Aree montane: in arrivo il bando per tutela e miglioramento dei servizi ecosistemici

Aree montane: in arrivo il bando per tutela e miglioramento dei servizi ecosistemici

La giunta regionale ha approvato gli  elmenti essenziali per l'adozione del bando Tutela e miglioramento dei servizi ecosistemici nelle aree montane che sarà finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne (Fosmit) annualità 2024

La giunta regionale ha approvato con delibera 943 del 15 luglio 2025 (pubblicata sul Burt 30 parte II del 23 luglio), nel quadro delle politiche definite nella Strategia regionale per la montagna contenuta nel Programma regionale di sviluppo 2021-2025 e in correlazione con le politiche per la “Valorizzazione della Toscana diffusa” (legge regionale 11 del 4 febbraio 2025), gli elementi essenziali per l'adozione del bando “Tutela e miglioramento dei servizi ecosistemici nelle aree montane" (allegato 1 della delibera) che sarà finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne (Fosmit) annualità 2024.

Finalità del bando è la concessione di contributi a favore degli enti territoriali della Toscana per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati alla tutela ed al miglioramento dei servizi ecosistemici, compresi i sistemi di pagamento di cui all’articolo 70 della legge 221 del 28 dicembre 2015.

Inoltre, con questo bando, la Regione intende finanziare, in via sperimentale, un progetto di contabilità economico – ambientale, volto alla misurazione della estensione e qualità degli ecosistemi dei territori montani ed alla loro valorizzazione in termini monetari.

La domanda di contributo in risposta al bando potrà essere presentata dagli enti territoriali della Toscana:
a) le unioni di comuni di cui all’articolo 67 della legge regionale  68/2011 o comunque costituite a seguito dell’estinzione delle comunità montane ai sensi della legge regionale 37/2008;
b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
c) i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b);
c bis) i singoli comuni appartenenti alle unioni di cui alle lettere a) e b) come previsto dall’articolo 87 comma 4 della legge regionale  68/2011 come modificato dalla legge regionale 41/2024.
d) le Province e la Città Metropolitana di Firenze; purché l’intervento ricada in aree montane del proprio territorio 

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