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Consulente

Il consulente una persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
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Persona in possesso del certificato di  abilitazione alle prestazioni di consulenza in  materia  di  uso  sostenibile  dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
 

Certificati di abilitazione alla consulenza.

  • A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

  • Rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome.

  • L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

  • Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.

  • Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

  • Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le regioni e le provincie autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell'identificazione.

  • La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

 

Requisiti di accesso ai corsi di formazione per consulente.

  • Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso di titoli di studio, diplomi o lauree, in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I al D,lgs 150/2012, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale".

 

Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti e dall'esame.

  • gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successivemodificazioni ed integrazioni;

  • i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante ela difesa fitosanitaria;

  • i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delleavversità delle piante e della difesa fitosanitaria;

  • i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;

  • gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.

  • Per i soggetti sopra elencati, le regioni e le province autonome, determinano idonei requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, e comunque nel rispetto di quanto previsto al citato art. 8, comma 3.

 

Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione.

  • I certificati di abilitazione vengono rinnovati dalle autorità regionali o provinciali competenti, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

  • L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.

  • Le autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi

 

Sospensione e revoca delle abilitazioni.

  • Le competenti autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'allegato I, parte C. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate

 

 

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19.03.2015
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12424683