Contenzioso tributario


La normativa regionale in materia di sanzioni tributarie è dettata dalla legge regionale 18 febbraio 2005 n. 31 che per quanto non espressamente previsto rinvia ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
Di seguito si elencano i principi dettati dalla sopracitata L.R. n. 31/2005 validi per tutti i tributi regionali.

  1. Modalità di irrogazione delle sanzioni
  2. Possibilità difensive esercitabili avverso gli atti di cui al punto 1
  3. Ritardati od omessi versamenti
  4. Ravvedimento operoso
  5. Rateizzazioni
  6. Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale: quando e come il contribuente può presentare richiesta di riesame e/o ricorso avverso la cartella esattoriale
  7. Decadenza e prescrizione
     

1 ) Modalità di irrogazione delle sanzioni

Per tutti i tributi regionali, ai sensi dell'art. 11 L.R. 31/2005, le sanzioni tributarie possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:  

  • Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Se la violazione commessa comporta il recupero di somme dovute a titolo di tributo, l'atto di contestazione indica anche gli elementi necessari per tale recupero (quali ad esempio l'indicazione della base imponibile, la determinazione del tributo dovuto, la quantificazione degli eventuali interessi moratori e delle spese di notifica);

  • Atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
     

2) Possibilità difensive esercitabili avverso atti di contestazione e avverso atti di accertamento ed irrogazione.

A) Possibilità difensive esercitabili avverso atti di contestazione.

B) Possibilità difensive esercitabili avverso atti di accertamento ed irrogazione.

A) I contribuenti che hanno ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472  possono seguire una delle seguenti alternative, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

  • definire la controversia pagando l'importo richiesto in tale atto;

  • presentare deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. L'ufficio può accogliere le deduzioni dell'interessato, oppure respingere le richieste indicate nelle deduzioni ed emettere un atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (modalità di presentazione);

  • presentare ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso l'atto. Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale.

Quest'ultimo è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione diviene automaticamente, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non presenti deduzioni difensive o ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto e sia riscontrato il mancato pagamento totale o parziale del provvedimento di irrogazione, si procederà alla riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali, con l'applicazione di ulteriori oneri ed interessi, che comporterà la notifica di una cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione territorialmente competente.

Vedi le possibilità difensive avverso cartella esattoriale alla voce: Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale.

B) I contribuenti che hanno ricevuto l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto possono:

  • pagare l'importo richiesto nell'atto;

  • presentare, ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 , istanza in autotutela, utilizzando l’apposito modello (clicca qui per effettuare il download), all’interno del quale sono indicate le istruzioni per la compilazione e le modalità di invio. La presentazione dell’istanza, non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Il modulo non correttamente compilato in ogni sua parte e privo della documentazione dichiarata non potrà essere accolto. Inoltre, pena l’inammissibilità dell’istanza, il modulo dovrà essere trasmesso avvalendosi di una tra le seguenti modalità:

    1. invio per PEC all´indirizzo di posta elettronica certificata regionale: regionetoscana@postacert.toscana.it 
    2. invio per posta raccomandata: Regione Toscana, Settore Politiche Fiscali e Riscossione, Via di Novoli 26 50127 Firenze
    3. consegna all’ufficio Protocollo della Regione Toscana Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
    4. per la sola tassa automobilistica regionale, invio tramite il portale raggiungibile alla url: www.regione.toscana.it/bolloauto (accesso con CNS, SPID e CIE)
  • presentare ricorso, in sede giurisdizionale, dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado avverso l'atto, secondo le modalità riportate alla voce “Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale”.

 

3) Ritardati od omessi versamenti

 

Il ritardato, l'omesso e l'insufficiente pagamento sono sanzionati in uguale misura. Chi non esegue in tutto o in parte un versamento dovuto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato così com'è previsto nell'art. 10 della L.R. 31/2005.
Tale articolo inoltre determina la sanzione nel 10 % del tributo non versato, solo ed esclusivamente nei casi in cui, a seguito di attività amministrativa di accertamento, risulti che i ritardati versamenti inerenti a tributi regionali siano stati comunque effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge.
 

4) Ravvedimento operoso

Istituto del ravvedimento operoso previsto negli artt. 13 del D. lgs. n. 472/1997 e 10 della L.R. 31/2005.

