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11 aprile 2008
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Curarsi all'estero

Soggiorno temporaneo

Sono coperto dall'assistenza sanitaria quando mi reco in un paese dell'Unione Europea?
Il cittadino italiano che, per motivi di studio, lavoro, vacanza, soggiorni temporaneamente in uno dei paesi dell'Unione Europea, ha diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie alle stesse condizioni dei cittadini residenti.

Che documenti  esibire
Nel 2005 è stata recapitata a tutti i cittadini la nuova tessera sanitaria valida in tutto il territorio dell'Unione Europea. La Tessera sanitaria mostra, sul fronte, le informazioni già riportate sul tesserino di codice fiscale e i dati sanitari riservati alla Regione, sul retro raccoglie tutte le informazioni stabilite dall'Unione Europea tali da qualificarla "Tessera europea di assicurazione malattia".
La tessera può essere momentaneamente sostituita da un certificato da richiedere alla Asl di appartenenza.

Copertura nei paesi non appartenenti all'Unione Europea
Nella maggior parte dei casi no. Soltanto alcuni paesi hanno stipulato accordi bilaterali con l'Italia riguardanti la copertura totale o parziale delle spese sanitarie. Prima di intraprendere un viaggio sarebbe bene informarsi presso la Asl.

Che documenti esibire
Nei paesi che hanno stipulato una convenzione con l'Italia occorre portare con sé un apposito certificato da richiedere alla Asl di appartenenza. Prima di recarsi negli altri paesi sarebbe meglio stipulare una apposita assicurazione a copertura di eventuali spese sanitarie.

Cure programmate

Il paziente che, in relazione al suo stato di salute, non possa ottenere tempestivamente adeguate prestazioni sanitarie in strutture italiane può chiedere l'autorizzazione ad essere curato presso un centro specializzato estero.

Come chiedere l'autorizzazione

Presentando domanda presso la propria Asl a cui va allegata la relazione di un medico specialista che dichiari che l'assistito non può essere curato in Italia. Nella dichiarazione deve essere indicato anche il Centro estero prescelto per effettuare l'intervento o le cure. È necessario presentare, inoltre, ogni documentazione utile (cartelle cliniche, esami radiologici, pareri resi da specialisti, etc.) che possa giustificare il trasferimento all'estero.
La Asl inoltra la domanda e la documentazione al Centro di Riferimento Regionale competente per patologia. Sentito il parere del CRR, concede o nega l'autorizzazione.

Che spese sostenere in caso di autorizzazione
Nel caso in cui il centro individuato si trovi nell'Ue o in uno dei paesi con cui è stato stipulato un accordo bilaterale in materia, viene rilasciato il modello E112 . L'interessato ha diritto a fruire delle prestazioni sanitarie in condizioni di parità con i cittadini dello stato estero in cui si trova. Restano pertanto a carico dell' assistito, oltre alle spese di viaggio e soggiorno, le spese per le prestazioni non coperte dal servizio sanitario di quello Stato.In relazione al reddito familiare la Asl può concedere un contributo per le spese comunque sostenute. Quando il centro individuato è una struttura privata comunitaria o si trova in un paese non appartenente all'UE, l'interessato paga direttamente. Al suo rientro in Italia, presentando la relativa documentazione, ha diritto ad un rimborso parziale per le spese sostenute.

Cosa succede se non viene concessa l'autorizzazione al trasferimento all'estero
Generalmente la procedura si ferma. Il C.R.R. deve sempre indicare un centro alternativo in Italia presso il quale l'assistito possa essere curato adeguatamente e tempestivamente.

Rimborso in caso di trasferimento all'estero d'urgenza senza preventiva autorizzazione
In questi casi è possibile ottenere il rimborso a posteriori solo se risulta che, prima di partire, sia stata attivata la procedura per ottenere l'autorizzazione.






(1) I Paesi ad avere stipulato accordi bilaterali con l'Italia riguardanti l'assistenza sanitaria sono:
ARGENTINA, AUSTRALIA, BRASILE, CROAZIA, MACEDONIA, BOSNIA, SERBIA MONTENEGRO, PRINCIPATO DI MONACO, CAPOVERDE, S. MARINO, SANTA SEDE, TUNISIA. E' bene informarsi presso la Asl su quali siano le prestazioni previste da tali convenzioni.


Rif. 68051