 30/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ inoltre possibile, in caso di necessità, la firma autografa dell’istanza chiusa sul sistema ARTEA; tale modalità prevede la  stampa del pdf, sottoscrizione autografa dell’istanza e caricamento dell’istanza firmata autografa.
 

Attività ammissibili

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l’obiettivo specifico 1.1 “Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale”. A tale scopo questo bando sosterrà investimenti finalizzati a favorire la qualità delle produzioni, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto specificatamente a obbligo di sbarco, per investimenti a bordo dei pescherecci diversi da quelli della piccola pesca costiera (Ppc)

Operazioni attivabili

Le operazioni (Tabella 7 del Regolamento UE 2022/79) attivabili sono elencate nel paragrafo 1.3 del testo del bando (da pagina 29) 


Spese ammissibili 

Nell’ambito delle operazioni di cui al paragrafo 1.3 del testo del bando,  le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:
a) Spese per lavori;
b) Spese per beni e servizi;
d) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale; e) Spese generali. 

Si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili: 

  • per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nel precedente paragrafo 1.3 del testo del bando
     
  • acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi, quali l’acquisto e l’istallazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione, macchine per il trattamento del pescato, ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza e senza aumento della capacità di stoccaggio del pescato);
     
  • investimenti per infrastrutture e per attrezzature sia a bordo delle imbarcazioni che a terra connessi al miglior uso possibile delle catture indesiderate e per valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato;
     
  • investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio quali l’acquisto e l’istallazione di  sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio; 
     
  • investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto; 
     
  • investimenti destinati ad attrezzature o a bordo, anche destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività; volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci (sia per le attrezzature che a bordo);
     
  • acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell’intervento, ivi inclusi gli 35 affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni; 
     
  • servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
     
  • acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell’impresa);
     
  • spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto. 
     

Tipo di agevolazione

Misura del contributo. Nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi a terra, il contributo massimo ammissibile è pari a 100.000 euro

Nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi a bordo, il contributo massimo ammissibile è pari a 80.000  euro/motopesca fino ad un massimo complessivo di 200.000 euro.

In caso di domande riguardanti interventi sia a bordo che a terra, fermo restando il limite per motopesca di cui al punto precedente, il contributo massimo ammissibile è pari a 200.000 euro.  Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese. 

Intensità di aiuto. Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un’iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto (vedi paragrafo 1.9, da pagina 36 del testo del bando.  

Le aliquote massime dell’intervento pubblico sono riportate nell’allegato III “Aliquote massime specifiche di intensità di aiuto in regime di gestione concorrente.

L’aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale  ammissibile al beneficio.  In deroga al punto precedente, aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella seguente:


Si intende l’articolo 19 "Aumento della stazza lorda di un peschereccio     per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica" del Regolamento UE 2021/1139


Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando – sono pari ad 399 mila 707 euro.
Queste risorse potranno essere integrate qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell’ambito di quelle messe a bando nel corso del 2024 per azioni inerenti il medesimo intervento 2 dell’obiettivo specifico 1.1 nonché con  risorse rese disponibili dal Bilancio di previsione e dal piano finanziario Feampa 2021-2027.

Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda, consultare integralmente

Organismo emittente:
Regione Toscana

Aggiornato al:
22.01.2025
Article ID:
234095187