Nel caso in cui non sia iniziata alcuna attività di accertamento dell'amministrazione e sia decorso il termine previsto dalla norma per ottemperare all'obbligo di pagamento, il contribuente può di sua iniziativa, regolarizzare la sua posizione pagando contestualmente:

  • il tributo dovuto

  • la sanzione ridotta articolata nelle seguenti ipotesi:

  • entro i primi 14 giorni, dal 1° al 14° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta allo 0,1% della tassa per ogni giorno di ritardo (esempio: con 8 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, la percentuale della sanzione sarà del 0,8% della tassa)

  • dal 15° al 30° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta al 1,5% della tassa

  • dal 31° al 90° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta al 1,67% della tassa

  • dal 91° giorno e fino all'anno, la sanzione ridotta ammonta al 3,75% della tassa

  • dal 366° al 730° giorno, la sanzione ridotta ammonta al 4,29% della tassa

  • dal 731°  giorno e fino alla notifica formale del contenzioso, la sanzione ridotta ammonta al 5% della tassa
  • gli interessi moratori calcolati al tasso legale in relazione ai giorni di ritardato pagamento:

il tasso legale degli interessi passa dal 5% per Decreto del Ministero Economia e Finanza del 13 dicembre 2022 "Modifica del saggio degli interessi legali" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.292 del 15-12-2022) al 2,5% per Decreto del Ministero Economia e Finanza del 29 novembre 2023 "Determinazione del saggio degli interessi legali." (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.288 del 11-12-2023)

 

Nota bene: a chiarimento di quanto sopra specificato il ravvedimento operoso si perfeziona soltanto nel caso in cui sussistono tutte le condizioni qui richiamate:
- non sia iniziata alcuna attività di accertamento della pubblica amministrazione (P.A.);
- il contribuente di sua spontanea volontà provveda a pagare;
- al momento del pagamento versi contestualmente la tassa, la sanzione ridotta sopra indicata e gli interessi moratori al tasso legale per i giorni di ritardo dalla scadenza.

 

Non sono invece sanzionabili gli errori formali non incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa che non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività di controllo ovvero, se l'autore provveda alla loro regolarizzazione presso l'ufficio regionale competente ai fini del compimento dei controlli.

5) Rateizzazioni

Rateizzazione delle sanzioni tributarie prima dell'iscrizione a ruolo.
La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 15 L.R. 18/02/2005 n. 31, come modificato dall'art. 6 L.R. 21/12/2007 n. 67 su richiesta del contribuente, persona fisica od organizzazione, può concedere, nell'ipotesi di disagiate condizioni economiche e di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione tributaria fino ad un massimo di trenta rate mensili.

La situazione di disagiate condizioni economiche e di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è quella in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito in una unica soluzione ma che tuttavia è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La sussistenza di tale situazione dovrà comunque essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare.

La Regione ha inoltre stabilito, con propria deliberazione n. 38 del 28/01/2008 le modalità di concessione della rateazione ed i criteri per la definizione del numero delle rate in riferimento all'entità del debito e del reddito complessivo annuo per le persone fisiche e dell'entità del debitoper le organizzazioni. La rateazione non viene concessa qualora il debito totale sia pari o inferiore ad Euro 150,00 per le persone fisiche e ad Euro 3.000,00 per le organizzazioni, ai sensi dell'art. 15 L.R. 18/02/2005 n. 31. Se l'importo è superiore ad Euro 50.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione d'idonea garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

La richiesta di rateizzazione deve esser presentata utilizzando l'apposito modulo entro il termine, a pena di decadenza, di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo e/o sanzionatorio.

Il modello e la relativa documentazione dovranno essere trasmessi avvalendosi di una tra le seguenti modalità:

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscirtto a ruolo per il recupero coattivo del credito.  

Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di decadenza.

Le rate mensili in cui si dilazionerà il pagamento del debito scadono l'ultimo giorno di ogni mese. Sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dall'interessato.

Rateizzazione delle sanzioni tributarie iscritte a ruolo.
Si comunica che a decorrere dal 15/03/2008, ai sensi dell'art. 36 L. 28/02/2008 n. 31 di conversione del D.L. 31/12/2007 n. 248, l'ufficio competente per la concessione delle rateizzazioni delle cartelle di pagamento è l'Agente della riscossione che ha emesso la cartella. I contribuenti sono quindi invitati a rivolgersi all'Agente della riscossione competente per ogni chiarimento.

Riscossione coattiva.
Il mancato pagamento della sanzione prevista nell'avviso di accertamento ed irrogazione comporta l'iscrizione a ruolo del relativo debito. Il ruolo è consegnato al concessionario della riscossione, che provvede all'invio della cartella esattoriale e, in caso di ulteriore mancato pagamento, all'esecuzione forzata sui beni del debitore.

6) Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale.
Qualora il contribuente ritenga che la pretesa dell’ente risulti infondata, può presentare un ricorso giurisdizionale ai sensi del  D.Lgs 546/1992

 

Il contribuente che ritenga di contestare l’atto in sede giurisdizionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, eventualmente tenendo conto della sospensione nel periodo feriale 1° agosto – 31 agosto, l'interessato può presentare ricorso alla Corte di Giustizia di I° Grado competente -  (ai sensi degli art.19 e 21 D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni).
 

