Autorizzazioni modifiche impianti a fonti rinnovabili
Autorizzazioni modifiche impianti a fonti rinnovabili
Ambiente
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Nota bene: questa pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su Burt e Gazzetta Ufficiale.
Nella pagina “autorizzazioni rinnovabili” sono riportate le procedure autorizzative per installare un nuovo impianto energetico alimentato da fonti rinnovabili. In questa pagina si illustrano invece quali sono le autorizzazioni alla costruzione previste per modificare un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Di seguito illustreremo prima alcune regole generali per i titoli abilitativi alle modifiche degli impianti FER come stabilite dal D.Lgs. 28/2011; poi indicheremo, divisi per fonte, alcuni particolari tipi di modifiche per cui le norme prevedono percorsi semplificati.
Attenzione. Nel caso degli impianti a fonte rinnovabile, oltre all’autorizzazione energetico- edilizia vi possono essere autorizzazioni ambientali o paesaggistiche comunque da acquisire: è sempre necessaria una ricognizioni delle eventuali autorizzazioni preventive. Questo vale anche per le modifiche di impianto, se la modifica cambia uno o più specifici tipi di impatto (ad esempio l’impatto paesaggistico o le emissioni) o se con la stessa si supera una soglia che chiede un nuovo adempimento: come nel caso di potenziamenti che fanno superare la soglia per l’obbligo di “screening” di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006.
Regole generali sulle modifiche di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da FER
Manutenzioni ordinarie |
come da DM 37/2008 si tratta di quegli “interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso...” |
Non sono previsti titoli abilitativi per tali interventi (laddove riparazioni di certa entità vigeranno le disposizioni relative alla sussistenza di cantieri; in tali casi potrebbe essere opportuna anche una comunicazione all’ente autorizzante) |
Realizzazione di opere connesse, nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata. |
Casistica prevista dall’art 5 comma 3 (penultimo capoverso) del Dlgs. 28/2011, come modificato dal DL 17/2022 |
DILA da presentarsi al Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Modifiche non sostanziali degli impianti |
Casistica di cui al Dlgs 28/2011 art. 5 comma 3. Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modificando in modo sostanziale le sue caratteristiche, sono destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio. Attenzione: in generale una variante non sostanziale può sostanziarsi in una trasformazione senza aumenti di carichi territoriali e ambientali nel rispetto degli obblighi già formalizzati, ma le soglie di “non sostanzialità” possono essere diversamente fissate dalle norme. |
PAS da presentarsi al Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Modifiche sostanziali degli impianti |
Casistica di cui al Dlgs 28/2011 art. 5 comma 1. La categoria si elide con la precedente: si presenta “modifica sostanziale” laddove si eccedono le sopradette soglie di “non sostanzialità” |
Richiesta di Autorizzazione unica all’ente competente |
Specifiche semplificazioni sulle modifiche degli impianti fotovoltaici
Interventi da realizzare sui progetti sugli impianti fotovoltaici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento |
Comunicazione preventiva di Attività Libera (art. 5 Dlgs 28/2011) |
Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie…b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento |
DILA (art 6 bis Dlgs 28/2011) |
Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie… c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; |
DILA (art 6 bis Dlgs 28/2011) |
Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Modifiche di impianti su siti esistenti senza variazione dell’area interessata: a) “i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28”; b) “i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico” |
Titolo di cui all’art. 4 comma 2 bis del Dlgs 28/2011 (DL 17/2022 e art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021) |
Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Specifiche semplificazioni sulle modifiche degli impianti idroelettrici
Interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento |
Attività Libera con Comunicazione preventiva (art. 5 D.lgs. 28/2011) |
Comune ed eventuale Ente Autorizzante |
Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento |
DILA (art. 6 bis D.lgs. 28/2011) |
Comune ed eventuale Ente Autorizzante |
Specifiche semplificazioni sulle modifiche degli impianti eolici
Interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore |
Comunicazione preventiva di Attività Libera (art. 5 commi 3 e seguenti del Dlgs 28/2011) |
Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati , ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori |
DILA (art 6 bis Dlgs 28/2011) |
Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Opere di rifacimento realizzate sugli impianti esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse |
PAS (Linee Guida Nazionali par. 11.5) |
Comune ed eventuale Ente autorizzante |
Specifiche semplificazioni sulle modifiche degli impianti di produzione di biometano
Interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell’area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi; 2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate; 3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; 4) l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate |
PAS (DLgs 28/2011 e L 95/2023 di conversione del DL 57/2023) |
Presentazione della PAS al Comune e all’eventuale Ente competente per l’autorizzazione unica |
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