L’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del tributo regionale sulle attività produttive dà una prima attuazione alle esigenze di decentramento del prelievo dello Stato alle regioni e di semplificazione del sistema tributario, nel rispetto del limite dell’invarianza del gettito complessivo.
Sotto il profilo del decentramento, la legge attribuisce alle regioni e alle province autonome significativi poteri normativi da attuarsi con leggi regionali, delegando loro l’esercizio della podestà tributaria in materia di applicazione del tributo, di misura delle aliquote, ecc..
In Toscana la normativa è stata recepita con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"
L'IRAP è dovuta dai soggetti che svolgono abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni nonché alla produzione di servizi nel territorio della regione.
E' necessario, per l'assoggettabilità al tributo, che l'attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma; non sono quindi soggetti passivi coloro che svolgono una attività di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto mancanti del requisito dell'organizzazione, e le attività occasionali.
L'attività svolta dalle Società e dagli enti commerciali e non commerciali, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce comunque presupposto di imposta.
La determinazione della base imponibile è definita dagli artt. 5, 5-bis, 6, 7, 8 del D.lgs. 446/97, nonchè dalle disposizioni comuni fissate dall’art. 11 del medesimo decreto legge.
La legge finanziaria statale per il 2008 (L. n. 244/07) ha modificato in parte per alcuni soggetti passivi, a partire dal 1° gennaio 2008, tali criteri.
Attività commerciali (metodo analitico) - Enti non commerciali: aliquota base 3.9 %.
Amministrazioni pubbliche - attività non commerciali (metodo retributivo): aliquota base 8,5%
Occorre fare una distinzione fra soggetti pubblici e privati:
Soggetti pubblici
I soggetti di cui alle tabelle A e B della Legge n. 720/1984 (Enti sottoposti a regime di tesoreria unica e quindi titolari di conti di tesoreria aperti presso le sezioni di tesoreria dello Stato), a partire dal 1° gennaio 2008, devono utilizzare il modello "F24 Enti pubblici" per il pagamento dell'Irap, così come stabilito dal provvedimento dell'8 novembre 2007 pubblicato in GU n. 276 del 27/11/2007.
Soggetti privati
I soggetti privati versano l'Irap con il modello F24 utilizzando la sezione intestata alle regioni e agli enti locali.
L'art. 4 della L.R. 32/2000 stabilisce che l'attività di rimborso dell' IRAP è disciplinata dalle norme in materia di imposte sui redditi. In base alla convenzione sottoscritta tra la Regione Toscana e l'Agenzia delle Entrate la gestione dei rimborsi è svolta dall'Agenzia delle Entrate.
Info: tributi@regione.toscana.it
G. Morandini tel. 055 4383462
M. Sbraci tel. 055 4383451
fax 055 4383988