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17 gennaio 2012
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Carta dei tirocini e stage di qualità in Toscana

Opportunità per imprese e giovani




Qui trovate il testo integrale, navigabile per indice dei contenuti, della Carta dei tirocini e stage di qualità in Toscana - scarica testo in file pdf - recentemente modificata con delibera della giunta regionale n. 835/2011 del 3 ottobre 2011. La Carta era stata approvata con dgr n. 339/2011 e poi modificata con dgr n. 710/2011.

- Circolare della Regione sui tirocini del 16 gennaio 2012
- Circolare della Regione sui tirocini del 14 settembre 2011
- Circolare della Regione sui tirocini del 29 giugno 2011
- Circolare della Regione sui tirocini del 29 giugno 2011 – integrazione
- Circolare della Regione sui tirocini sul decreto legge 138.

Indice dei contenuti della Carta dei tirocini e stage:

- Definizione di tirocinio
- Tipologie di tirocinio
- Soggetti promotori
- Modalità di attivazione
- Modalità di applicazione
- Tutor: tutor responsabile delle attività didattico – organizzative e tutor responsabile esponsabile del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento
- Durata
- Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione
- Trattamento economico
- Crediti formativi
- Monitoraggio delle attività svolte durante il tirocinio e degli inserimenti lavorativi successivi
- Incentivi per l'inserimento lavorativo presso il soggetto ospitante il tirocinio.


Definizione di tirocinio

Ai fini della presente Carta di qualità il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo. Da tale carta sono esclusi gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l’inserimento lavorativo. Sono invece inclusi i tirocini soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per
l’impiego

Tipologie di tirocinio

a) Tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica;
b) Tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati;
c) Tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;
d) Tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99;
e) Tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.


Soggetti promotori

Centri per l’impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, Università.


Modalità di attivazione

Lo svolgimento del tirocinio è regolato da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo uno schema approvato con delibera della Giunta Regionale. Alla convenzione, che stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, è allegato il progetto formativo.

Modalità di applicazione

1) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

2) I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;

3) I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

4) L’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;

5) L’impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;

6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante:
- per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53 /2008, per le quali è consentito un tirocinante;
- per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;
- tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;
- per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.
I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99 non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

7) Il tirocinante può svolgere il tirocinio, di cui alle tipologie indicate alle lettere a), b) e c) una sola volta per ciascun profilo professionale. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati al punto 6;


Tutor

Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l’ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l’attività di tirocinio (ed è responsabile dell’applicazione della convenzione).
L’azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione.

Durata

La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque:
- per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere a), b) e c) la durata minima è di un mese e la durata massima non deve superare i sei mesi, proroghe comprese. E’ fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i profili più elevati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere b) e c);
- per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere d) ed e), la durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi, proroghe comprese.

Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. Nel caso che il soggetto promotore sia un centro per l'impiego il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere della copertura assicurativa. La copertura assicurativa deve comprendere anche
eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. I soggetti promotori hanno l’obbligo di comunicare l’attivazione del tirocinio, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, al Centro per l’impiego e di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Trattamento economico

La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di almeno € 400,00 mensili.
Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato, anche se neo- diplomato, neolaureato o in possesso di una qualifica professionale, nella fascia di età 18 – 30 anni e la convenzione preveda la borsa di studio di almeno € 400,00 mensili, il soggetto ospitante potrà accedere ad un contributo regionale pari ad € 200,00 mensili, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito atto.
Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l’importo della borsa è a carico della Regione Toscana, fino ad un massimo di € 400,00.

Crediti formativi

Le competenze acquisite nello svolgimento del tirocinio sono registrate nel libretto formativo.

Monitoraggio

E’ previsto un monitoraggio delle attività svolte durante il tirocinio e degli inserimenti lavorativi successivi all’esperienza formativa.

Incentivi

La Regione incentiva l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. Il soggetto ospitante che assume con contratto a tempo indeterminato il tirocinante tra i 18 e i 30 anni potrà accedere ad un contributo per l’assunzione (pari a 8mila euro). Tale contributo sarà elevato a 10mila euro per l’assunzione di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99.



Rif. 269914