Commissione UE adotta nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio
Commissione UE adotta nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio
La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Orientamenti per il finanziamento del rischio). Gli orientamenti riveduti, che si applicheranno dal 1° gennaio 2022, chiariscono e semplificano le norme ai sensi delle quali gli Stati membri possono sostenere e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle aziende a media capitalizzazione dell'UE, assicurando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico.
Gli aiuti al finanziamento del rischio sono uno strumento importante a cui gli Stati membri possono affidarsi per sostenere, in particolare, le start-up innovative e orientate alla crescita, le PMI e alcuni tipi di imprese a media capitalizzazione nelle prime fasi di sviluppo.
Queste imprese possono incontrare difficoltà nell'accesso ai finanziamenti, nonostante il loro potenziale commerciale. Per ovviare ai fallimenti del mercato, gli orientamenti per il finanziamento del rischio consentono agli Stati membri di colmare tale deficit di finanziamento a determinate condizioni; diventa infatti possibile attrarre, attraverso la concessione di aiuti di Stato, investimenti privati supplementari nelle start-up, nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione ammissibili, mediante misure fiscali e strumenti finanziari adeguati.
La Commissione UE ha adottato i nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio in seguito ad una valutazione delle norme vigenti effettuata nel 2019 nel quadro del controllo dell'adeguatezza degli aiuti di Stato.
In particolare, i nuovi orientamenti per il finanziamento del rischio mirano a:
- limitare l'obbligo di fornire un'analisi del deficit di finanziamento per i regimi di finanziamento del rischio di maggiore entità e chiarire ulteriormente gli elementi di prova che sono necessari a giustificare l'aiuto. A tale riguardo, i nuovi orientamenti richiedono un'analisi del deficit di finanziamento soltanto per le misure per il finanziamento del rischio di maggiore entità, vale a dire quelle che consentono investimenti superiori a 15 milioni di euro per singolo beneficiario. L'esperienza pregressa indica che tale semplificazione si applicherà alla maggior parte delle nuove misure. Inoltre, i nuovi orientamenti chiariscono quali elementi di prova sono necessari per dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o di altri ostacoli pertinenti nell'accesso ai finanziamenti, in linea con la prassi attuale;
- introdurre requisiti semplificati per la valutazione dei regimi destinati esclusivamente alle start-up e alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale. Verrà soprattutto presa in considerazione la quantità di elementi di prova che gli Stati membri devono fornire nell'ambito della valutazione ex ante, lo strumento per dimostrare il motivo per cui l'aiuto è necessario, appropriato e proporzionato;
- allineare alcune definizioni previste dagli orientamenti con quelle contenute nel regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) per garantire la coerenza. In particolare, la definizione di "imprese a media capitalizzazione innovative" ai sensi degli orientamenti viene allineata alla definizione di "imprese innovative" di cui al regolamento GBER, affinché non vi siano più incoerenze nelle due serie di norme relative a quali imprese debbano essere considerate "innovative". Inoltre, la definizione è stata ampliata per includere anche le imprese a media capitalizzazione che hanno partecipato a iniziative dell'UE selezionate o hanno ricevuto un investimento a titolo di tali iniziative, come quella per l'imprenditoria spaziale CASSINI, oppure del Consiglio europeo per l'innovazione e delle sue risorse.