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30 giugno 2011
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Formazione

Circolare della Regione sui tirocini, 29 giugno

Chiarimenti sull'applicazione della Carta dei tirocini e stage di qualità in Toscana




L'area di coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro della direzione generale "Competitivita del sistema regionale e sviluppo delle competenze" della Regione, poiché nell'applicazione della "Carta dei tirocini e stage di qualità in regione Toscana" è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti, ha predisposto il 29 giugno 2011 la seguente Circolare al fine di garantire una corretta applicazione dei contenuti della Carta su tutto il territorio regionale.
La circolare è stata trasmessa agli uffici competenti di tutte le Amministrazioni provinciali e al Circondario Empolese Valdelsa.

segue testo integrale della Circolare 29 giugno 2011 (oppure scarica file pdf)

Con delibera 339 del 9 maggio 2011 la Giunta Regionale della Toscana ha regolamentato le modalità di realizzazione dei tirocini formativi sul territorio regionale.

Con successivo
decreto dirigenziale 2175 del 31 maggio 2011 è stato approvato l'avviso pubblico che definisce le modalità per il possibile rimborso di 200 euro mensili della borsa di studio erogata nell'ambito dello svolgimento dei tirocini realizzati con le modalità previste nella delibera della giunta. Sono due atti coerenti fra di loro ma sostanzialmente diversi.

Il primo infatti regolamenta lo svolgimento di tutti i tirocini formativi sul territorio regionale e prelude alla definizione di una proposta di legge in materia.

Il secondo è un atto applicativo, correlato al progetto GiovaniSI, che definisce le modalità di corresponsione del rimborso di 200 euro mensili nel caso il soggetto ospitante provveda all'erogazione di almeno 400 euro mensili di borsa di studio al tirocinante, e quelli per l'erogazione dell'incentivo di 8000 euro all'assunzione

La presente circolare intende chiarire alcuni aspetti della applicazione della delibera, ed in particolare di quanto contenuto nell'allegato A "Carta dei tirocini e stage di qualità in regione Toscana"., poiché in sede di applicazione sono emerse alcune questioni che occorre definire al fine di garantire una corretta applicazione dei contenuti della stessa su tutto il territorio regionale.

In particolare intende chiarire quanto segue.

Soggetto ospitante: con il termine di soggetto ospitante, stante la portata generale della regolamentazione ,si deve intendere qualunque soggetto pubblico o privato che ospita il tirocinante. La Carta quindi ha valore sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati. Nel testo della carta sono utilizzati alcuni termini per definire il soggetto ospitante (ad esempio nel capitolo "definizione di tirocinio" si utilizza il termine azienda ospitante mentre nel capitolo "Modalità di applicazione" si utili/za il termine impresa) ma si deve comunque sempre intendere il soggetto pubblico o privato eh ospita il tirocinante.

Numero dei tirocini ammessi per lo stesso tirocinante: nel capitolo "Modalità di applicazione" al punto 4 si afferma che il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Ciò al fine di evitare il reiterare nel tempo l'attività di tirocinio con lo stesso soggetto e perdere di fatto lo spirito della norma. In tal caso si deve intendere che la norma vale anche nel caso che l'aspirante tirocinante abbia avuto qualunque rapporto ( anche di lavoro) con il soggetto ospitante.

Numero di tirocini ammessi in funzione della dimensione del soggetto ospitante: nel capitolo "Modalità di applicazione" al punto 6 si precisa il rapporto fra dipendenti del soggetto ospitante e numero di tirocini ammessi. Si vuole intendere prima di tutto che la presente definizione del rapporto è l'unica da ritenersi applicabile in quanto la normativa di cui al DM 142/08 si intende superata dalla normativa di cui alla DGR 339 del 201 I in oggetto. Si precisa inoltre che se il tirocinante è assunto dal soggetto ospitante tale tirocinio non conta nel monte complessivo dei tirocini attivabili, (ìli apprendisti non contribuiscono a definire il numero dei dipendenti del soggetto ospitante

Soci lavoratori:si precisa che per "soci lavoratori" si intendono esclusivamente quelli di società cooperative.

Requisiti del soggetto ospitante: nel capitolo "Modalità di applicazione" al punto 5 quando si parla "fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti" si deve intendere che, in presenza di tali accordi, si può derogare dalle condizioni di attivazione del tirocinio indicate dallo stesso punto 5 e cioè che con accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative si possono attivare tirocini anche in aziende che abbiano effettuato licenziamenti.

Numero di tirocini attivati annualmente : con il termine annualmente si deve intendere l'anno solare.
Durata: l'elevazione della durata fino a 24 mesi si deve intendere riferita esclusivamente agli appartenenti alla categoria dei disabili di cui all'art. I della legge 68 del 1999.

Garanzie assicurative: per soggetto promotore che ha l'obbligo di assicurare il tirocinante si intendono tutti i soggetti promotori compresi quelli pubblici.

Trattamento economico: l'importo della borsa di studio è interamente a carico della regione Toscana (fino ad un massimo di 400 euro mensili) per i soggetti di cui alla legge 68/99, con le precisazioni di cui sopra, indipendentemente dall'età ( 18-30 anni) e dallo status (inoccupato- disoccupato) del tirocinante.

Rimborso e residenza del tirocinante: il tirocinante, ai fini di poter ottenere il rimborso di 200 euro mensili, deve avere residenza o domicilio in Toscana. Per l'attivazione invece dei tirocini senza l'ottenimento del rimborso è sufficiente l'iscrizione presso uno dei CPI in Toscana.

Incentivo all'occupazione: in merito alla erogazione dell'incentivo all'assunzione dei soggetti che hanno svolto un tirocinio sulla base della DGR 339 del 9 maggio 2011, si precisa che tale incentivo, pari a euro 8.000, è erogato solo se il tirocinio si è svolto con la corresponsione della borsa di studio da parte del soggetto ospitante, anche in assenza di rimborso di 200 euro mensili da parte della Regione Toscana.


Nota: Nella sezione Documenti a fondo pagina sono pubblicati gli allegati della delibera di giunta regionale n. 333/2011 e dle decreto 2175/2011 citati nella Circolare