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Norme per la prevenzione delle cadute dall`alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attivita` edilizie.

legge regionale n. 64 del 23 dicembre 2003,
Pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale n. del 31 dicembre 2003


Articolo 1
(Finalita`)


1. Al fine di prevenire i rischi d`infortuni sul lavoro a seguito
di cadute dall`alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili), la presente legge detta norme di prevenzione e
controllo.

Articolo 2
(Linea guida)


1. E` approvata la "Linea guida per l`individuazione e l`uso di
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall`alto.
Sistemi di arresto caduta", di seguito denominata linea guida,
elaborata dall`Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
del lavoro (ISPESL) ed allegata alla presente legge.

2. I dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall`alto, individuati dalla linea guida di cui al comma 1, nei
limiti e nelle condizioni indicate nella stessa linea guida,
devono essere utilizzati nelle circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

3. La Giunta regionale e` incaricata di recepire e pubblicare
eventuali modifiche ed aggiornamenti della linea guida di cui al
comma 1. La Giunta regionale puo` integrare e specificare la
linea guida attraverso apposite istruzioni tecniche emanate ai
sensi dell`articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.
5 (Norme per il governo del territorio).

4. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi
alla presente legge nel termine di novanta giorni dalla sua
entrata in vigore.

Articolo 3
(Piani di sicurezza, di coordinamento e piani operativi di
sicurezza. Sostituzione del comma 11 dell`articolo 7 della legge
regionale 14 ottobre 1999, n. 52)


1. I piani di sicurezza, di coordinamento e i piani operativi di
sicurezza prevedono, in relazione ai rischi previsti,
l`installazione e l`utilizzo delle attrezzature di protezione
anticaduta anche tenendo conto della linea guida, ricorrendo le
condizioni di cui all`articolo 2, comma 2.

2. Il comma 11 dell`articolo 7 della legge regionale 14 ottobre
1999, n. 52, concernente la disciplina delle attivita` edilizie,
come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 43, e`
cosi` sostituito:

"11. Per le opere ricadenti nell`ambito d`applicazione del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili),
l`efficacia della concessione edilizia e` sospesa in caso di
inosservanza da parte del committente o del responsabile dei
lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e
13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista
efficacia dopo l`ottemperanza alle inosservanze. La notifica
preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall`allegato
III al DLgs 494/1996, da` atto dell`avvenuta redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto. La
notifica contiene inoltre la dichiarazione del committente o
del responsabile dei lavori che assevera il rispetto della
presente legge".

Articolo 4
(Programma straordinario di controllo e prevenzione delle cadute
dall`alto. Progetto obiettivo)


1. La Regione dispone azioni straordinarie di controllo e di
prevenzione contro le cadute dall`alto. A tal fine la Giunta
regionale propone al Consiglio regionale, entro tre mesi
dall`entrata in vigore della presente legge, un apposito progetto
obiettivo della durata di tre anni, finalizzato allo svolgimento
di un programma straordinario di controlli nei luoghi di lavoro,
atto a prevenire le cadute dall`alto, e a realizzare un`intensa
campagna d`informazione alle imprese ed alle maestranze.

Articolo 5
(Norma finanziaria)


1. Al finanziamento del progetto obiettivo, di cui all`articolo
4, e` destinata per l`anno 2004 la somma di euro 600.000,00 a
carico della legge di bilancio per l`anno 2004, nell`ambito del
bilancio pluriennale 2003-2004 che all`UPB 262 presenta la
necessaria disponibilita`. Per gli anni 2005 e 2006 alla
copertura degli oneri del progetto obiettivo sara` provveduto con
le rispettive leggi di bilancio.



ALLEGATO
Linea guida per l`individuazione e l`uso di dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall`alto. Sistemi di
arresto caduta", elaborata dall`Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)



Autore: baldi
Rif. 62572