Per le controversie di valore inferiore a 3.000,00 Euro, il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore a 3.000,00 Euro il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (art. 12 e 18 del D.Lgs. n. 546/1992). E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 546/1992.


Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
E’ previsto l’obbligo di notificare il ricorso  tramite posta elettronica certificata e di costituirsi poi in giudizio in via telematica. Tale obbligo non sussiste, tuttavia, per il contribuente che decide di stare in giudizio senza l’assistenza tecnica nelle controversie di valore inferiore a € 3.000,00 il quale può procedere alla notifica del ricorso giurisdizionale, sia attraverso la posta elettronica certificata:

sia avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • mediante consegna diretta al Protocollo generale della Regione Toscana - Giunta Regionale - Via di Novoli 26 – c.a.p. 50127 che ne rilascia ricevuta;
  • direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo della Regione Toscana Settore Politiche Fiscali e Riscossione, Via di Novoli 26 – 50127 Firenze).  

 

Per le controversie di valore superiore a € 3.000,00 Euro, nelle quali  vi è l’obbligo per il contribuente di farsi assistere da un professionista,  il ricorso deve essere notificato esclusivamente  mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it,  ai sensi dell’art. 16bis del D.Lgs.546/1992.
 

Il ricorso (intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente) deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, alla Regione Toscana - Direzione Programmazione e Bilancio - Settore Politiche Fiscali e Riscossione, via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze  tramite PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso alla Regione Toscana, dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, depositando in via telematica gli atti e documenti del processo utilizzando il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) al quale si può accedere dal Portale della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it).
All'atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia con il pagamento del contributo unificato tributario.

 

 

Atti che possono essere oggetto di Ricorso:

  • avviso di accertamento/liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • Il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinquies, della medesima legge sono atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
  • atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione.

Il contribuente, una volta accertatosi che l'atto può essere oggetto di impugnazione, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto impugnato, tenendo conto della sospensione nel periodo feriale 1° agosto – 31 agosto, a pena di inammissibilità, deve proporre ricorso.

 

 

A chi presentare il Ricorso:
Il contribuente che vuole contestare uno degli atti di cui al punto precedente emesso dalla Regione Toscana, ai sensi del D.Lgs. del 31/12/1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413" e successive modifiche ed integrazioni, deve proporre ricorso nei confronti dell’ufficio regionale Settore Politiche Fiscali e Riscossione.

 

Come presentare Ricorso giurisdizionale nei confronti della Regione Toscana:

Per le controversie di valore inferiore a 3.000,00 Euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore a 3.000,00 Euro il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (art. 12 e 18 del D.Lgs. n. 546/1992). E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso deve essere notificato esclusivamente :
      

  • mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it, ai sensi dell’art. 16bis del D.Lgs.546/1992, con le modalità di cui all'art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 - adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 - in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
    • deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
    • deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.
  • Il ricorso dovrà contenere:
    • Intestazione alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente
    • i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
    • residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
    • il codice fiscale;
    • indirizzo di posta elettronica certificata;
    • l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
    • il valore della controversia;
    • i motivi;
  • al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

 

Costi

In caso di costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente al ricorso si applica il contributo unificato tributario.
L’importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite il quale deve essere obbligatoriamente dichiarato nelle conclusione  del ricorso.  Se nel ricorso manca la dichiarazione della lite, il contributo unificato tributario è pari all’importo maggiore (€ 1.500,00).
Per valore di lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi  e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Se la controversia riguarda solo l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato a € 120,00.

 

Costituzione in giudizio

Una volta presentato il ricorso alla Regione Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il contribuente deve costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente, a pena di inammissibilità, entro il termine di  30 giorni.
La costituzione in giudizio si effettua depositando (solo per il contribuente che sta in giudizio senza l’assistenza tecnica nelle controversie di valore inferiore a € 3.000,00) o trasmettendo telematicamente tramite il Sistema Informativo  della Giustizia Tributaria (SIGIT) alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado il ricorso con allegata ricevuta di notifica.
All'atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.

 

7) Decadenza e prescrizione

L'atto con cui la Regione accerta la violazione di norme tributarie ed irroga le relative sanzioni deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ad eccezione della tassa automobilistica regionale, per la quale l'accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

 

Il diritto alla riscossione della somme dovute e delle sanzioni irrogate si prescrive nel termine di 5 anni.

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Aggiornato al:
19.04.2024
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467862