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09 marzo 2010
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Cosa fare per

Fare il passaporto al proprio animale da compagnia




Il passaporto europeo è un documento unico per il turismo con i propri animali.
Consente viaggi e movimenti  in ambito comunitario di cani, gatti e furetti a seguito del proprietario o conduttore.

Requisiti minimi 

presenza di microchip sottocutaneo o tatuaggio leggibile, vaccinazione anti-rabbica in corso di validità (con vaccino registrato nella CE) effettuata su animali di almeno tre mesi e da più di 20gg. Nel caso di cani: iscrizione all'anagrafe canina

Dove si fa

Il passaporto è rilasciato dalle strutture dell'Azienda sanitaria competente, ovvero in quella presso la quale il cane è stato iscritto all'anagrafe canina.

Cosa occorre

Per ottenere il passaporto è necessario presentarsi con l'animale, il certificato di vaccinazione ed altre eventuali attestazioni sanitarie. Se l'animale da compagnia è un cane è necessario presentare il certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
Qualora il proprietario non si presenti al seguito dell'animale, il passaporto potrà essere consegnato, all'accompagnatore, solo con delega scritta e fotocopia del documento del proprietario. Accertarsi o fare accertare dal proprio veterinario che gli identificativi dell'animale (tatuaggio o chip) siano leggibili.


Dove è possibile viaggiare con il passaporto europeo

Il documento consente di viaggiare nei paesi dell'Unione europea e nei paesi terzi che ne riconoscano la validità (ad esempio Svizzera). I requisiti minimi (vaccinazione anti-rabbica in corso di validità) consentono viaggi nella Ue continentale.

Viaggiare verso altre aree

Regno Unito, Irlanda, Malta
All'animale, identificato esclusivamente per mezzo di microchip, deve essere effettuato un prelievo di sangue dopo almeno 30gg (non tassativo ma consigliato) e riscontrata la presenza di Ac di almeno 0,5UI/ml presso un laboratorio autorizzato dalla CE. L'esito positivo della titolazione anticorpale viene riportato a cura del Veterinario ufficiale sul passaporto.
Gli animali possono essere introdotti nei paesi sopra elencati dopo 6 mesi dal prelievo effettuando un trattamento per i parassiti esterni . Prima di ogni viaggio nel Regno Unito è necessario somministrare un ulteriore trattamento contro le zecche e l'Echinococco. La somministrazione deve essere effettuata non prima delle 24 e non oltre le 48 ore prima dell'imbarco dell'animale (facendo riportare il trattamento sul passaporto da un veterinario autorizzato)

In caso di viaggio via terra dall'Italia al Regno Unito, ciò può comportare la somministrazione del trattamento in Francia. I proprietari di animali domestici che desiderano provvedere alla somministrazione degli ulteriori trattamenti in Francia potranno trovare un veterinario contattando qualsiasi municipio francese, l'Ambasciata britannica a Parigi oppure consultando le Pagine Gialle francesi.

Svezia
Il prelievo deve essere effettuato dopo 120gg dalla vaccinazione, può essere certificato sul passaporto una volta ottenuto l'esito positivo con immediata validità per l'ingresso. E' necessario il trattamento per l'Echinococco nei 10 giorni precedenti all'ingresso.

Finlandia
E' necessario il trattamento preventivo per l'echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell'arrivo in Finlandia degli animali.

I Laboratori riconosciuti in Italia per il titolo Ac della Rabbia sono:

* Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14\A 35020 Legnano (PD)
* Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Via Campo Boario 64100 Teramo
* Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana Via Appia Nuova 1411 00178 Roma Capannelle.

Viaggi fuori Comunità Europea
Qualora si intenda portare il proprio animale da compagnia fuori dalla CE si tenga presente che le condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito in Paesi Terzi (cioè non facenti parte dell'Unione Europea) sono stabilite dal Paese terzo stesso, pertanto, si consiglia di contattare l'ambasciata del Paese terzo in Italia o direttamente l'Autorità del Paese verso cui si intende andare.
Qualora in molti casi sia sufficiente un certificato di buona salute (rilasciato da un Vet.Ufficiale o nel caso degli USA anche un Vet. Abilitato) e l'attestazione della vaccinazione anti-rabica fatta da almeno 30gg e non più di un anno, é utile ricordare che in alcuni Paesi terzi ci sono leggi molto severe che prevedono che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi, oppure che vengano fatti particolari esami prima della partenza ed effettuata una richiesta di ingresso.... si consiglia, a tal fine, di acquisire ogni utile informazione con molto anticipo.

Validità

il documento non scade,la validità è riferita alla scadenza delle attestazioni sanitarie. L'avvenuta vaccinazione può essere certificata sul passaporto da un Veterinario autorizzato, la validità del vaccino è quella riportata dalla ditta che ha registrato il prodotto nella CE.
Il titolo AC per la rabbia è sempre valido purché non si faccia mai scadere la vaccinazione.

Quando serve il passaporto

Oltre ai movimenti di Cani-Gatti-Furetti tra paesi della CE il passaporto è un documento utile in caso di rientro da paesi terzi (non comunitari). Salvo casi particolari di restrizioni dovute a disposizioni di Polizia Veterinaria è sufficiente il passaporto con vaccinazione anti-rabbica in corso di validità per la reintroduzione in Italia.
Importante in alcuni paesi terzi (riportati nell'allegato C del Reg. CE 998/2003) per l'ingresso in CE (quindi il reingresso in Italia) deve essere effettuato il titolo AC per la rabbia a cura di un laboratorio autorizzato dalla CE:

* se effettuato prima della partenza viene riportato sul passaporto ad opera del Veterinario Ufficiale e l'animale può essere reintrodotto in qualsiasi momento;
* se effettuato in un paese terzo, dal prelievo devono passare 6 mesi prima della reintroduzione dell'animale.

Casi particolari

Cuccioli
Si consiglia, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all'Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l'animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.
E' vietato introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell'Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia.

Altri animali d'affezione

* invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili
* uccelli: tutte le specie (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE)
* mammiferi: roditori e conigli domestici.

Questi animali possono essere introdotti sul territorio italiano purché:
  • al seguito del proprietario;
  • in numero non superiore a 5;
  • trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza
  •  accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale, o autorizzato dall'autorità competente nel quale risulti che l'animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell'animale, proprietario dell’animale e indirizzo di origine e destinazione dell’animale.

Attualmente, tuttavia per i volatili (escluso il pollame di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari), si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE del 22 Dicembre 2006 e alla Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 "influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni".

L'Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell'allegato II della decisione 2007/25/CE innanzi riportata a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario conforme all'allegato III della decisione 2007/25/CE.
Gli psittacidi, in provenienza dai paesi terzi, per i quali valgono le norme indicate per i volatili, devono, inoltre, essere scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi. (O.M. 30 aprile 1959 modificata dall'O.M. 23 giugno 1972).


Rif. 189345