Indennizzo UE da 374 milioni alle imprese di trasporto ferroviario

Cmissione UE approva regime di aiuti dell'Italia per un importo pari a 374 milioni di euro che indennizza le imprese di trasporto ferroviario di merci per i danni subiti a causa della pandemia da Covid-19. La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un aiuto di 374 milioni di euro concesso dall'Italia per indennizzare le imprese di trasporto ferroviario di merci per i danni subiti nel periodo tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia da Covid 19 e delle misure restrittive che l'Italia e altri paesi hanno dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.

La misura italiana di aiuto

Dall'inizio della pandemia l'Italia e altri paesi hanno messo in atto una serie di misure per limitare la diffusione del virus, tra cui segnatamente divieti di attività di produzione e di commercio, restrizioni alla libera circolazione e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le restrizioni in vigore tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 hanno avuto in particolare un impatto negativo diretto sulla domanda di servizi di trasporto ferroviario di merci, a causa della limitazione della produzione e conseguentemente degli scambi di merci trasportate su rotaia.

Pertanto, le imprese di trasporto ferroviario di merci hanno registrato un calo significativo dei volumi di trasporto e delle corrispondenti entrate rispetto allo stesso periodo del 2019. Allo stesso tempo, hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare spese supplementari per attuare misure sanitarie e igieniche rafforzate.

Nell'ambito del regime notificato, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo in questione.

Le misure saranno destinate a imprese attive nella catena del trasporto ferroviario di merci e della logistica, tra cui: a) vettori ferroviari di trasporto merci; b) i proprietari dei vagoni, la cui attività principale consiste nel noleggio di vagoni merci per ferrovia; e c) spedizionieri e operatori di trasporto multimodale che organizzano il trasporto e la logistica per conto dei proprietari delle merci.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.

La Commissione ritiene che la pandemia da Covid-19 rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche.

Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati.

La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia da Covid 19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.

La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63174 nel registro degli aiuti di Stato sul sito della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza.
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili sul seguente sito.

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Aggiornato al:
19.08.2022
Article ID:
123653919