In questa pagina riportiamo la normativa vigente per il servizio civile nazionale (SCN).
Il SCN è stato istituito nel 2001, con Legge n. 64 del 6 marzo 2001; a tale legge ha fatto seguito il decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002 “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”, che integra la L. 64 per l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale.
Un ente che vuole presentare un progetto di servizio civile deve prima di tutto essere accreditato, ovvero iscritto ad un albo regionale del servizio civile nazionale (ogni Regione ha un proprio albo per gli enti che hanno sede legale nella Regione e sedi di attuazione di progetto in non più di altre tre Regioni, nonché per gli enti locali e le loro aggregazioni - comunità montane, unione di comuni, associazioni e consorzi fra enti locali) o all’albo nazionale (al quale si possono iscrivere gli enti che hanno sedi di attuazione di progetto in più di quattro Regioni, nonché le Amministrazioni centrali dello Stato, comprese le sedi periferiche).
La Regione Toscana ha aggiornato con il decreto dirigenziale n. 501 del 12 febbraio 2010 il proprio albo. I criteri, le modalità ed i tempi per l’accreditamento degli enti sono disciplinati dalla circolare del 17 giugno 2009.
La tempistica e le modalità ed i limiti per la presentazione dei progetti, le caratteristiche che i progetti devono avere per essere redatti, nonché i criteri per la valutazione degli stessi da parte delle Regioni o dell’Ufficio Nazionale sono contenuti nel prontuario approvato con il D.P.C.M. del 4 novembre 2009.
La Regione Toscana inoltre ha approvato un protocollo d’intesa con CRESCIT per l’organizzazione dei corsi di formazione degli operatori di servizio civile degli enti accreditati presso la Regione stessa, nonché per i volontari in servizio civile che svolgono il servizio in Toscana (D.G.R. n. 109 dell’8 febbraio 2010)